Cassazione Civile, Ordinanza n. 17503/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una società operante nel commercio all'ingrosso di capi di abbigliamento un avviso di accertamento per l'anno 2013, disconoscendo ai fini delle imposte dirette la deducibilità e ai fini IVA la detraibilità dei costi relativi a beni che, secondo l'Ufficio, erano stati utilizzati per un'attività criminosa collegata a un sistema di frode fiscale e alla commercializzazione di capi presentati come "Made in Italy" ma provenienti in realtà dalla Cina. La società aveva impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto il ricorso. In cassazione la società deduceva: (1) violazione dell'art. 52, quinto comma, d.P.R. 633/1972, richiamato dall'art. 33, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto inutilizzabili i documenti prodotti in giudizio per il solo fatto che non erano stati esibiti ai verificatori, senza verificare se vi fosse stato un vero rifiuto di esibizione; (2) violazione della legge n. 44/2012 e dell'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993, assumendo che l'indeducibilità dei costi dovesse riguardare solo i capi direttamente riconducibili al reato e non anche quelli non contraffatti, e che il giudice tributario avrebbe dovuto distinguere tra diversi capi e relativi costi.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata: la CTR aveva accertato che la società non aveva esibito né nella fase amministrativa né in giudizio documentazione contabile idonea, sicché non vi era alcun documento omesso ma non acquisito al processo da censurare. Il secondo motivo è stato respinto nel merito: la Corte ha affermato che, in base all'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993 come modificato dal d.l. 16/2012 conv. in l. 44/2012, sono indeducibili i costi e le spese dei beni o servizi direttamente utilizzati per delitti non colposi per i quali sia stata esercitata l'azione penale, e che il giudice tributario non può accertare incidentalmente l'esistenza del reato, ma solo verificare la diretta connessione dei costi con la fattispecie delittuosa e la riferibilità della condotta penale a quella oggetto di contestazione tributaria. Inoltre, la CTR aveva comunque rilevato, con accertamento non adeguatamente censurato, la mancata produzione di fatture giustificative anche per eventuali costi deducibili. Il ricorso è stato dunque integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma utilizzata per veicolare le censure di violazione di legge in cassazione.
art. 52, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come norma sull'esibizione dei documenti in sede di accesso/ispezione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la reale ratio decidendi della CTR.
art. 33, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
Norma di richiamo dell'art. 52, quinto comma, d.P.R. 633/1972 nel procedimento di accertamento tributario.
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993
"non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale"
La Corte interpreta la norma nel senso che l'indeducibilità colpisce solo i costi direttamente connessi alla consumazione del delitto non colposo ed è subordinata all'esercizio dell'azione penale o agli atti processuali penali indicati dalla legge.
art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012
Ha sostituito il previgente art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993 introducendo la formulazione più favorevole al contribuente.
art. 8, comma 3, d.l. n. 16 del 2012
La nuova disciplina si applica retroattivamente anche a fatti anteriori, se più favorevole, salvo definitività dei provvedimenti già emessi.
art. 424 c.p.p.
Il decreto che dispone il giudizio è uno dei presupposti processuali penali rilevanti per l'indeducibilità.
art. 425 c.p.p.
Rileva, insieme alle altre decisioni penali indicate dalla norma, ai fini del presupposto dell'indeducibilità e del rimborso in caso di esito favorevole al contribuente.
art. 530 c.p.p.
La sentenza definitiva di assoluzione consente il rimborso delle maggiori imposte versate per effetto della precedente indeducibilità.
art. 529 c.p.p.
La sentenza definitiva di non doversi procedere è richiamata dalla norma come possibile esito penale che incide sul diritto al rimborso.
art. 157 c.p.
La prescrizione del reato è richiamata come causa di non luogo a procedere che rileva ai fini della disciplina fiscale.
art. 517 c.p.
Norma penale richiamata per qualificare la commercializzazione con indicazioni mendaci di provenienza/origine come reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
art. 4, comma 49, l. n. 350 del 2003
"l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato"
La Corte lo usa per ricondurre la falsa etichettatura "Made in Italy" a un reato doloso rilevante ai fini dell'indeducibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e mira, in realtà, a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto già accertato dal giudice di merito.
- Ai fini della deducibilità dei costi relativi a condotte penalmente rilevanti, l'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993 richiede una connessione diretta tra il costo e il compimento del delitto non colposo ed è subordinato all'esercizio dell'azione penale o agli altri presupposti processuali espressamente indicati dalla norma.
- Il giudice tributario non può accertare incidentalmente la sussistenza del reato: deve limitarsi a verificare se i costi contestati siano direttamente riferibili alla fattispecie delittuosa già emersa in sede penale e coincidente con quella oggetto dell'accertamento fiscale.
- Quando il contribuente contesta la ripresa fiscale deducendo l'esistenza di costi specifici, grava su di lui l'onere di produrre idonea documentazione contabile, in particolare le fatture, per dimostrare il diritto alla deduzione o alla detrazione.
- La disciplina introdotta dal d.l. 16/2012 in tema di indeducibilità dei costi da reato è più favorevole e si applica retroattivamente, nei limiti espressamente stabiliti dal legislatore, salvo i provvedimenti già definitivi.
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