Ordinanza del 11/07/2016 n. 992 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sola disponibilità di un conto corrente e la condizione di pensionato non dimostrano un pericolo di danno grave e irreparabile quando la pretesa tributaria è di modesta entità.
Insussistenza del periculum in mora per modesta pretesa erariale
Insussistenza del periculum in mora
Il documento riguarda la valutazione del requisito cautelare del pericolo di danno grave e irreparabile (periculum in mora) nell’ambito di una controversia tributaria. Viene escluso che tale requisito possa essere dimostrato, di per sé, dalla situazione economica personale rappresentata dal contribuente.
Circostanze dedotte dal contribuente
Il contribuente aveva allegato:
- la disponibilità di un solo conto corrente;
- la propria condizione personale di pensionato.
Tali elementi erano stati prospettati come indicativi del rischio di subire un danno grave e irreparabile in conseguenza della pretesa erariale.
Valutazione del pericolo di danno
La sola disponibilità di un unico conto corrente e la condizione di pensionato non integrano il periculum in mora. Ai fini cautelari, tali circostanze non sono sufficienti a dimostrare che l’esecuzione o gli effetti della pretesa tributaria determinerebbero un pregiudizio grave e irreparabile.
La valutazione tiene conto anche della modesta entità della pretesa erariale, ritenuta incompatibile con la prospettazione di un danno irreversibile sulla base dei soli elementi personali indicati.
Principio risultante
Il contribuente che invochi una tutela cautelare deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare il pericolo di un danno grave e irreparabile. Non è sufficiente richiamare la disponibilità di un solo conto corrente o lo status di pensionato, soprattutto quando l’importo della pretesa erariale è modesto.
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