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Circolare

Circolare numero 10 del 20-01-2011

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta tra INPS e CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA per la trattenuta e il riversamento dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Definisce i soggetti interessati, le modalità di rilascio, revoca e contestazione delle deleghe, le percentuali di contribuzione, i tempi di versamento e il costo del servizio a carico dell’Organizzazione. Riporta inoltre le clausole di esonero di responsabilità per l’INPS, la durata della convenzione e le istruzioni contabili con i relativi conti istituiti.

Convenzione INPS-CONFCOMMERCIO per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-CONFCOMMERCIO per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare descrive la convenzione sottoscritta il 22 ottobre 2010 tra INPS e CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA, approvata con determinazione n. 39 del 25 giugno 2010, per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali temporanee. Il documento disciplina soggetti interessati, modalità operative, profili economici, responsabilità delle parti e istruzioni contabili.

Ambito di applicazione e prestazioni interessate

La convenzione riguarda i beneficiari di trattamenti previdenziali di mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria e sussidi per lavori socialmente utili. Per tali prestazioni, i lavoratori iscritti alle organizzazioni aderenti alla CONFCOMMERCIO possono autorizzare la trattenuta del contributo associativo direttamente sulla prestazione erogata dall’INPS.

Modalità di adesione e delega

La trattenuta è subordinata al rilascio di una delega inserita nel modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e riportare il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante. Il codice identificativo della CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA è 3501.

Nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi dei lavoratori aventi diritto anche i dati delle deleghe rilasciate, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, insieme a eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma dell’art. 18 della medesima legge.

Contestazioni, revoche e cessazione degli effetti

Se vi è contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tal caso l’Organizzazione sindacale deve restituire ai lavoratori le somme indebitamente ricevute.

La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o la presentazione di una nuova delega è possibile entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello in cui si intende revocare o modificare la delega. Se la revoca perviene direttamente all’INPS dall’associato, la struttura competente deve acquisirla nel più breve tempo possibile.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo deve essere espressamente indicata nella delega ed essere determinata in percentuale sulla prestazione previdenziale, in modo uniforme per tutti gli iscritti. Le aliquote comunicate dalla CONFCOMMERCIO sono:

  • 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
  • 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamenti, costi del servizio e rapporti con l’INPS

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono effettuare i versamenti entro il mese successivo al pagamento della prestazione e mettere a disposizione della CONFCOMMERCIO gli elenchi dei nominativi per i quali sono state operate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e gli importi trattenuti.

L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, fissato in 0,54 euro per ogni delega. L’eventuale variazione annuale del costo viene comunicata con raccomandata A/R; a seguito di tale comunicazione la CONFCOMMERCIO può recedere entro 60 giorni.

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il lavoratore e l’Organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in relazione a pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo, promossi dai creditori della struttura nazionale o delle strutture associate. Le strutture territoriali devono adottare tempestivamente i provvedimenti conseguenti.

Controversie e rimborso spese

Nelle controversie sulla validità e regolarità della delega, qualora l’Organizzazione risulti soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Organizzazione è tenuta al rimborso, previa semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie relative all’applicazione della convenzione.

Durata, rinnovo e disdetta

La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza. Per giusta causa ciascuna parte può disdire la convenzione con preavviso di almeno sei mesi.

È inoltre indicata la sede della CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA in Piazza G.G. Belli, 2 – 00153 Roma.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti alla CONFCOMMERCIO sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA 25/249, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA 35/249, per l’accreditamento alla CONFCOMMERCIO dei contributi associativi;
  • GPA 11/249, per la rilevazione del debito verso la CONFCOMMERCIO.

I pagamenti a favore dell’Organizzazione devono essere imputati in DARE del conto GPA 11/249; l’eventuale saldo a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e all’IVA sul medesimo rimborso, da trattenere sulle somme da versare alla CONFCOMMERCIO, devono essere imputati ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025.

Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili si rinvia alla circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti interessati

La convenzione, sottoscritta il 22 ottobre 2010 e approvata con determinazione n. 39 del 25 giugno 2010, disciplina la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 223/1991. Possono aderire i beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria e sussidi per lavori socialmente utili.

Delega, trattenuta e codice identificativo

La trattenuta dei contributi avviene solo previa delega, contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione e sottoscritta dal lavoratore, con timbro dell’Organizzazione e firma del legale rappresentante. Il codice identificativo di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA è 3501. Nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS i dati delle deleghe e conservare la relativa documentazione, incluse revoche e nuove deleghe.

Contestazioni, revoche e durata degli effetti della delega

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, le trattenute cessano dal mese successivo alla comunicazione all’INPS, e l’Organizzazione deve restituire le somme indebitamente ricevute. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o la nuova delega può essere presentata entro il 20 ottobre dell’anno precedente. Se la revoca è comunicata direttamente all’INPS dall’associato, la struttura competente la acquisisce tempestivamente.

Rimborsi in caso di revoca o annullamento

Se la prestazione è revocata o annullata, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. È inoltre previsto il rimborso delle spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie attinenti all’applicazione della convenzione.

Misura del contributo associativo

Il contributo da trattenere deve essere indicato espressamente nell’atto di delega, in percentuale rispetto alla prestazione previdenziale e in misura uniforme per tutti gli iscritti. Le percentuali comunicate sono: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamenti, costo del servizio e responsabilità

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare le somme entro il mese successivo al pagamento e trasmettere alla CONFCOMMERCIO gli elenchi dei nominativi, con dati anagrafici e importi trattenuti. Il costo del servizio è fissato in 0,54 euro per singola delega, con eventuale variazione annuale comunicata tramite raccomandata A/R; in tal caso l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni. La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo e sollevato da responsabilità, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione.

Durata della convenzione e condizioni di rinnovo/disdetta

La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. È prevista la disdetta per giusta causa da ciascuna parte con preavviso di almeno sei mesi. La sede della CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA è indicata in Piazza G.G. Belli, 2 – 00153 Roma.

Istruzioni contabili e conti istituiti

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti all’Organizzazione sono istituiti i conti GPA 25/249 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA 35/249 per l’accreditamento alla CONFCOMMERCIO e GPA 11/249 per il debito verso l’Organizzazione. I pagamenti devono essere imputati in DARE del conto GPA 11/249, il cui saldo eventualmente residuo a fine esercizio va ripreso nel nuovo esercizio. Le somme per il rimborso del servizio di esazione e la relativa IVA vanno imputate ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025. Per ulteriori istruzioni si rinvia alla circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

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