Ordinanza del 12/07/2016 n. 1012 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata per cassazione deve essere respinta quando non viene provata la gravità e l’irreparabilità del danno, né vengono fornite allegazioni sulla possibilità di ottenere una congrua rateazione.
Rigetto dell’istanza cautelare per insussistenza del periculum in mora
Rigetto della sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza
Il documento afferma l’insussistenza del periculum in mora e, conseguentemente, il rigetto dell’istanza cautelare volta a sospendere l’esecutività della sentenza impugnata per cassazione.
Presupposti cautelari
La sospensione non può essere concessa in assenza di una dimostrazione concreta della gravità e dell’irreparabilità del danno che deriverebbe dall’esecuzione della sentenza. Non è quindi sufficiente prospettare genericamente conseguenze pregiudizievoli: il danno deve essere allegato e provato nella sua effettiva consistenza e nella sua irreversibilità o difficilmente reversibilità.
Rateazione
Rileva inoltre l’assenza di allegazioni riguardo alla possibilità o meno di ottenere una congrua rateazione. Tale profilo avrebbe dovuto essere considerato per valutare l’effettiva urgenza e il rischio di un pregiudizio irreparabile derivante dall’esecuzione della decisione.
Esito
Per il difetto sia della prova della gravità e irreparabilità del danno sia di specifiche allegazioni sulla rateazione, il presupposto del periculum in mora deve ritenersi non sussistente e l’istanza cautelare di sospensione deve essere respinta.
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