Cassazione Penale, Sentenza n. 10749/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Foukis era stato condannato per bancarotta semplice (art. 217, comma 1, n. 4 e art. 224 l. fall.) in qualità di legale rappresentante della Kallonì s.r.l. per avere, tra il 2009 e il 2014, omesso di evidenziare in bilancio un decreto ingiuntivo relativo a tre assegni insoluti (divenuto definitivo nel 2014, importo finale circa €265.000) e per mancati adempimenti fiscali e previdenziali, così aggravando il dissesto societario. Il ricorrente impugnava in Cassazione sostenendo (i) travisamento della prova e mancato rispetto dei principi contabili O.I.C. (sostegno che la pretese fosse solo potenziale e non probabile, quindi non obbligatoria la costituzione di un fondo rischi), (ii) inesistenza di aggravamento del dissesto nonostante rateizzazioni fiscali e utili modesti, (iii) mancata applicazione corretta dell'elemento oggettivo del reato (l'impresa fu sciolta e posta in liquidazione nel 2015; lo scioglimento e la liquidazione sarebbero stati congrui), e (iv) assenza di colpa grave dell'amministratore (fatta valere la buona fede, la professione medica del ricorrente e l'operato del commercialista). Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per vizio motivazionale riguardo all'aggravamento del dissesto e l'inammissibilità del primo motivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua totalità. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello esaustiva e non affetta da travisamento della prova: il decreto ingiuntivo, richiesto già nel 2009 per assegni insoluti e divenuto definitivo nel 2014, costituiva elemento significativo e probabilmente realizzabile della passività; l'omessa indicazione in bilancio di tale posta (almeno mediante nota integrativa o fondo rischi) e la persistenza per anni di comportamenti omissivi ostentavano mancanza di diligenza e prudenza dell'amministratore. La Corte ha inoltre valutato l'insieme degli elementi (azzeramento capitale sociale, svalutazione immobilizzazioni, cessazione attività, recupero dei locali da parte del proprietario, aumento debiti tributari e previdenziali) come prova che il ritardo nella richiesta di fallimento aggravò il dissesto. Il rigetto del ricorso ha comportato la conferma della condanna e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 217, primo comma, n. 4, legge fallimentare
La norma è stata interpretata come sanzione dell'aggravamento del dissesto attraverso omissioni gestorie che prolungano o peggiorano la crisi; la Corte ha ritenuto che l'omessa indicazione in bilancio di passività certe o ragionevolmente probabili e il mancato tempestivo ricorso alla dichiarazione di fallimento possono integrare l'aggravamento punibile se riconducibili a colpa grave
Richiamata in connessione con l'art. 217 per la configurazione della bancarotta semplice; applicata insieme alle valutazioni sull'aggravamento del dissesto
Norma processuale richiamata per la condanna alle spese del ricorso rigettato a carico del ricorrente
Principi contabili O.I.C.
I principi O.I.C. sono stati richiamati dalla difesa per sostenere che non sempre è obbligatorio costituire un fondo rischi per una causa civile pendente; la Cassazione ha però ritenuto che, una volta resa probabile la realizzazione della passività (per es. per assegni bancari insoluti e decreto ingiuntivo definitivo), l'obbligo di prudenza contabile imponeva almeno la segnalazione in nota integrativa o la previsione del fondo rischi
Massime di principio
- La mera pendenza di una controversia civile non obbliga automaticamente a iscrivere un fondo rischi; tuttavia, se la passività è probabile (non solo possibile) — ad es. per assegni insoluti e decreto ingiuntivo concreto e di consistente importo — l'amministratore deve indicarla in bilancio almeno nella nota integrativa o costituire un apposito fondo; la mancata indicazione può integrare colpa grave se contribuisce all'aggravamento del dissesto
- Il tentativo di rateizzazione o le trattative con i creditori non escludono la responsabilità dell'amministratore se la società è in stato di conclamata insolvenza e non sono poste in essere iniziative efficaci per risanarla; le misure ordinarie non valgono sempre a giustificare il mancato ricorso al fallimento
- Lo scioglimento e la messa in liquidazione non sono automaticamente idonei a evitare l'obbligo di richiesta di fallimento: se l'impresa è in dissesto irreversibile, la tempestiva istanza di fallimento può essere dovuta indipendentemente dall'avvio della liquidazione
- Per configurare la responsabilità per aggravamento del dissesto occorre più del mero ritardo: è necessaria una valutazione concreta e complessiva delle omissioni dell'amministratore che dimostri la colpa grave e il nesso causale tra omissione e peggioramento della situazione economico-finanziaria
- La posizione soggettiva dell'amministratore (es. amministratore unico, socio dominante) aumenta il grado di diligenza richiesto: chi ha il controllo effettivo della compagine societaria ha un obbligo più stringente di vigilanza e disclosure
- In sede difensiva è importante documentare non solo la possibilità di opposizione a un decreto ingiuntivo, ma anche elementi obiettivi che rendano improbabile la realizzazione della passività (prove di buona probabilità di successo in giudizio); in mancanza, l'omessa rappresentazione contabile può risultare illecita
- La corretta prassi contabile prevede che la nota integrativa sia utilizzata per segnalare passività certe o probabili: l'inserimento di informazioni esaustive nella nota integrativa è una misura minima di prudenza che può ridurre il rischio di responsabilità penale dell'amministratore
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