Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23186/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e difetto di motivazione dell'ordinanza del 02/07/2024 che ha rigettato la richiesta di concessione di una misura alternativa (affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare). Il ricorrente ha sostenuto che, ai fini della misura alternativa, non è necessaria la conclusione del percorso educativo ma una prognosi favorevole; ha prodotto elementi e documenti attestanti l'allontanamento dagli ambienti criminali, la disponibilità a un'attività lavorativa stabile e una relazione carceraria del 09/05/2024 che attesterebbe l'avvio della revisione critica del passato.

La decisione

Il ricorso per Cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia svolto una valutazione individualizzata e completa, motivando che il processo di revisione critica, pur avviato, non ha raggiunto uno stadio di maturità sufficiente. Ha valorizzato la sintesi dell'équipe carceraria del 10/08/2023 (che indicava la necessità di approfondimento) e la relazione comportamentale del 09/05/2024 (che confermava adesione al trattamento ma non progressi significativi). Il Tribunale ha inoltre considerato il parere della DDA di Catania del 30/04/2024 che ha evidenziato elevatissima pericolosità sociale e la gravità dei reati. Conseguentemente la Corte ha respinto le censure e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai

    Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 - 01

    Sottolinea che per la misura alternativa è necessaria la valutazione della condotta successiva e la presenza di elementi positivi per una prognosi favorevole

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone

    Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01

    Conferma l'esigenza di valutare i comportamenti attuali per la concessione delle misure alternative

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso

    Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375 -01

    Stabilisce che l'affidamento in prova richiede l'avvio positivo del processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante

  • Riferimento alla liberazione condizionale (codice penale)

    La Corte distingue l'affidamento in prova (che richiede un significativo avvio della revisione critica) dalla liberazione condizionale (che richiede il ravvedimento già conseguito)

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia

    Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984

    Ribadisce che non è necessario il ravvedimento pieno per l'affidamento, ma è richiesto un progresso significativo nella revisione critica

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu

    Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01

    Evidenzia che il Tribunale deve valutare le relazioni degli organi osservativi e parametrarne la rilevanza rispetto alle istanze rieducative e al rischio di recidiva

Massime di principio

  • Per ottenere una misura alternativa (affidamento in prova/detenzione domiciliare) non è sufficiente aver avviato il percorso rieducativo; bisogna dimostrare un avvio significativamente maturo della revisione critica del proprio passato.
  • Le relazioni redatte dagli organi carcerari e dalle équipe terapeutiche hanno rilievo centrale: il giudice deve valutarle e motivare la loro incidenza sulla prognosi, anche se non è vincolato alle loro valutazioni.
  • La gravità dei reati e i pareri di autorità investigative (es. DDA) possono prevalere nella valutazione del rischio sociale residuo e ostare alla concessione della misura alternativa anche se sono presenti elementi positivi come la disponibilità lavorativa.
  • Per impugnare con successo il diniego è necessario dimostrare che il giudice non abbia compiuto una valutazione individualizzata o abbia omesso o travisato elementi decisivi; la mera produzione di documenti non garantisce l'accoglimento se i giudici ritengono che il progresso non sia sufficiente.
  • La distinzione tra affidamento in prova e liberazione condizionale è cruciale: l'affidamento richiede un significativo avvio della revisione critica, mentre la liberazione condizionale presuppone il ravvedimento già conseguito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.