Ordinanza n. 943/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia e/o adozione di idoneo strumento cautelare, del decreto del dirigente della Prefettura di Savona, Ufficio immigrazione, prot. n. -OMISSIS- emesso in data 11 aprile 2026 e notificato l'11 aprile 2026 al datore di lavoro a mezzo p.e.c., con il quale veniva decretata la revoca del nulla osta per lavoro subordinato rilasciato il 18 marzo 2024 e di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso a tale provvedimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il cittadino straniero e il datore di lavoro hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, il decreto dell'Ufficio immigrazione della Prefettura di Savona che ha revocato il nulla osta per lavoro subordinato precedentemente rilasciato. Dal testo non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Ai fini della decisione sull'istanza cautelare, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire la documentazione relativa ai precedenti penali e di polizia gravanti sul cittadino straniero, inclusi eventuali estratti del casellario giudiziale e delle banche dati utilizzate dal Ministero dell'Interno.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito il ricorso né l'istanza cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'Amministrazione, ordinandole di depositare entro il 28 luglio 2026 la documentazione attestante i precedenti penali e di polizia del cittadino straniero. Ha precisato che la parte ricorrente potrà prendere posizione sui documenti nei termini ordinari a difesa. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 5 agosto 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone menzionate, in ragione della natura dei dati trattati.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato nell'ambito della disciplina degli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato nell'ambito della disciplina degli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i soggetti menzionati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione al trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la decisione su un'istanza cautelare richiede la verifica dei precedenti penali e di polizia del cittadino straniero, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito della documentazione pertinente, fissando un termine e rinviando la trattazione cautelare a una successiva camera di consiglio.
- La parte destinataria dell'incombente istruttorio deve poter prendere posizione sulla documentazione acquisita dall'amministrazione nei termini ordinari a difesa, prima della successiva trattazione della domanda cautelare.
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