Risposta n. 422 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDefinizione agevolata delle liti pendenti – Atti oggetto delle controversie definibili e ricadute dichiarative – Art.1, c.186, L. 29/12/2022, n.197
Il quesito
1) Se aderendo alla definizione delle liti pendenti e versando il 90% del valore della controversia l'istante può riportare nel rigo VL40 della dichiarazione IVA l'intero credito oggetto di atto di recupero o solo la percentuale effettivamente versata; 2) se, in caso di versamento rateale, il diritto a riutilizzare il credito in compensazione sorge con la presentazione dell'istanza e il versamento della prima rata o solo con il versamento integrale dell'importo dovuto.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente sostiene che, richiamando precedenti definizioni agevolative, la cristallizzazione dell'atto impugnato avviene anche con versamento parziale (es. 90%) e quindi ritiene possibile riportare il 100% del credito contestato nel rigo VL40; inoltre ritiene che, poiché la definizione si perfeziona con la domanda e il versamento della prima rata, il diritto a riutilizzare il credito sorga già con la presentazione dell'istanza e il pagamento della prima rata.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che gli atti di recupero dei crediti d'imposta sono definibili ai sensi dell'art.1 c.186 e che, in primo grado, la definizione si ottiene pagando il 90% del valore della controversia; tuttavia chiarisce che il versamento nell'ambito della definizione ha la sola funzione di estinguere la controversia e non equivale al pagamento dell'imposta contestata ai fini della "rigenerazione" del credito. Per poter riportare il credito nel rigo VL40 occorre effettivamente pagare l'imposta indicata nell'atto di recupero (e rinunciare alla controversia sulla parte imposta); le sanzioni e gli interessi possono poi essere definiti separatamente. Inoltre la perfezione della definizione è condizionata al controllo dell'Ufficio e può essere revocata con diniego notificabile entro il 30/09/2024, quindi non è possibile considerare acquisito il pieno diritto al riutilizzo del credito solo con il versamento del 90% o con la prima rata.
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