Ordinanza del 11/07/2016 n. 994 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris - Non necessario - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992 richiede, per ottenere la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata per cassazione, la prova del solo periculum in mora e non del fumus boni iuris. L’istanza deve essere respinta quando il contribuente non dimostri, con elementi concreti, che il pagamento della pretesa erariale possa compromettere diritti primari della persona.
Sospensione cautelare della sentenza tributaria impugnata per cassazione: necessità del solo periculum in mora
Sospensione dell’esecutività della sentenza tributaria
Il documento riguarda le misure cautelari nel processo tributario e, in particolare, la richiesta del contribuente di sospendere l’esecutività della sentenza impugnata per cassazione ai sensi del nuovo art. 62-bis del d.lgs. 546/1992.
Presupposti della tutela cautelare
La disposizione richiede la dimostrazione del periculum in mora, ossia del rischio che l’esecuzione della sentenza e il conseguente pagamento della pretesa erariale provochino un pregiudizio grave e non adeguatamente riparabile.
Il giudice non è invece tenuto a valutare il fumus boni iuris, cioè la probabile fondatezza dei motivi di ricorso per cassazione. Ai fini della sospensione, pertanto, il contribuente è dispensato dall’offrire la prova di tale requisito e deve concentrare la propria dimostrazione sull’esistenza di un concreto pericolo derivante dall’immediata esecuzione della sentenza.
Prova del periculum in mora
La mera allegazione del rischio connesso al pagamento non è sufficiente. Il contribuente deve fornire elementi idonei, concreti e verificabili, tali da dimostrare che il pagamento della pretesa tributaria possa arrecare un pregiudizio significativo.
In particolare, il pregiudizio rilevante deve incidere su diritti primari della persona. In mancanza di una dimostrazione specifica di tale rischio, non risulta integrato il presupposto cautelare richiesto dall’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992.
Esito dell’istanza cautelare
L’istanza di sospensione deve essere respinta quando non sia supportata da elementi idonei a comprovare che il pagamento della pretesa erariale possa compromettere diritti primari del contribuente. L’assenza del fumus boni iuris non costituisce motivo di rigetto, poiché la relativa valutazione non è necessaria; il rigetto dipende invece dall’insussistenza o dalla mancata prova del periculum in mora.
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