Circolare numero 9 del 20-01-2011
Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, in base alle variazioni del trattamento minimo delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gli importi delle prestazioni antitubercolari dal 1° gennaio 2010 e dal 1° gennaio 2011. Sono indicati i nuovi valori delle indennità giornaliere, post-sanatoriali e dell’assegno di cura o di sostentamento, e viene precisato che la procedura automatizzata di liquidazione è stata adeguata. È inoltre chiarito che l’aggiornamento si applica anche alle indennità giornaliere in corso di godimento al 1° gennaio 2011, con la regola secondo cui, se l’indennità di malattia fosse inferiore a 12,24 euro, deve essere corrisposta quest’ultima misura fissa.
Rideterminazione degli importi delle indennità antitubercolari per il 2010 e il 2011
Rideterminazione delle indennità antitubercolari per il 2010 e il 2011
La circolare dispone l’aggiornamento degli importi delle prestazioni antitubercolari in conseguenza delle variazioni del trattamento minimo delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L’intervento riguarda sia i nuovi importi sia la loro applicazione operativa, con effetti dal 1° gennaio 2010 e dal 1° gennaio 2011.
Presupposto normativo e meccanismo di adeguamento
Gli importi delle indennità antitubercolari sono collegati legislativamente all’andamento del trattamento minimo pensionistico, come previsto dall’art. 4 della legge n. 419/1975 e dall’art. 2, comma 2, della legge n. 88/1987. La circolare richiama il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2010, pubblicato nella G.U. n. 279 del 29 novembre 2010, che ha determinato le variazioni percentuali da utilizzare per la rideterminazione: 0,7% dal 1° gennaio 2010, coincidente con la misura provvisoria già fissata dal D.M. 19 novembre 2009, e 1,4% dal 1° gennaio 2011, in via provvisoria.
Importi rideterminati delle prestazioni
Sulla base di tali variazioni, vengono aggiornati gli importi delle indennità antitubercolari per le due annualità considerate. In particolare:
- l’indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati è pari a 12,07 euro dal 1° gennaio 2010 e a 12,24 euro dal 1° gennaio 2011;
- l’indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975, è pari a 6,04 euro dal 1° gennaio 2010 e a 6,13 euro dal 1° gennaio 2011;
- l’indennità post-sanatoriale giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati è pari a 20,12 euro dal 1° gennaio 2010 e a 20,40 euro dal 1° gennaio 2011;
- l’indennità post-sanatoriale giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975, è pari a 10,07 euro dal 1° gennaio 2010 e a 10,21 euro dal 1° gennaio 2011;
- l’assegno di cura o di sostentamento mensile è pari a 81,16 euro dal 1° gennaio 2010 e a 82,30 euro dal 1° gennaio 2011.
Adeguamento informatico e gestione delle prestazioni in corso
La circolare precisa che la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata con i nuovi importi. Viene inoltre chiarito che l’aggiornamento si applica, dal 1° gennaio 2011, anche alle indennità giornaliere già in corso di godimento a tale data, comprese quelle riconosciute agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Regola di confronto con l’indennità di malattia
Per le prestazioni in corso, la circolare introduce una regola di salvaguardia: se l’indennità di malattia da corrispondere risulta inferiore alla misura fissa dell’indennità giornaliera pari a 12,24 euro, deve essere erogata quest’ultima. In tal modo viene garantito il riconoscimento del valore minimo aggiornato previsto dalla circolare.
Punti principali
Base normativa e criterio di aggiornamento
Gli importi delle indennità antitubercolari sono collegati, per previsione legislativa, alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La rideterminazione discende dalle variazioni percentuali stabilite dall’art. 1 e dall’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 29 novembre 2010, pari allo 0,7% dal 1° gennaio 2010 e all’1,4% dal 1° gennaio 2011, quest’ultima in via provvisoria.
Nuovi importi delle indennità dal 1° gennaio 2010 e dal 1° gennaio 2011
Sono rideterminati gli importi delle principali prestazioni antitubercolari: indennità giornaliera per gli assistiti in qualità di assicurati pari a 12,07 euro dal 1° gennaio 2010 e 12,24 euro dal 1° gennaio 2011; indennità giornaliera per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni pari a 6,04 euro e 6,13 euro; indennità post-sanatoriale giornaliera per assicurati pari a 20,12 euro e 20,40 euro; indennità post-sanatoriale giornaliera per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari pari a 10,07 euro e 10,21 euro; assegno di cura o di sostentamento mensile pari a 81,16 euro e 82,30 euro.
Adeguamento della procedura di liquidazione
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata aggiornata per recepire i nuovi importi rideterminati.
Applicazione alle prestazioni in corso e regola di salvaguardia
L’aggiornamento deve essere applicato, dal 1° gennaio 2011, anche alle indennità giornaliere già in godimento a tale data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi nella misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. È inoltre precisato che, qualora l’indennità di malattia da corrispondere risulti inferiore alla nuova indennità giornaliera fissa di 12,24 euro, deve essere comunque erogata quest’ultima.
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