Cassazione Penale, Sentenza n. 23186/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e difetto di motivazione dell'ordinanza del 02/07/2024 che ha rigettato la richiesta di concessione di una misura alternativa (affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare). Il ricorrente ha sostenuto che, ai fini della misura alternativa, non è necessaria la conclusione del percorso educativo ma una prognosi favorevole; ha prodotto elementi e documenti attestanti l'allontanamento dagli ambienti criminali, la disponibilità a un'attività lavorativa stabile e una relazione carceraria del 09/05/2024 che attesterebbe l'avvio della revisione critica del passato.
La decisione
Il ricorso per Cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia svolto una valutazione individualizzata e completa, motivando che il processo di revisione critica, pur avviato, non ha raggiunto uno stadio di maturità sufficiente. Ha valorizzato la sintesi dell'équipe carceraria del 10/08/2023 (che indicava la necessità di approfondimento) e la relazione comportamentale del 09/05/2024 (che confermava adesione al trattamento ma non progressi significativi). Il Tribunale ha inoltre considerato il parere della DDA di Catania del 30/04/2024 che ha evidenziato elevatissima pericolosità sociale e la gravità dei reati. Conseguentemente la Corte ha respinto le censure e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai
Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 - 01
Sottolinea che per la misura alternativa è necessaria la valutazione della condotta successiva e la presenza di elementi positivi per una prognosi favorevole
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone
Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01
Conferma l'esigenza di valutare i comportamenti attuali per la concessione delle misure alternative
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso
Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375 -01
Stabilisce che l'affidamento in prova richiede l'avvio positivo del processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante
Riferimento alla liberazione condizionale (codice penale)
La Corte distingue l'affidamento in prova (che richiede un significativo avvio della revisione critica) dalla liberazione condizionale (che richiede il ravvedimento già conseguito)
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia
Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984
Ribadisce che non è necessario il ravvedimento pieno per l'affidamento, ma è richiesto un progresso significativo nella revisione critica
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu
Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01
Evidenzia che il Tribunale deve valutare le relazioni degli organi osservativi e parametrarne la rilevanza rispetto alle istanze rieducative e al rischio di recidiva
Massime di principio
- Per ottenere una misura alternativa (affidamento in prova/detenzione domiciliare) non è sufficiente aver avviato il percorso rieducativo; bisogna dimostrare un avvio significativamente maturo della revisione critica del proprio passato.
- Le relazioni redatte dagli organi carcerari e dalle équipe terapeutiche hanno rilievo centrale: il giudice deve valutarle e motivare la loro incidenza sulla prognosi, anche se non è vincolato alle loro valutazioni.
- La gravità dei reati e i pareri di autorità investigative (es. DDA) possono prevalere nella valutazione del rischio sociale residuo e ostare alla concessione della misura alternativa anche se sono presenti elementi positivi come la disponibilità lavorativa.
- Per impugnare con successo il diniego è necessario dimostrare che il giudice non abbia compiuto una valutazione individualizzata o abbia omesso o travisato elementi decisivi; la mera produzione di documenti non garantisce l'accoglimento se i giudici ritengono che il progresso non sia sufficiente.
- La distinzione tra affidamento in prova e liberazione condizionale è cruciale: l'affidamento richiede un significativo avvio della revisione critica, mentre la liberazione condizionale presuppone il ravvedimento già conseguito.
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