Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 14 del 20/01/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già impiegati con contratto a progetto scaduto può dare diritto al credito d’imposta, mentre non è agevolabile la trasformazione di un lavoratore con contratto di inserimento in corso. Vengono richiamati i requisiti normativi, gli importi del beneficio e la possibilità di ripresentare l’istanza in caso di fondi esauriti.

Credito d’imposta per incremento occupazione: contratto a progetto scaduto e contratto di inserimento

Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione: contratto a progetto scaduto e contratto di inserimento

La risoluzione esamina l’applicazione del credito d’imposta previsto per l’incremento dell’occupazione nelle aree svantaggiate, con particolare riferimento all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già impiegati con contratto a progetto cessato e di un lavoratore con contratto di inserimento ancora in corso. L’Agenzia delle entrate chiarisce quali fattispecie rientrano nell’agevolazione e quali ne restano escluse.

Il quesito posto dalla società

Il legale rappresentante della società ALFA riferisce di aver stipulato due contratti di lavoro a progetto con un collaboratore:

  • uno dal 12 luglio al 31 dicembre 2007;
  • uno dal 5 febbraio al 30 aprile 2008.

Riferisce inoltre di aver assunto il 23 luglio 2007 un lavoratore con contratto di inserimento della durata di 18 mesi.

La società chiede se possa beneficiare del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione nelle aree svantaggiate nel caso di assunzione a tempo indeterminato:

  • del lavoratore già impiegato con contratto a progetto;
  • del dipendente con contratto di inserimento.

Viene precisato che nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 l’impresa non aveva alcun dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Quadro normativo del beneficio

L’articolo 2, commi da 539 a 548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha introdotto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d’imposta per i datori di lavoro che incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate.

L’agevolazione è quantificata in:

  • 333 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese;
  • 416 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese nel caso di lavoratrici rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato”.

La misura è stata resa compatibile con la disciplina comunitaria tramite il richiamo ai limiti e alle condizioni del Regolamento CE n. 2204/2002, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 37-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Sono richiamati inoltre:

  • il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 marzo 2008, che ha stabilito le disposizioni attuative;
  • la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 48/E del 10 luglio 2008, che ha fornito ulteriori indicazioni operative.

Condizioni di ammissibilità richiamate dalla risoluzione

Ai fini del beneficio, il comma 543, lettera a), richiede che i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati:

  • non abbiano mai lavorato prima, oppure
  • abbiano perso o siano in procinto di perdere l’impiego precedente, oppure
  • siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure
  • siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2, lettera f), punto XI), del Regolamento CE n. 2204/2002.

La risoluzione precisa che tali requisiti non sono richiesti se l’assunzione riguarda lavoratori disabili o lavoratori svantaggiati, come individuati dalla seconda parte della disposizione richiamata.

Viene inoltre ricordato, sulla base della circolare n. 48/E del 2008, paragrafo 4.12, che non è agevolabile la mera conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato, anche se a contenuto formativo, in contratto a tempo indeterminato.

Valutazione del contratto a progetto scaduto

L’Agenzia delle entrate ritiene che i lavoratori già impiegati con contratto di lavoro a progetto, il cui termine sia giunto a scadenza, siano assimilabili ai lavoratori che hanno perso l’impiego precedente.

Il contratto di lavoro a progetto è richiamato come disciplinato dagli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Ne consegue che:

  • l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti già impiegati con contratto a progetto scaduto può dare diritto al credito d’imposta;
  • ciò vale anche se il contratto a progetto era stato svolto presso un altro datore di lavoro;
  • resta fermo il rispetto di tutte le altre condizioni previste dalle norme vigenti per l’accesso al beneficio.

Valutazione del contratto di inserimento

Diverso è il trattamento del contratto di inserimento, disciplinato dagli articoli 54 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003.

La risoluzione ricorda che tale contratto è finalizzato all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore e ha, di regola, durata non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto.

Sono richiamati inoltre:

  • la circolare INPS n. 51 del 16 marzo 2004, che applica ai contratti di inserimento, per quanto compatibili, le disposizioni sul lavoro a tempo determinato di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
  • la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 31 del 21 luglio 2004, che qualifica espressamente il contratto di inserimento come contratto a tempo determinato.

Sulla base di tali elementi e del richiamo al paragrafo 4.12 della circolare n. 48/E del 2008, l’Agenzia esclude che l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore impiegato con contratto di inserimento in corso di esecuzione costituisca fattispecie agevolabile.

Esito interpretativo

La risoluzione conclude che:

  • è agevolabile l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già impiegati con contratto a progetto scaduto, perché considerati lavoratori che hanno perso l’impiego precedente;
  • non è agevolabile l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore ancora impiegato con contratto di inserimento in corso, poiché tale contratto è assimilato a un rapporto a tempo determinato e la sua conversione non rientra nel beneficio.

Istanza rinnovata in caso di esaurimento fondi

La risoluzione ricorda infine che i soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento delle risorse possono presentare una nuova istanza telematica dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Le istanze rinnovate sono ammesse:

  • secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze originarie;
  • nei limiti delle risorse divenute disponibili, anche a seguito di rinunce al credito richiesto.

Il richiamo finale è al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2008.

Vigilanza delle Direzioni Regionali

La risoluzione dispone che le Direzioni Regionali vigilino affinché i principi enunciati siano applicati con uniformità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.