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Risoluzione

Risoluzione n. 16 del 23/01/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate esclude che la perdita su crediti vantata da ALFA S.r.l. verso alcune ASL possa essere dedotta sulla base del solo infruttuoso pignoramento e delle difficoltà di esazione. La deducibilità richiede infatti elementi certi e precisi, salvo il caso di procedure concorsuali del debitore, non ricorrente nella fattispecie.

Deducibilità delle perdite su crediti ex art. 101 TUIR

Deducibilità delle perdite su crediti verso ASL

La risoluzione affronta il tema della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, di una perdita su crediti vantata da ALFA S.r.l. nei confronti di alcune Aziende Sanitarie Locali. Il documento chiarisce i presupposti richiesti dall’articolo 101, comma 5, del TUIR e valuta se le circostanze rappresentate dal contribuente siano sufficienti a integrare gli "elementi certi e precisi" richiesti dalla norma.

Oggetto dell’istanza e situazione di fatto

ALFA S.r.l. dichiara di vantare un credito di circa 1.000.000 di euro verso le ASL di X, facenti capo alla Regione Y. La società rappresenta che tali enti versano in difficoltà economiche e non sarebbero in grado di onorare il debito. Inoltre, la Regione avrebbe adottato misure di tutela del patrimonio delle ASL, tra cui:

  • la creazione di una comunione di beni immobili tra tutte le ASL, con spossessamento della proprietà diretta e attribuzione di quote di partecipazione;
  • la confluenza dei beni immobili in un Fondo comune di investimento chiuso, con conseguente non ipotecabilità e impignorabilità dei beni e impossibilità, di fatto, per i creditori di soddisfarsi coattivamente.

La società segnala anche di aver ottenuto un decreto ingiuntivo, seguito da atto di precetto e da pignoramento presso terzi eseguito presso la banca tesoriere del debitore, risultato tuttavia infruttuoso.

Quesito posto dal contribuente

La società chiede se la perdita del credito possa essere dedotta dal reddito d’impresa, valorizzando:

  • l’esito infruttuoso del pignoramento presso terzi;
  • l’impossibilità di agire sui beni immobili confluiti nel fondo comune, perché impignorabili ex lege;
  • la natura di enti pubblici economici delle ASL, che le renderebbe non fallibili.

Soluzione prospettata dalla società

Secondo il contribuente, la perdita su crediti sarebbe deducibile perché il mancato recupero dopo il pignoramento dimostrerebbe l’inesigibilità del credito. A ciò si aggiungerebbero la pretesa non aggredibilità dei beni immobili e l’impossibilità di assoggettare le ASL a fallimento.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’articolo 101, comma 5, del TUIR, secondo cui le perdite su crediti sono deducibili:

  • se risultano da elementi certi e precisi;
  • in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

La norma, quindi, prevede una regola generale di deducibilità subordinata alla prova oggettiva della perdita, con una sola eccezione per i casi in cui il debitore sia formalmente coinvolto in una procedura concorsuale.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Amministrazione finanziaria esclude che la situazione descritta integri i requisiti richiesti per la deduzione. In particolare, osserva che:

  • una situazione di temporanea illiquidità, anche se seguita da un pignoramento infruttuoso, non è sufficiente a dimostrare in modo definitivo la perdita del credito;
  • ai fini fiscali occorre una valutazione più complessa e articolata della posizione giuridica del singolo credito e del debitore;
  • solo l’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali consente di considerare automaticamente definitiva la perdita, perché lo stato di insolvenza è allora accertato da un’autorità terza (giudiziale o amministrativa).

L’Agenzia sottolinea che, fuori da tale ipotesi, la valutazione della sofferenza del credito rimane rimessa al creditore e non è assistita da un accertamento oggettivo sufficiente.

Irrilevanza del pignoramento infruttuoso e delle caratteristiche patrimoniali indicate

La risoluzione afferma che la mancata soddisfazione all’esito del pignoramento non basta, di per sé, a integrare gli "elementi certi e precisi" richiesti dall’articolo 101, comma 5, del TUIR. Anche se fosse possibile aggredire i beni immobili, l’infruttuoso pignoramento non varrebbe automaticamente a rendere deducibile la perdita.

Parimenti, non assume rilievo fiscale la circostanza che i beni immobili siano confluiti in un fondo comune e siano indicati come non ipotecabili e impignorabili.

Natura delle ASL e fallibilità

Non è ritenuta decisiva neppure l’argomentazione relativa alla natura di enti pubblici economici delle ASL e alla loro non fallibilità. L’Agenzia osserva, anzi, che tale natura può persino costituire un elemento favorevole alla valutazione della probabilità di recupero del credito, e non un indice certo di definitiva perdita.

Conclusione

La soluzione interpretativa proposta dalla società non viene condivisa. La perdita sul credito verso le ASL non è considerata deducibile sulla base dei soli elementi rappresentati, mancando la prova di una perdita definitiva supportata da elementi certi e precisi o l’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali.

Indicazione finale

Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.

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