Sentenza del 09/11/2018 n. 3261 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IRAP - Autonoma organizzazione - Medico convenzionato con il S.S.N. - Lavoratori dipendenti - Esiguità del costo - Soggettività passiva - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata esclusa: il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale non è soggetto a IRAP quando i costi sostenuti per i lavoratori dipendenti sono esigui. L'impiego di personale, valutato in concreto e in relazione alla sua consistenza economica, non è sufficiente da solo a dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la soggettività passiva ai fini IRAP di un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che si avvale di lavoratori dipendenti. Il punto decisivo è stabilire se l'impiego di personale dipendente integri un'autonoma organizzazione, presupposto dell'IRAP, quando i relativi costi siano di ammontare esiguo.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP richiede che l'attività sia autonomamente organizzata. La presenza di lavoratori dipendenti deve essere valutata concretamente e non determina automaticamente l'assoggettamento all'imposta, soprattutto quando il costo del personale è esiguo.
Disciplina del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale
La convenzione con il Servizio sanitario nazionale non comporta di per sé l'esclusione dall'IRAP, ma costituisce un elemento del contesto professionale da considerare insieme all'effettiva struttura organizzativa e all'entità dei costi sostenuti.
Massime di principio
- Per verificare l'assoggettamento all'IRAP dei professionisti occorre accertare l'esistenza effettiva di un'autonoma organizzazione, non limitarsi alla presenza formale di dipendenti o collaboratori.
- L'impiego di personale dipendente non comporta automaticamente l'IRAP: rilevano il numero dei lavoratori, le loro mansioni, la continuità dell'impiego e soprattutto la consistenza economica dei relativi costi.
- Quando i costi del personale sono esigui e l'attività professionale resta prevalentemente basata sul lavoro personale del contribuente, può mancare il presupposto dell'autonoma organizzazione.
- La valutazione deve essere concreta e riferita all'insieme degli elementi organizzativi dell'attività; la convenzione con il Servizio sanitario nazionale è un elemento rilevante, ma non decisivo da solo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 nov 2018Sentenza del 09/11/2018 n. 1477 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 9 nov 2018Sentenza del 09/11/2018 n. 1981 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 nov 2018Sentenza del 09/11/2018 n. 1984 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 nov 2018Sentenza del 09/11/2018 n. 1986 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 nov 2018Sentenza del 09/11/2018 n. 2623 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 9 nov 2018Sentenza del 09/11/2018 n. 2630 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →