Sentenza del 15/07/2021 n. 20142 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di rettifica/ liquidazione del valore dichiarato in atto di compravendita di un'area edificabile (atto stipulato 17/7/2012 e registrato 6/8/2012). I ricorrenti contestavano: 1) la mancata sottoscrizione dell'avviso da parte del Direttore provinciale o di un funzionario validamente delegato (violazione art. 42 D.P.R. n. 600/1973); 2) l'insufficiente motivazione dell'atto e l'omessa allegazione degli atti notarili/c.d. parametri utilizzati dall'Ufficio per il criterio comparativo, nonché la violazione delle norme sul obbligo di motivazione (L. n. 212/2000, art.7; D.P.R. n. 131/1986, artt. 51-52; L. n. 241/1990, art.3).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla sottoscrizione la Corte ha ritenuto inammissibile la censura rispetto al giudizio di merito che aveva accertato la presenza della firma del Direttore provinciale per gli avvisi notificati alle persone fisiche e la riferibilità dell'atto all'Amministrazione per la società (almeno una copia notificata alla società recava la firma). Quanto alla motivazione, la Corte ha confermato che è sufficiente l'enunciazione del criterio astratto adottato (criterio sintetico-comparativo) e l'indicazione degli atti/parametri utilizzati; non è necessario allegare integralmente gli atti esterni se il contenuto essenziale è riprodotto o se si tratta di atti di pubblica conoscenza facilmente acquisibili (es. delibera comunale pubblicata all'albo). Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
l'avviso di accertamento è nullo ... se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato
La Corte conferma che la sottoscrizione valida è requisito formale; tuttavia, quando risulti dalle copie dell'atto la sottoscrizione del Direttore o sia certa la riferibilità dell'atto all'ufficio, non sussiste incertezza che giustifichi la nullità. Se la firma appartiene a diverso funzionario, l'Amministrazione deve dimostrare la delega o l'esercizio del potere sostitutivo.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere della prova: in sede contenziosa grava sull'Amministrazione l'onere di provare i presupposti dell'accertamento; il contribuente può offrire elementi contrari.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Estende i principi di trasparenza e motivazione all'azione amministrativa tributaria: l'obbligo motivazionale può ritenersi assolto con l'enunciazione del criterio astratto e l'indicazione degli elementi utilizzati, se questi sono conoscibili o il contenuto essenziale è riprodotto.
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52
In tema di imposta di registro, l'avviso di rettifica è completo quando indica gli atti specifici usati e gli estremi di registrazione, consentendo al contribuente di richiederli e contestarli; non sempre è necessaria l'allegazione integrale se il contenuto essenziale è riprodotto.
L. n. 241 del 1990, art. 3
Principio generale sul dovere di motivazione degli atti amministrativi: applicato all'accertamento tributario richiede che la motivazione delimiti l'ambito delle ragioni e consenta l'esercizio della difesa.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata in relazione al contributo unificato: la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore versamento ove dovuto.
Massime di principio
- Requisito di sottoscrizione: l'avviso impositivo deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario validamente delegato; se la firma del titolare è presente su almeno una copia notificata o è certa la riferibilità dell'atto all'ufficio, non si configura incertezza tale da determinare la nullità.
- Se la firma appartiene a un diverso funzionario, grava sull'Amministrazione la prova della delega o dell'esercizio del potere sostitutivo; in mancanza, l'atto può essere nullo.
- Obbligo motivazionale: è sufficiente l'enunciazione del criterio astratto (es. criterio sintetico-comparativo) e l'indicazione degli atti e parametri adottati, purché il contenuto essenziale degli atti richiamati sia riprodotto o gli atti siano facilmente accessibili al contribuente.
- Allegazione dei documenti: l'Amministrazione deve allegare i documenti richiamati solo se il contribuente non ne ha già integrale e legale conoscenza; atti pubblici o pubblicati (es. delibere comunali all'albo) possono essere richiamati per relationem.
- Onere probatorio in giudizio: l'Amministrazione deve provare i presupposti di fatto che giustificano la rettifica del valore; il contribuente può contrapporre perizie e altri elementi basati sul medesimo criterio o su parametri alternativi.
- Prassi consigliata per il contribuente: al ricevimento dell'avviso, verificare la sottoscrizione e, se assente o dubbia, richiedere copia della delega o prova di sostituzione; chiedere copia degli atti utilizzati dall'Ufficio o produrli in giudizio; predisporre perizia di parte in base ai criteri dichiarati.
- Prassi consigliata per l'Amministrazione: indicare chiaramente il criterio adottato, gli estremi degli atti usati e riprodurre il contenuto essenziale dei documenti esterni o allegarli, nonché conservare e poter esibire deleghe/attestazioni di sostituzione del sottoscrittore.
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