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Ordinanza

Ordinanza del 06/07/2016 n. 13805 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR di Campobasso, ritenendo che il socio accomandatario risponda personalmente, solidalmente e illimitatamente dei debiti tributari della società in accomandita semplice, anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. Il beneficio di preventiva escussione previsto dall’art. 2304 c.c. opera soltanto nella fase esecutiva e non impedisce al creditore di formare il titolo esecutivo nei confronti del socio. La sentenza impugnata viene cassata e, decidendo nel merito, viene rigettato il ricorso del contribuente; le spese del giudizio di legittimità sono poste a suo carico per Euro 5.600,00, mentre quelle dei gradi di merito sono compensate.

Responsabilità illimitata del socio accomandatario per i debiti tributari della società estinta e inapplicabilità del beneficio di preventiva escussione nella fase di formazione del titolo esecutivo.

Responsabilità del socio accomandatario per i debiti tributari sociali

La controversia riguarda la cartella di pagamento notificata a S. M. quale socio accomandatario, titolare dell’80% delle quote, della società "M.L.". La cartella concerneva IVA, IRAP, IRPEF, addizionali, interessi e sanzioni relativi al periodo d’imposta 2005, dovuti in forza di un avviso di accertamento e di un atto di contestazione divenuti definitivi per mancata impugnazione.

La Corte chiarisce che, limitatamente alle obbligazioni originariamente riferibili alla società, il socio accomandatario risponde personalmente, solidalmente e illimitatamente in forza dell’art. 2313 c.c. Tale responsabilità riguarda i debiti sociali, inclusi quelli tributari oggetto della cartella.

Decisioni dei giudici di merito

La CTP di Campobasso aveva accolto il ricorso del contribuente e annullato la cartella. La CTR di Campobasso aveva confermato tale decisione, ritenendo illegittima l’iscrizione a ruolo in considerazione della cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta il 30 marzo 2006.

Il giudice regionale aveva inoltre ritenuto che:

  • non fosse stata provata una distribuzione di attività al socio in sede di bilancio finale;
  • fosse stato violato il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale;
  • il socio potesse essere chiamato a rispondere soltanto nei limiti dell’importo conferito;
  • l’IRPEF, in quanto imposta personale del socio, fosse stata erroneamente inclusa tra le obbligazioni sociali;
  • l’Amministrazione avrebbe potuto agire soltanto dopo avere infruttuosamente escusso il patrimonio della società.

La CTR aveva qualificato la controversia come relativa alla riscossione di imposte dovute dalla società, e non come relativa esclusivamente a redditi personali del socio.

Motivi del ricorso dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2313, 2315 e 2304 c.c. e degli artt. 12, 24, 25, 45 e 50 del D.P.R. n. 602 del 1973. L’Agenzia ha sostenuto che la cartella di pagamento costituisce l’atto conclusivo del procedimento di formazione del titolo esecutivo, assimilabile all’atto di precetto, e non un atto esecutivo in senso proprio. Di conseguenza, il beneficio di preventiva escussione previsto dall’art. 2304 c.c. non sarebbe applicabile alla fase di formazione del titolo, ma soltanto alla successiva fase esecutiva.

Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2313 e 2495 c.c., contestando la limitazione della responsabilità del socio alla quota conferita. Secondo l’Agenzia, essendo S. M. socio accomandatario, egli rispondeva illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali, a differenza del socio accomandante, la cui responsabilità è limitata alla quota conferita.

Ambito della controversia in cassazione

La Corte osserva che, in base a quanto dedotto espressamente dall’Agenzia, il giudizio di legittimità riguarda esclusivamente le obbligazioni originariamente facenti capo alla società e imputate al contribuente nella sua qualità di socio personalmente e illimitatamente responsabile.

Restano pertanto separate le questioni relative agli eventuali debiti personali del socio derivanti dalla presunta distribuzione di redditi di partecipazione. Le statuizioni della sentenza impugnata su tali debiti personali, non investite dal ricorso dell’Agenzia, sono considerate coperte da giudicato.

Beneficio di preventiva escussione

La Corte ritiene fondato il primo motivo di ricorso e richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il beneficio di escussione previsto dall’art. 2304 c.c. opera esclusivamente nella fase esecutiva.

Il creditore sociale:

  • non può procedere coattivamente contro il socio prima di avere agito infruttuosamente sui beni della società;
  • può tuttavia agire in sede di cognizione contro il socio per procurarsi uno specifico titolo esecutivo;
  • può ottenere, sulla base di tale titolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del socio;
  • può procedere esecutivamente contro il socio senza ulteriori iniziative una volta accertata l’incapienza o l’insufficienza del patrimonio sociale.

La Corte richiama, in particolare, Cass. civ., sez. I, sentenza n. 1040 del 16 gennaio 2009, nonché Cass. civ., sez. I, sentenza n. 13183 del 26 novembre 1999, Cass. civ., sez. lavoro, sentenza n. 3211 del 4 marzo 2003, e Cass. civ., sez. II, sentenza n. 28146 del 17 dicembre 2013.

Pertanto, la preventiva escussione del patrimonio sociale non costituiva una condizione necessaria per notificare al socio la cartella quale atto diretto alla formazione del titolo esecutivo. L’eventuale necessità di escussione avrebbe potuto rilevare soltanto nel successivo momento dell’esecuzione forzata.

Estensione della responsabilità del socio accomandatario

La Corte ritiene fondato anche il secondo motivo. La CTR aveva erroneamente limitato la responsabilità di S. M. all’importo proporzionale della quota conferita, pari all’80% del capitale.

L’art. 2313 c.c. prevede invece che i soci accomandatari rispondano solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il limite della quota conferita opera per i soci accomandanti, non per gli accomandatari.

La responsabilità del socio accomandatario non è quindi parametrata all’entità del conferimento, ma riguarda l’intero ammontare delle obbligazioni sociali, secondo il regime di responsabilità previsto dalla legge.

Cancellazione della società e art. 2495 c.c.

La Corte considera irrilevanti, ai fini della decisione, le argomentazioni della CTR relative all’estinzione e alla cancellazione della società dal registro delle imprese il 30 marzo 2006.

Le obbligazioni fatte valere nei confronti di S. M. trovano infatti fondamento nelle specifiche disposizioni degli artt. 2313 e 2304 c.c., che disciplinano la responsabilità del socio accomandatario e il beneficio di escussione. Tale responsabilità è autonoma rispetto all’eventuale prova di una concreta distribuzione dell’attivo sociale risultante dal bilancio finale di liquidazione.

La Corte richiama inoltre il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013. Dopo la riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione della società dal registro delle imprese, quando non comporti il venir meno di ogni rapporto giuridico, determina un fenomeno successorio.

In particolare:

  • l’obbligazione sociale non si estingue, poiché ciò sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore;
  • l’obbligazione si trasferisce ai soci;
  • i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione oppure illimitatamente, a seconda del regime di responsabilità applicabile durante la vita della società;
  • i diritti e i beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, con le eccezioni indicate dalla giurisprudenza per le mere pretese e per i crediti incerti o illiquidi.

Nel caso concreto, il socio accomandatario poteva quindi essere chiamato a rispondere dei debiti sociali anche alla luce dell’art. 2495 c.c., oltre che in forza dell’art. 2313 c.c. La Corte rileva dunque una duplice base giuridica della responsabilità.

Esito del giudizio

Il Collegio, condividendo la relazione depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha ritenuto manifestamente fondati entrambi i motivi di ricorso e ha accolto l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate.

La Corte:

  • ha cassato la sentenza della CTR di Campobasso;
  • ha deciso la causa nel merito;
  • ha rigettato il ricorso originario del contribuente contro il provvedimento impositivo;
  • ha condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.600,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito;
  • ha compensato tra le parti le spese dei gradi di merito.

La decisione è stata assunta in camera di consiglio il 25 maggio 2016 e depositata in cancelleria il 6 luglio 2016.

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