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Interpello

Risposta n. 423 del 30/08/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Definizione agevolata delle liti pendenti – Atti oggetto delle controversie definibili e ricadute dichiarative – Art. 1, comma 186, L. 197/2022

Il quesito

La società ALFA (incorporante di BETA) chiede se, in caso di adesione alla definizione agevolata per atti di recupero crediti IVA relativi agli anni 2015 e 2016 derivanti dalla partecipazione all'IVA di gruppo e dalla successiva fusione,: (i) quale sia l'ammontare del credito IVA recuperabile; (ii) quale soggetto è tenuto agli adempimenti per la definizione e per il successivo recupero; (iii) come e quando ALFA possa utilizzare il credito 'rigenerato' (in particolare se nelle liquidazioni periodiche dal mese di ottobre 2024 o prima se l'Ufficio dichiari la regolarità).

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente ritiene che, con la definizione, possa essere 'rigenerato' il credito IVA: per il 2015 recuperabile il 90% del tributo accertato (dedotte somme già versate) più l'importo da versare per la definizione; per il 2016 utilizzabile integralmente quanto già versato; ALFA, in quanto incorporante, sarebbe l'unico soggetto titolare degli adempimenti e potrà inserire il credito nelle liquidazioni periodiche dall'irrevocabilità delle adesioni (30.09.2024) o anticipatamente se l'Ufficio ne dichiara la regolarità.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia precisa che le controversie relative ad atti di recupero crediti e di natura riscossiva rientrano nella definizione agevolata e le istanze dell'istante possono essere accolte soggette a condizioni procedurali. Tuttavia il versamento per la definizione ha la sola funzione di estinguere la lite e non produce automaticamente efficacia restitutiva salvo che il contribuente paghi l'imposta indicata negli atti e rinunci alla controversia, così da 'rigenerare' il credito; le somme già versate non sono restituibili se eccedenti; l'incorporante (ALFA) è legittimata a recuperare il credito una volta rigenerato; il credito rigenerato va esposto nel rigo VL40 del modello IVA secondo le istruzioni e il perfezionamento è comunque condizionato al controllo dell'Ufficio e all'assenza di diniego notificabile entro il 30.09.2024.

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