Cassazione Civile, Sentenza n. 15445/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva rigettato l'opposizione all'esecuzione promossa da Sistillo Carpineto, deducendo principalmente l'impignorabilità dei ratei pensionistici (oltre il quinto), la preesistenza di precedenti pignoramenti, vizi di competenza sul merito delle opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c., nullità del procedimento per istruzione da parte del giudice esecutore e decisione da parte di giudice ausiliario, e omessa/contraddittoria motivazione su punti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione degli obblighi di forma e contenuto del ricorso per cassazione (art. 366, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.), rilevando un'esposizione eccessiva, confusa e priva della necessaria specificità dei motivi (tecnica dell'assemblaggio/spillatura), che rendeva impossibile individuare fatti e censure rilevanti. Ha inoltre ritenuto sussistente colpa grave dei ricorrenti nella proposizione del ricorso e li ha condannati, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore della controricorrente di € 2.500,00 (oltre interessi), oltre alla rifusione delle spese di lite liquidate in favore della controricorrente in € 2.500,00 per compensi, € 200,00 per esborsi e rimborso forfetario del 15% e accessori di legge. Nulla è stato disposto verso gli altri intimati che non hanno svolto difese.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
l'esposizione sommaria dei fatti di causa
Richiede un'esposizione chiara e sintetica dei fatti sostanziali e processuali; la sua violazione (esposizione omessa, insufficiente o eccessiva/assemblaggio) comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiede la specificità dei motivi: indicazione della rubrica, esposizione puntuale delle ragioni del motivo e illustrazione degli argomenti posti a sostegno; la mancanza di sviluppo argomentativo e il mancato confronto con i passi decisivi della sentenza determinano l'inammissibilità
art. 360, comma 1, c.p.c.
Definisce i vizi deducibili in cassazione; la Corte sottolinea che il ricorso deve mirare a uno o più specifici vizi di legittimità e non a una rinnovata valutazione dei fatti riservata al giudice di merito
art. 96, comma 3, c.p.c.
Consente la condanna per responsabilità aggravata senza domanda di parte se sussiste mala fede o colpa grave; qui la Corte ha ritenuto che la tecnica espositiva gravemente carente e l'assenza di un serio sforzo argomentativo integrino colpa grave, giustificando la sanzione pecuniaria
art. 91 c.p.c.
Principio secondo cui le spese di lite seguono la soccombenza; la Corte ha liquidato le spese in favore della controricorrente
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per attestare l'applicabilità di norme relative al contributo unificato in relazione alla data di proposizione del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione richiede una esposizione sommaria ma chiara dei fatti sostanziali e processuali: evitare riproduzioni integrali di atti (assemblaggio/spillatura) e fornire una sintesi funzionale.
- Ogni motivo deve essere specifico: indicare la norma ritenuta violata, analizzarne il contenuto e confrontarla con i passi motivazionali della sentenza impugnata; non è ammesso demandare alla Corte la ricerca della norma o dei punti critici.
- La Corte può dichiarare inammissibile un ricorso per difetti formali di esposizione o specificità e condannare il ricorrente alle spese; se la condotta è gravemente negligente o di mala fede può applicarsi la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c.
- Gli avvocati devono esercitare la diligenza professionale richiesta nella redazione del ricorso in cassazione; la mancata cura argomentativa può integrare colpa grave a carico del difensore e del cliente.
- Se si impugna una questione sostanziale (es. impignorabilità dei ratei pensionistici), occorre proporre un'argomentazione puntuale e documentata sul piano normativo e sulla valutazione dei fatti, altrimenti la questione rischia di non essere esaminata per inammissibilità formale.
- Per redigere un ricorso efficace: sintetizzare i fatti rilevanti, richiamare testualmente i passaggi motivazionali che si censurano e collegare ciascun motivo alla norma e alla specifica censura di diritto.
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