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Risoluzione

Risoluzione n. 13 del 20/01/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, dal 1° gennaio 2009, il contributo in conto scambio erogato dal GSE nell’ambito del servizio di scambio sul posto assume natura di corrispettivo e, in linea generale, rileva ai fini IVA e delle imposte dirette. Solo per alcune ipotesi di impianti al servizio dell’abitazione o della sede di enti non commerciali fino a 20 kW il contributo resta fiscalmente irrilevante. Per imprese, soggetti IRES, lavoratori autonomi e, in vari casi, persone fisiche/enti non commerciali con impianti non domestici o di potenza superiore a 20 kW, il contributo va fatturato al GSE e tassato secondo le regole ordinarie.

Trattamento fiscale del contributo in conto scambio nello scambio sul posto gestito dal GSE

Trattamento fiscale del contributo in conto scambio nel servizio di scambio sul posto

La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile al contributo in conto scambio corrisposto dal GSE nell’ambito del servizio di scambio sul posto, a seguito delle modifiche introdotte dalla deliberazione AEEG n. 74/2008 con decorrenza 1° gennaio 2009. Il documento distingue il nuovo assetto del servizio dalla disciplina previgente e definisce, per ciascuna tipologia di soggetto percettore, gli effetti ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.

Quesito e nuovo funzionamento dello scambio sul posto

L’istanza riguarda il trattamento fiscale del contributo in conto scambio erogato dal GSE ai soggetti che aderiscono al servizio di scambio sul posto (SSP). Secondo quanto rappresentato, il SSP consente di immettere in rete l’energia prodotta da impianti fotovoltaici e di riutilizzarla successivamente, realizzando una forma di autoconsumo in sito.

Con la deliberazione AEEG n. 74/2008, dal 1° gennaio 2009 il meccanismo viene rimodulato: l’utente deve conferire tutta l’energia prodotta nel sistema gestito dal GSE e acquistare l’energia necessaria dal fornitore territoriale; il GSE rimborsa poi il costo sostenuto tramite un contributo in conto scambio, pari al minore tra il controvalore dell’energia conferita e il valore dell’energia prelevata, al netto dell’IVA pagata.

Soluzione prospettata dal contribuente

L’istante riteneva che il trattamento fiscale dovesse differire in funzione della natura del soggetto beneficiario.

Per gli imprenditori commerciali e i soggetti IRES, il contributo sarebbe dovuto concorrere alla formazione del reddito come ricavo, con applicazione dell’IVA e senza assoggettamento a ritenuta ex art. 28 del DPR n. 600/1973.

Per i soggetti non imprenditori commerciali, invece, il contributo sarebbe dovuto restare fiscalmente irrilevante, in quanto non vi sarebbe una componente reddituale deducibile o imponibile; di conseguenza, secondo l’istante, non sarebbero stati richiesti specifici adempimenti fiscali.

Valutazione dell’Agenzia: natura del nuovo SSP

L’Agenzia osserva preliminarmente che il titolare di un impianto fotovoltaico può scegliere tra due modalità: vendere l’energia prodotta oppure avvalersi del servizio di scambio sul posto. La scelta dipende dalla finalità perseguita: la vendita è coerente con un’attività commerciale, mentre il SSP è funzionale all’autoconsumo.

Viene richiamata la definizione di SSP contenuta nella deliberazione AEEG n. 28/2006 e nell’art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che individua il servizio come saldo annuo tra energia immessa e prelevata, per impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW, con coincidenza tra punto di immissione e di prelievo.

L’Agenzia precisa che, nella disciplina originaria, il SSP non comportava conseguenze fiscali. Tuttavia, con la deliberazione n. 74/2008, le modalità operative cambiano: l’utente conferisce l’energia al sistema elettrico del GSE, acquista l’energia presso il fornitore e riceve dal GSE un contributo che rimborsa, almeno nei limiti dell’energia autoprodotta, il costo sostenuto. Il maggior valore dell’energia immessa rispetto a quella prelevata può essere riportato a credito negli anni successivi.

Qualificazione fiscale dell’operazione

Secondo la risoluzione, il nuovo assetto dello scambio sul posto configura, sostanzialmente, un contratto di vendita di energia: l’utente si obbliga a conferire l’energia autoprodotta al GSE, e il GSE corrisponde un importo che assume natura di corrispettivo.

Ne consegue che, in via generale, gli utenti percettori del contributo in conto scambio devono essere considerati produttori e venditori di energia e sono tenuti ad assolvere i relativi obblighi fiscali, secondo quanto già chiarito dalla circolare n. 46 del 19 luglio 2007, punto 9.2.1.

Regime fiscale per persona fisica ed ente non commerciale

Per le persone fisiche e gli enti non commerciali, la risoluzione distingue tra impianti al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente e altri impianti.

  • Impianti al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non commerciale, fino a 20 kW: se l’impianto è collocato in modo da servire essenzialmente i bisogni energetici dell’abitazione o della sede, l’immissione in rete non integra attività commerciale abituale e il contributo in conto scambio non assume rilevanza fiscale.
  • Impianti di potenza superiore a 20 kW: si presume che gli impianti di dimensioni maggiori siano destinati a esigenze diverse da quelle privatistiche; l’energia prodotta e immessa in rete è considerata ceduta nell’ambito di un’attività commerciale, con conseguente rilevanza del contributo sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte dirette. In tal caso è richiesta l’emissione di fattura nei confronti del GSE.
  • Impianti diversi, non al servizio dell’abitazione o della sede: quando l’impianto non è posto al servizio dell’abitazione o della sede dell’utente, l’energia immessa in rete va considerata ceduta alla rete nell’ambito di un’attività commerciale; anche qui il contributo è rilevante ai fini IVA e imposte dirette e deve essere fatturato al GSE.

Regime fiscale per imprenditori e soggetti passivi IRES

Per gli imprenditori e i soggetti passivi IRES, il contributo in conto scambio costituisce in ogni caso un corrispettivo rilevante sia ai fini dell’IVA sia ai fini delle imposte dirette. Il contribuente deve emettere fattura nei confronti del GSE per il corrispettivo di cessione dell’energia.

Regime fiscale per lavoratori autonomi

Per i lavoratori autonomi, il contributo in conto scambio è anch’esso qualificato come corrispettivo rilevante ai fini IVA e delle imposte dirette. Poiché tuttavia il corrispettivo deriva da un’attività diversa da quella professionale esercitata, il soggetto deve tenere una contabilità separata per la produzione e cessione di energia ai sensi dell’art. 36, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e fatturare al GSE l’importo percepito.

Esito conclusivo

La risoluzione conclude che, a seguito della nuova disciplina introdotta dal 1° gennaio 2009, il contributo in conto scambio assume ordinariamente natura di corrispettivo per la cessione di energia e, quindi, è fiscalmente rilevante nella maggior parte dei casi. L’unica ipotesi di irrilevanza fiscale espressamente riconosciuta riguarda gli impianti fino a 20 kW al servizio dell’abitazione o della sede di enti non commerciali, quando l’immissione in rete non si traduce in attività commerciale abituale.

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