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Ordinanza

Ordinanza n. 821/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di diniego dell’istanza di accesso 17 marzo 2026 formulata dal ricorrente all’ITL.

Giustizia amministrativa202600386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il giudizio sull’impugnazione del diniego di accesso. Rilevata la questione relativa alla tardiva produzione della procura speciale rispetto al deposito del ricorso, ha concesso alle parti un termine di quindici giorni per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 22 luglio 2026.

TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego dell’istanza di accesso presentata il 17 marzo 2026 all’Ispettorato Territoriale del Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro alla propria istanza di accesso. In sede camerale il TAR ha rilevato che la procura speciale alle liti era stata depositata il 20 maggio 2026, quindi successivamente al deposito del ricorso, avvenuto il 21 aprile 2026. Il Collegio ha ritenuto che l’indicazione della procura speciale costituisca, ai sensi dell’art. 40 c.p.a., requisito di ammissibilità del giudizio e che tale indicazione debba essere contenuta nel ricorso ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.a.

    requisito di ammissibilità del giudizio

    Il Collegio ha ritenuto che l’indicazione della procura speciale alle liti costituisca un requisito di ammissibilità del giudizio e debba essere contenuta nel ricorso.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    prevede che l’indicazione della procura speciale debba essere contenuta nel ricorso

    La procura speciale deve essere indicata nel ricorso secondo la disposizione richiamata dal TAR.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    concede termine di giorni quindici per la produzione di memorie

    In presenza della questione rilevata, il TAR ha concesso alle parti un termine per memorie prima della prosecuzione della trattazione.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva una questione relativa all’ammissibilità del ricorso, deve consentire alle parti di interloquire mediante il termine previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a., prima di definire il giudizio.
  • L’indicazione della procura speciale alle liti nel ricorso è considerata requisito di ammissibilità ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.; la produzione della procura in un momento successivo al deposito del ricorso può quindi determinare una questione di ammissibilità da sottoporre al contraddittorio delle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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