Ordinanza n. 248/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti e provvedimenti: 1) decreto del Magnifico Rettore in data 12 febbraio 2026 -OMISSIS-, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, recante “proroga” per la durata di un altro anno e fino al 13 febbraio 2027, di sospensione cautelare facoltativa dal servizio, già a suo tempo disposta con D.R. n. 516 del 14 febbraio 2025; 2) nota a firma del Direttore Generale in pari data 12 febbraio 2026 prot. -OMISSIS-, recante trasmissione del predetto provvedimento; 3) ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, preordinato o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: proroga annuale della sospensione cautelare facoltativa dal servizio, connessa a procedimento disciplinare sospeso in attesa dell’esito del procedimento penale
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale del 12 febbraio 2026, con il quale è stata prorogata fino al 13 febbraio 2027 la sospensione cautelare facoltativa dal servizio già disposta l’anno precedente, nonché la nota di trasmissione del Direttore Generale e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che il provvedimento è stato contestato in quanto adottato in pendenza di un procedimento disciplinare, a sua volta sospeso fino alla conclusione del procedimento penale, e che esso incide negativamente sulla situazione economica del ricorrente e sullo svolgimento dell’attività di insegnamento. Il provvedimento impugnato è successivo a un precedente atto di sospensione, già oggetto di altro ricorso pendente.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza di fumus boni iuris e di periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che la proroga ha natura cautelare e non sanzionatoria, è stata adottata mentre pende un procedimento disciplinare sospeso fino alla definizione di quello penale, ha durata predeterminata e ampiamente inferiore al limite massimo applicabile, ed è correlata all’esito definitivo del processo penale in corso. Quanto al pregiudizio, il Collegio ha ritenuto che le conseguenze economiche e quelle relative allo svolgimento dell’attività di insegnamento, già prodottesi da oltre un anno in relazione al precedente provvedimento, siano ristorabili all’esito eventualmente favorevole del giudizio penale e del procedimento disciplinare. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali relativi alla parte ricorrente.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dal servizio, se finalizzata a preservare l’interesse pubblico durante la pendenza di procedimenti disciplinari o penali, mantiene natura cautelare e non sanzionatoria quando non costituisce anticipazione della sanzione disciplinare.
- La proroga della sospensione cautelare può risultare assistita da fumus boni iuris quando abbia durata predeterminata, sia contenuta entro il limite massimo applicabile e sia collegata all’esito definitivo del procedimento penale dal quale dipende il procedimento disciplinare.
- Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio economico e professionale derivante dalla sospensione può essere ritenuto non irreparabile quando sia suscettibile di ristoro all’esito favorevole del procedimento penale e di quello disciplinare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 1211/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 1218/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 1220/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 264/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 265/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 266/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →