Ordinanza del 07/07/2016 n. 956 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris - Non necessario - Periculum in mora - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAi fini della sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata per cassazione non occorre valutare il fumus boni iuris, il cui esame spetta alla Corte di cassazione. È invece sufficiente il periculum in mora, ravvisabile quando la sproporzione documentata tra la pretesa dell’Ufficio e la situazione economico-patrimoniale del contribuente rischia di comprometterne la capacità di sostenere le esigenze minime di vita.
Sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata per cassazione: rilevanza del periculum in mora
Sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata per cassazione
Il documento riguarda i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare volta a sospendere l’esecutività di una sentenza impugnata per cassazione. La valutazione si concentra sul pericolo di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della decisione, mentre non assume rilievo, in questa fase, il requisito del fumus boni iuris.
Irrilevanza del fumus boni iuris
Il giudice chiamato a decidere sull’istanza di sospensione non deve procedere a una concreta valutazione della fondatezza dei motivi di ricorso. Tale vaglio è infatti demandato al giudice di legittimità, ossia alla Corte di cassazione, investita della controversia relativa alla sentenza impugnata.
Sussistenza del periculum in mora
Il periculum in mora ricorre quando l’esecuzione della sentenza può provocare al contribuente un danno grave e irreparabile. A tal fine rileva la sproporzione, dedotta e documentata, tra l’ammontare della pretesa avanzata dall’Ufficio e la situazione economico-patrimoniale del contribuente.
Incidenza sulle esigenze minime di vita
La sproporzione assume particolare rilievo quando espone il contribuente al rischio concreto di non riuscire a far fronte alle proprie minime esigenze di vita. In tale situazione, l’esecuzione della sentenza può determinare un pregiudizio non adeguatamente reversibile attraverso il successivo eventuale rimborso o la restituzione delle somme.
Principio applicabile
Per l’accoglimento della sospensione è quindi sufficiente la dimostrazione documentale del rischio di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione, mentre la verifica della fondatezza della controversia resta riservata al giudizio di cassazione.
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