Cassazione Civile, Ordinanza n. 23825/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento relativa a IRES per l'anno 2008, interessi e sanzioni, emessa a seguito di controllo automatizzato. L'Ufficio aveva disconosciuto la variazione in diminuzione operata in dichiarazione per eccedenze di interessi passivi/ROL asseritamente trasferite nel consolidato di gruppo dalla partecipata, ritenendo mancante una espressa manifestazione di volontà della consolidata, poiché non erano stati compilati alcuni righi del modello dichiarativo. Inoltre era stata irrogata una sanzione del 30% in relazione a un versamento effettuato il 16 luglio 2009, che secondo l'Amministrazione riguardava un'ipotesi diversa da quella prospettata dalla CTR. La società aveva impugnato la cartella; la CTP aveva rigettato, mentre la CTR aveva accolto l'appello annullando integralmente l'atto. In Cassazione l'Agenzia deduceva: (1) violazione dell'art. 96, comma 7, d.P.R. 917/1986, sostenendo che il trasferimento dell'eccedenza ROL al consolidato non fosse legittimo senza una specifica opzione espressa; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR sulla legittimità della sanzione iscritta a ruolo connessa al versamento del 16 luglio 2009.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione della CTR: l'art. 96, comma 7, TUIR, nel testo ratione temporis, non richiede adempimenti formali ulteriori tali da far perdere il beneficio se dagli atti emerge comunque la volontà di utilizzare l'eccedenza nel consolidato nazionale; il trasferimento alla consolidante dell'eccedenza ROL della consolidata può integrare comportamento concludente idoneo a supplire alla mancata compilazione di specifici righi della dichiarazione, e tale apprezzamento in fatto della CTR non è sindacabile in cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla diversa questione della sanzione del 30% relativa al versamento del 16 luglio 2009, limitandosi a motivare sul solo profilo del riporto dell'eccedenza ROL. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 96, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
«7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale ...»
La norma consente, nel consolidato nazionale, di portare in abbattimento del reddito complessivo di gruppo l'eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili se altri soggetti del consolidato hanno un ROL capiente non integralmente sfruttato; non prevede specifici adempimenti formali tali da far perdere il beneficio quando la volontà di avvalersene risulti dagli atti.
art. 1, comma 1, d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442
«L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente ...»
L'opzione fiscale può desumersi da comportamenti concludenti e dalla concreta attuazione del regime; il comportamento della consolidata di trasferire l'eccedenza alla consolidante è valorizzabile come indice sufficiente della volontà di utilizzare il regime.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente introdotte; la mancata decisione su una questione autonoma integra omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
È il parametro dedotto per la censura di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
È il parametro dedotto per la censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 375, comma 2, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il rito camerale in Cassazione.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È la base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento.
art. 17 d.P.R. 435/2001
Richiamato dall'Amministrazione per sostenere che il versamento contestato non rientrasse nell'ipotesi invocata dalla contribuente.
Massime di principio
- Nel consolidato fiscale nazionale, l'eccedenza di interessi passivi o di ROL trasferita tra soggetti del gruppo può essere riconosciuta anche in assenza di una formale compilazione di specifici righi dichiarativi, quando dagli atti emerga in modo univoco la volontà di avvalersi del regime e il relativo comportamento sia coerente con la concreta attuazione dell'opzione.
- Ai fini fiscali, il comportamento concludente del contribuente può supplire alla mancata espressione formale di un'opzione o di un adempimento dichiarativo, purché la volontà di esercitare il regime sia desumibile dal complesso delle dichiarazioni e dei fatti rilevanti.
- La Corte di cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito quando la decisione impugnata si fonda su una valutazione complessiva del contenuto dichiarativo e degli elementi fattuali, se tale valutazione è logicamente motivata.
- L'omessa pronuncia su una questione autonoma e decisiva, distinta da quella effettivamente esaminata dal giudice di merito, integra vizio di cui all'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio limitatamente al profilo non deciso.
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