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Circolare

Circolare numero 7 del 20-01-2011

Determinazione per l’anno 2010 della misura della riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’art. 29 c. 2, della legge 8 agosto 1995, n.341. Istruzioni operative.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la conferma, per l’anno 2010, della riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese edili e ne disciplina i presupposti di accesso, le condizioni soggettive e oggettive, nonché le modalità operative di fruizione tramite flusso UniEmens. Vengono richiamati i limiti applicativi, le esclusioni, i requisiti di regolarità contributiva e di sicurezza sul lavoro, e le regole per il conguaglio delle somme spettanti.

Riduzione contributiva 2010 per le imprese edili (11,50%)

Riduzione contributiva 2010 per le imprese edili (11,50%)

La circolare disciplina l’applicazione, per l’anno 2010, della riduzione contributiva dell’11,50% confermata dal D.M. Lavoro/Economia 4 ottobre 2010 per le imprese edili. Il documento chiarisce i soggetti beneficiari, le condizioni richieste per l’accesso, le esclusioni e le modalità di recupero in UniEmens.

Ambito soggettivo e misura del beneficio

La riduzione riguarda i datori di lavoro che esercitano attività edile individuate dai codici ISTAT 1991 dal 45.11 al 45.45.2. L’agevolazione consiste in uno sconto pari all’11,50% sulla sola contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione della quota di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Lavoratori interessati e limiti applicativi

Il beneficio spetta esclusivamente per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non è quindi riconosciuto per i lavoratori a tempo parziale. La circolare precisa inoltre che la riduzione non si applica al contributo di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, versato unitamente alla contribuzione per la disoccupazione involontaria.

Periodo di validità e determinazione della base di calcolo

L’agevolazione opera per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2010. La base di calcolo deve essere determinata secondo i criteri già illustrati dalla disciplina richiamata, considerando le aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2010 nei settori Industria e Artigianato. La base va inoltre ridotta in forza delle disposizioni dell’art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000 e dell’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, nonché determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.

Esclusioni per altre agevolazioni e condizioni generali

La riduzione contributiva non spetta nei confronti dei lavoratori per i quali siano previste specifiche agevolazioni contributive a diverso titolo, come, ad esempio, l’assunzione dalle liste di mobilità o i contratti di inserimento. Restano inoltre ferme le condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 e quelle relative alla retribuzione imponibile.

Requisiti ulteriori per il settore edile

La circolare richiama i requisiti aggiuntivi introdotti dall’art. 36-bis, comma 8, della legge n. 248/2006. Le imprese edili devono:

  • possedere i requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili;
  • non aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente.

Tali prescrizioni si affiancano agli obblighi generali di cui all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che dal 1° gennaio 2008 subordinano la fruizione dei benefici normativi e contributivi al rispetto del contratto collettivo e alla regolarità contributiva attestata tramite DURC.

Autodichiarazione e conseguenze delle irregolarità

Nelle more dell’attuazione delle sinergie con gli altri soggetti interessati, le aziende edili devono continuare a rendere un’autodichiarazione circa:

  • l’assenza di condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente;
  • il possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili.

La dichiarazione di responsabilità è obbligatoria e condizionante il diritto alla riduzione. Se viene accertata la non veridicità della dichiarazione, l’Istituto procede al recupero delle somme indebitamente fruite e alla segnalazione all’autorità giudiziaria.

Rapporti con le Casse edili

Nei casi di omessa denuncia o omesso versamento delle somme dovute alle Casse edili continua a trovare applicazione l’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341/1995.

Modalità operative e conguaglio in UniEmens

Il riconoscimento della riduzione avviene tramite la procedura di controllo del flusso UniEmens, sulla base dei codici statistico-contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende. Per il conguaglio, i datori di lavoro devono determinare l’importo complessivo della riduzione spettante, ove non già operata, per i periodi di paga pregressi non anteriori a gennaio 2010 ed esporlo nell’elemento indicato dalla circolare.

Le operazioni di recupero devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. Per i periodi per i quali la riduzione sia già stata applicata con il codice L206, non sono richiesti ulteriori adempimenti; le Sedi provvedono a riproporre al calcolo le eventuali note di rettifica e a definirle.

Punti principali

Conferma del beneficio e misura applicabile

Il D.M. Lavoro/Economia 4 ottobre 2010 ha confermato per il 2010 la riduzione contributiva nella misura dell’11,50% prevista per le imprese edili dall’art. 29 del D.L. n. 244/1995. La circolare fornisce le istruzioni per l’applicazione pratica del beneficio.

Ambito soggettivo e oggettivo

La riduzione spetta ai datori di lavoro esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT 1991 dal 45.11 al 45.45.2. Il beneficio si applica solo alla contribuzione a carico del datore di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e solo per operai occupati con orario di 40 ore settimanali; è quindi escluso il lavoro part-time.

Periodo di applicazione e base di calcolo

L’agevolazione vale per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2010. La base imponibile su cui calcolare la riduzione deve essere determinata secondo i criteri già illustrati nella disciplina previgente, tenendo conto delle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2010 per i settori Industria e Artigianato, delle riduzioni previste dalla normativa richiamata e al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.

Esclusioni e limiti di applicazione

La riduzione non si applica al contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, versato unitamente alla contribuzione per la disoccupazione involontaria. Inoltre, non spetta per i lavoratori che già beneficiano di altre agevolazioni contributive per diverso titolo, come assunzioni dalle liste di mobilità o contratti di inserimento.

Ulteriori requisiti di regolarità e sicurezza

Per effetto dell’art. 36-bis, comma 8, della legge n. 248/2006, le imprese edili devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili e non devono aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente. Si aggiungono agli obblighi generali introdotti dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che richiede rispetto del contratto collettivo e regolarità contributiva attestata da DURC.

Autodichiarazione e controlli

In attesa delle necessarie sinergie con gli altri soggetti coinvolti, le aziende edili devono attestare tramite autodichiarazione l’assenza di condanne per violazioni in materia di sicurezza e il possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili. La dichiarazione di responsabilità è obbligatoria e vincolante ai fini della fruizione del beneficio; se falsa, comporta il recupero delle somme indebitamente fruite e la segnalazione all’autorità giudiziaria.

Casse edili e omissioni contributive

Nei casi di omessa denuncia o omesso versamento delle somme dovute alle Casse edili continua ad applicarsi l’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341/1995.

Modalità operative UniEmens

Il riconoscimento della riduzione è effettuato dalla procedura di controllo del flusso UniEmens sulla base dei codici statistico-contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende. Per il conguaglio, i datori di lavoro devono determinare l’importo complessivo della riduzione spettante per i periodi pregressi, comunque non anteriori a gennaio 2010, ed esporlo nell’elemento indicato dalla circolare.

Termine per il recupero

Le operazioni di recupero devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. Restano fermi i casi in cui la riduzione sia già stata operata per i medesimi periodi con il codice L206, per i quali non è richiesto alcun ulteriore adempimento da parte del datore di lavoro.

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