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Sentenza

Sentenza del 24/10/2019 n. 5850 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Atti impugnabili - Art. 19 D.lgd. 546/1992 - Elencazione - Tassativa - Atto che contiene ragioni di fatto e di diritto - Conoscenza del contribuente - Impugnabilità - Sussistenza .

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la pretesa tributaria contenuta in un atto dell’ente impositore, sostenendo che fosse impugnabile anche se non espressamente incluso nell’elenco degli atti previsto dall’art. 19 del D.lgs. 546/1992. L’atto rendeva infatti conoscibili al contribuente una specifica pretesa fiscale e le relative ragioni di fatto e di diritto.

La decisione

La sentenza ha affermato che l’elencazione degli atti impugnabili prevista dall’art. 19 del D.lgs. 546/1992 è tassativa, ma deve essere interpretata alla luce degli artt. 24, 53 e 97 della Costituzione. Di conseguenza, è impugnabile davanti al giudice tributario qualsiasi atto dell’ente impositore che porti concretamente a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, purché ne espliciti le ragioni fattuali e giuridiche. L’esito concreto del giudizio non è indicato nel testo, ma il principio riconosce l’impugnabilità dell’atto contestato.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.lgs. 546/1992

    Elencazione degli atti impugnabili nel processo tributario.

    L’elenco è tassativo, ma non può essere interpretato in modo da escludere la tutela giurisdizionale contro atti che manifestano una pretesa tributaria concreta, motivata e già conoscibile dal contribuente.

  • Art. 24 della Costituzione

    Garantisce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi; sostiene un’interpretazione dell’art. 19 favorevole all’effettività della tutela del contribuente.

  • Art. 53 della Costituzione

    Stabilisce il principio di capacità contributiva; nel contesto della sentenza contribuisce a richiedere che la pretesa tributaria sia concretamente individuata e adeguatamente motivata.

  • Art. 97 della Costituzione

    Impone il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione; richiede che l’attività impositiva sia trasparente e consenta al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la denominazione formale dell’atto non è decisiva: conta il suo contenuto sostanziale e l’effetto di rendere concreta e attuale una pretesa fiscale.
  • Un atto è generalmente impugnabile quando identifica il tributo richiesto, il periodo d’imposta, l’importo o gli elementi per determinarlo e le ragioni di fatto e di diritto della pretesa.
  • L’elenco dell’art. 19 del D.lgs. 546/1992 resta tassativo, ma deve essere interpretato in modo compatibile con il diritto di difesa e con l’effettività della tutela giurisdizionale.
  • Le comunicazioni meramente informative o preparatorie, prive di una pretesa tributaria concreta e motivata, di regola non sono autonomamente impugnabili, salvo che producano già un effetto lesivo immediato.
  • Quando un atto contiene una pretesa fiscale specifica, il contribuente dovrebbe valutarne tempestivamente l’impugnazione, anche se l’atto non rientra apparentemente tra quelli tipizzati dall’art. 19.

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