Risposta n. 425 del 8/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante propone di applicare la tassazione separata prevista dall'art. 19, comma 2‑bis, riducendo la base imponibile di euro 309,87 per ciascun anno a base di commisurazione e di non applicare l'ulteriore riduzione proporzionale prevista dall'ultimo periodo del comma 2‑bis per assenza di contribuzioni a carico degli iscritti.
Trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza finanziato in massima parte da premi di produttività/incentivi
Il quesito
Quale criterio di tassazione applicare in sede di liquidazione delle indennità aggiuntive di fine servizio: se ricondurle alle "altre indennità e somme" (art. 19, comma 2) o alle "indennità equipollenti" (art. 19, comma 2‑bis) e se sia applicabile la riduzione proporzionale prevista dall'ultimo periodo del comma 2‑bis quando non vi sono contribuzioni a carico degli iscritti.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate concorda con l'orientamento giurisprudenziale e, richiamando il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, ritiene che le somme siano imponibili come indennità equipollenti ai sensi dell'art. 17, lett. a) e soggette all'art. 19, comma 2‑bis; va riconosciuta la deduzione forfettaria di euro 309,87 per anno e non trova applicazione l'ulteriore riduzione basata sulle contribuzioni dei dipendenti, dato che il fondo non è alimentato da contributi a carico degli iscritti.
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