Sentenza del 12/04/2017 n. 606 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Notifica atti impositivi - Temporanea irreperibilità - Trasferimento in luogo sconosciuto - Differente disciplina - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la scelta del rito notificatorio applicabile quando il destinatario non viene trovato presso il proprio domicilio fiscale. Il contribuente ha contestato la notifica, sostenendo che, essendo conosciuti la residenza e l'indirizzo, avrebbe dovuto applicarsi l'art. 140 c.p.c., previsto per la temporanea irreperibilità. La disciplina dell'art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 è invece applicabile quando il contribuente risulta trasferito in luogo sconosciuto. Per utilizzare quest'ultima procedura, il messo notificatore deve svolgere ricerche nel comune del domicilio fiscale, verificando che il trasferimento non costituisca soltanto un cambio di indirizzo all'interno dello stesso comune.
La decisione
La sentenza distingue due situazioni: se il destinatario è ancora reperibile presso un indirizzo noto ma temporaneamente assente, la notifica deve seguire l'art. 140 c.p.c.; se invece risulta trasferito in luogo sconosciuto, dopo adeguate ricerche nel comune del domicilio fiscale, è legittimo applicare l'art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973. La notifica è quindi valida solo se la procedura scelta corrisponde alla reale situazione di irreperibilità accertata dal messo.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
La disposizione si applica quando il contribuente si è trasferito in luogo sconosciuto, purché il messo notificatore abbia effettuato ricerche nel comune del domicilio fiscale per escludere un semplice cambio di indirizzo nello stesso comune.
Codice di procedura civile, art. 140
È il rito applicabile quando la residenza e l'indirizzo del destinatario sono conosciuti, ma la consegna non può essere eseguita perché il destinatario o gli altri possibili consegnatari sono temporaneamente irreperibili.
Massime di principio
- La temporanea assenza del destinatario presso un indirizzo noto non equivale a trasferimento in luogo sconosciuto: nel primo caso deve essere utilizzato l'art. 140 c.p.c.
- La procedura per irreperibilità assoluta può essere utilizzata soltanto dopo ricerche effettive nel comune del domicilio fiscale, finalizzate a verificare che il destinatario non abbia semplicemente cambiato indirizzo nello stesso comune.
- La validità della notifica dipende dalla corrispondenza tra la situazione concreta accertata dal notificatore e il rito notificatorio utilizzato.
- In caso di contestazione, l'amministrazione deve poter dimostrare le ricerche svolte e gli elementi dai quali risulta il trasferimento in luogo sconosciuto.
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