Ordinanza del 13/07/2016 n. 1021 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pronuncia afferma che, nelle misure cautelari, sussiste il fumus boni iuris se il contribuente contesta la validità dell’avviso di accertamento e l’Ufficio non dimostra che il funzionario delegante disponesse del potere di delegare a sua volta altro funzionario all’emissione dell’atto.
Sussistenza del fumus boni iuris quando l’Ufficio non prova il potere di subdelega per l’emissione dell’avviso di accertamento
Fumus boni iuris e potere di subdelega nell’accertamento tributario
La massima riguarda la valutazione del requisito del fumus boni iuris nell’ambito delle misure cautelari connesse a una controversia tributaria. Il profilo esaminato concerne la validità dell’avviso di accertamento emesso da un funzionario sulla base di una delega conferita da altro funzionario.
Contestazione del contribuente
Il contribuente aveva contestato la legittimità dell’avviso di accertamento, ponendo in discussione il potere del soggetto che aveva emesso l’atto in forza della delega ricevuta. La contestazione rilevante non riguarda soltanto l’esistenza formale della delega, ma anche la legittimazione del funzionario delegante a conferire, a sua volta, il potere di emissione dell’avviso.
Onere probatorio dell’Ufficio
A fronte della contestazione, l’Ufficio deve dimostrare che il funzionario delegante fosse effettivamente munito del potere di delegare ad altro funzionario l’emissione dell’avviso di accertamento impugnato. La prova deve quindi riguardare la sussistenza del potere di subdelega in capo al soggetto che ha conferito l’incarico.
Qualora l’Ufficio ometta tale dimostrazione, rimane non adeguatamente provata la legittimazione del funzionario che ha emesso l’atto. L’omissione incide sulla plausibile fondatezza della pretesa tributaria e sulla validità dell’avviso oggetto di impugnazione.
Conseguenze sulla misura cautelare
La mancata prova del potere di subdelega integra una situazione idonea a far ritenere sussistente il fumus boni iuris, ossia una ragionevole apparenza di fondatezza delle doglianze del contribuente. In presenza degli ulteriori presupposti richiesti per la misura cautelare, tale elemento può quindi giustificare l’accoglimento della domanda cautelare.
Il principio espresso è che il difetto di prova del potere di delega del funzionario delegante, quando specificamente contestato dal contribuente, costituisce un elemento favorevole alla prospettazione dell’illegittimità dell’avviso di accertamento.
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