Circolare numero 304 del 18-11-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra le precedenti istruzioni sul blocco dei pensionamenti di anzianità disposto dal d.l. n. 553/1994, indicando ulteriori categorie di lavoratori per i quali la deroga continua a operare. Vengono richiamati l'ENIT, le imprese della spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali, le aziende del gruppo ENI, le imprese industriali e della difesa coinvolte in programmi di ristrutturazione/riconversione, nonché i lavoratori di imprese con programmi CIPI/Ministero del Lavoro ancora validi o con cessazione del rapporto avvenuta prima del 28 settembre 1994. Sono inoltre allegati gli elenchi delle aziende interessate e richiamati messaggi e decreti ministeriali utili ai fini dell'individuazione dei soggetti esclusi dal blocco.
Deroga al blocco dei pensionamenti di anzianità per ulteriori aziende in ristrutturazione o risanamento
Deroga al blocco dei pensionamenti di anzianità per ulteriori aziende in ristrutturazione o risanamento
La circolare integra le istruzioni già fornite con la n. 290 del 4 novembre 1994 in tema di blocco dei pensionamenti di anzianità introdotto dal d.l. 28 settembre 1994, n. 553. L’obiettivo è individuare ulteriori categorie di lavoratori per le quali la deroga al blocco continua a operare, in ragione di processi di ristrutturazione, riordino, risanamento, crisi aziendale o prepensionamento previsti da specifiche disposizioni normative.
Ambito generale della deroga
Il principio richiamato è che il blocco dei pensionamenti di anzianità non si applica ai lavoratori dipendenti da enti o imprese per i quali risultino avviati o approvati processi straordinari di ristrutturazione o risanamento. La circolare si limita a integrare l’elenco dei casi già richiamati nella precedente n. 290/1994, senza modificare l’impostazione generale della disciplina.
ENIT
Il Ministero del Tesoro, con comunicazione telegrafica del 26 ottobre 1994, ha precisato che l’Ente Nazionale Italiano per il Turismo deve essere ricompreso tra i soggetti interessati dalla deroga, poiché coinvolto nel processo di riordino previsto dal d.l. 30 settembre 1994, n. 562. Ne consegue che il blocco dei pensionamenti di anzianità non opera nei confronti dei dipendenti dell’ENIT.
Settore della spedizione internazionale, magazzini generali e spedizionieri doganali
Un ulteriore ambito interessato è quello delle imprese del settore della spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali iscritti agli albi professionali istituiti con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612. La deroga è collegata alla crisi occupazionale determinata dall’abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nel mercato interno comunitario.
Per l’individuazione delle imprese i cui dipendenti sono esclusi dal blocco occorre fare riferimento:
- al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28 luglio 1994, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 22 agosto 1994, allegato 1;
- al decreto ministeriale 19 settembre 1994, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 21 ottobre 1994, allegato 2.
Gruppo ENI
La circolare richiama quanto già precisato nella n. 290/1994: la deroga si applica ai dipendenti delle aziende del gruppo ENI interessate dai programmi di riordino ai sensi dell’art. 16 della legge 8 agosto 1992, n. 359, e dal programma biennale di prepensionamenti previsto dall’art. 9-ter della legge 19 luglio 1993, n. 236.
L’allegato 3 riporta l’elenco delle imprese del gruppo ENI interessate dal programma biennale di prepensionamenti. Tra i soggetti elencati figurano, tra gli altri, ENI, Agip, Enichem, Snam, Italgas, Saipem, Nucleco, Nuovo Pignone e numerose altre società del gruppo.
Imprese industriali e settore difesa
La circolare conferma anche la non operatività del blocco nei confronti dei dipendenti di alcune imprese industriali e del settore dell’industria della difesa, interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale ai sensi dell’art. 10 della legge n. 451 del 1994. Sono richiamati, in particolare, i gruppi FIAT, Enichem, Alcatel Italia, Alenia, Finmeccanica e Fincantieri, oltre alle imprese della difesa del gruppo Finmeccanica nei comparti elicotteristica, armamento e avionica apparatistica.
Per l’individuazione delle imprese interessate dal programma di prepensionamenti la circolare rinvia al messaggio INPS n. 35747 del 24 settembre 1994, allegato 4, che riporta la distribuzione dei pensionamenti anticipati tra i vari gruppi e le rispettive unità produttive.
Imprese con programmi approvati ex legge n. 223/1991
Un’ulteriore ipotesi di deroga riguarda i dipendenti delle imprese per le quali siano stati approvati dal CIPI i programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale di cui all’art. 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, purché il periodo di validità del programma non sia scaduto al 28 settembre 1994.
La circolare chiarisce inoltre che, in base ai criteri della circolare n. 176 del 23 luglio 1993, la deroga vale per tutti i lavoratori dipendenti delle imprese interessate dal programma, anche se questo riguarda soltanto specifici settori di attività o singole unità produttive.
Poiché la legge n. 451 del 1994 ha attribuito al Ministero del Lavoro le competenze prima spettanti al CIPI, sono considerati rilevanti i decreti ministeriali di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale.
È inoltre precisato che la deroga opera anche quando la cessazione del rapporto di lavoro intervenga entro la fine del mese di pubblicazione del decreto ministeriale di concessione del trattamento, qualora il decreto sia pubblicato dopo la conclusione del periodo di integrazione salariale. A supporto di tale interpretazione è richiamato il messaggio INPS n. 23552 del 30 agosto 1994, allegato 5.
Cessazioni anteriori al 28 settembre 1994
La circolare estende espressamente la deroga anche ai dipendenti di enti o imprese interessati da processi di ristrutturazione e risanamento in atto al 28 settembre 1994, quando il rapporto di lavoro sia cessato nel corso di tali processi ma anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 553/1994.
Allegati richiamati
La circolare fa espresso rinvio ai seguenti allegati e documenti:
- allegato 1: decreto ministeriale 28 luglio 1994 relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese della spedizione internazionale, magazzini generali e spedizionieri doganali;
- allegato 2: decreto ministeriale 19 settembre 1994, che annulla e sostituisce il precedente decreto 28 luglio 1994;
- allegato 3: elenco delle aziende del gruppo ENI interessate dal programma biennale di prepensionamenti;
- allegato 4: messaggio INPS n. 35747 del 24 settembre 1994 sul piano di prepensionamenti dei gruppi FIAT, Enichem, Alcatel Italia, Alenia, Finmeccanica e Fincantieri;
- allegato 5: messaggio INPS n. 23552 del 30 agosto 1994 sui criteri per la deroga in caso di autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale pubblicata dopo la scadenza del periodo di integrazione.
Punti principali
Finalità della circolare
La circolare ad integrare la n. 290 del 4 novembre 1994 precisa ulteriori aziende e categorie di lavoratori per le quali non opera il blocco dei pensionamenti di anzianità previsto dal d.l. 28 settembre 1994, n. 553. Il presupposto comune è l'esistenza di processi di ristrutturazione, risanamento, riordino, prepensionamento o di provvedimenti di integrazione salariale straordinaria collegati a specifiche disposizioni di legge.
ENIT
Il Ministero del Tesoro ha chiarito che l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo rientra nella deroga, in quanto interessato dal processo di riordino previsto dal d.l. 30 settembre 1994, n. 562. Di conseguenza, il blocco dei pensionamenti di anzianità non si applica ai dipendenti dell'Ente.
Settore spedizione internazionale, magazzini generali e spedizionieri doganali
Sono esclusi dal blocco i dipendenti delle imprese della spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali iscritti agli albi professionali istituiti con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612. La deroga è collegata alla crisi occupazionale derivante dall'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nel mercato interno comunitario. Per l'individuazione delle imprese interessate occorre fare riferimento ai decreti ministeriali del 28 luglio 1994 e del 19 settembre 1994, pubblicati in Gazzetta Ufficiale e allegati alla circolare.
Gruppo ENI
La circolare ribadisce che i dipendenti delle aziende del gruppo ENI interessate dai programmi di riordino ex art. 16 della legge 8 agosto 1992, n. 359, e dal programma biennale di prepensionamenti ex art. 9-ter della legge 19 luglio 1993, n. 236, non sono soggetti al blocco. L'elenco delle imprese interessate è riportato nell'allegato 3.
Imprese industriali e della difesa coinvolte in programmi di ristrutturazione o conversione
È confermata la deroga per i dipendenti delle imprese industriali dei gruppi FIAT, Enichem, Alcatel Italia, Alenia, Finmeccanica e Fincantieri, nonché per i lavoratori del settore dell'industria della difesa del gruppo Finmeccanica, quando interessati da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 451/1994. L'individuazione delle imprese ammesse ai prepensionamenti è rinviata al messaggio INPS n. 35747 del 24 settembre 1994, allegato 4.
Imprese con programmi approvati ex legge n. 223/1991
La deroga si applica ai dipendenti delle imprese per le quali siano stati approvati dal CIPI i programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale previsti dall'art. 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, purché il periodo di validità del programma non sia scaduto al 28 settembre 1994. Dopo la soppressione del CIPI, sono considerati utili i decreti ministeriali di ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria. La deroga opera anche se la cessazione del rapporto interviene entro la fine del mese di pubblicazione del decreto, anche quando il decreto sia pubblicato dopo la fine del periodo di integrazione salariale, secondo il messaggio INPS n. 23552 del 30 agosto 1994, allegato 5.
Cessazioni intervenute prima del 28 settembre 1994
La circolare precisa che la deroga resta operante anche per i dipendenti di enti o imprese interessati da processi di ristrutturazione e risanamento in corso al 28 settembre 1994, qualora il rapporto di lavoro sia cessato prima di tale data, pur nel corso dei processi di ristrutturazione o risanamento.
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