Sentenza del 17/07/2018 n. 18910 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato cartelle di pagamento emesse a seguito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi IRPEF relative agli anni 2003 e 2004. Ha contestato, tra l'altro, il mancato riconoscimento delle ritenute d'acconto subite, di varie spese e oneri deducibili, l'omessa pronuncia su alcuni motivi di appello, la mancata indicazione del responsabile del procedimento e la presunta tardività del controllo e della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo, terzo e quinto motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse comunque esaminato le questioni dedotte, che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determinasse la nullità delle cartelle relative a ruoli anteriori al 1 giugno 2008 e che il termine per il controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 non fosse, di per sé, decadenziale, essendo decisivo il rispetto del termine per la notifica della cartella. Ha invece accolto il secondo e il quarto motivo, stabilendo che il contribuente può provare le ritenute d'acconto anche con mezzi diversi dalla certificazione del sostituto d'imposta, come fatture, documentazione bancaria e altri elementi probatori equivalenti. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter
Gli uffici possono escludere lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle certificazioni dei sostituti d'imposta.
La disposizione non impedisce al contribuente di dimostrare l'effettiva applicazione delle ritenute con prove alternative ed equipollenti alla certificazione.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 22
Lo scomputo delle ritenute d'acconto è subordinato alla condizione che esse siano state operate.
Conta l'effettiva decurtazione del compenso, non necessariamente il possesso della certificazione formale del sostituto d'imposta.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 4, comma 6-ter
La certificazione del sostituto d'imposta costituisce il mezzo tipico per provare le ritenute, ma non l'unico mezzo ammissibile.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
L'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comportava automaticamente la nullità degli atti prima dell'introduzione della specifica sanzione prevista per le cartelle relative ai ruoli successivi al 1 giugno 2008.
D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito nella Legge n. 31 del 2008
La nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento si applica alle cartelle riferite a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008.
Legge n. 241 del 1990, art. 21-octies
Le violazioni procedimentali o formali non determinano l'annullabilità di un atto vincolato quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso e non è stato leso il diritto di difesa.
D.Lgs. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, lett. b), convertito nella Legge n. 156 del 2005
Il termine rilevante ai fini decadenziali è quello per la notifica della cartella di pagamento; il termine per lo svolgimento del controllo formale non è stato ritenuto autonomamente perentorio.
Massime di principio
- La mancanza della certificazione del sostituto d'imposta non consente automaticamente di negare lo scomputo delle ritenute: il contribuente può fornire prove alternative, purché complessivamente attendibili e idonee a dimostrare l'effettivo prelievo alla fonte.
- In presenza di documentazione incompleta o generica, il giudice deve valutare congiuntamente tutti gli elementi disponibili, senza limitarsi a escludere la prova perché manca il documento tipico.
- Per contestare l'omessa indicazione del responsabile del procedimento occorre verificare la data di consegna del ruolo: per i ruoli anteriori al 1 giugno 2008 l'omissione, di regola, non determina la nullità della cartella.
- Nel controllo formale delle dichiarazioni, la decadenza dell'Amministrazione va normalmente collegata al termine previsto per la notifica della cartella, salvo specifiche disposizioni applicabili al periodo d'imposta interessato.
- Il rinvio della causa non attribuisce definitivamente il tributo al contribuente o all'Amministrazione: il giudice di rinvio deve riesaminare la prova delle ritenute e decidere nuovamente sulla parte cassata.
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