Risoluzione n. 15 del 23/01/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione stabilisce che le comunicazioni annuali inviate ai clienti per i contratti di risparmio edilizio e per i mutui di risparmio edilizio immediato scontano l’imposta di bollo di 1,81 euro ai sensi dell’art. 13, comma 2, della tariffa allegata al DPR 642/1972. Non si applica l’esenzione prevista per i libretti di risparmio, perché il contratto non è assimilabile a un libretto né a un conto corrente di corrispondenza. Per i mutui a erogazione immediata resta ferma, se ne ricorrono i presupposti, l’eventuale applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti ex DPR 601/1973.
Imposta di bollo sulle comunicazioni relative a contratti di risparmio edilizio e mutui a erogazione immediata
Imposta di bollo sulle comunicazioni dei contratti di risparmio edilizio e mutuo ad erogazione immediata
La risoluzione esamina il regime fiscale, ai fini dell’imposta di bollo, delle comunicazioni annuali che una banca invia ai clienti nell’ambito di contratti di risparmio edilizio e di mutui di risparmio edilizio immediato. L’analisi riguarda sia la natura dei prodotti finanziari sia la corretta qualificazione delle comunicazioni ai fini del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
Quesito posto dall’istante
La società ALFA, che svolge attività di cassa di risparmio edilizio, chiede se e in quale misura le comunicazioni periodiche ai clienti debbano essere assoggettate all’imposta di bollo. Il dubbio nasce dalla struttura di due prodotti:
- il contratto di risparmio edilizio, che prevede versamenti mensili finalizzati all’accumulo di risparmio per ottenere, al termine del periodo contrattuale, il diritto a un mutuo a tasso agevolato;
- il mutuo di risparmio edilizio immediato, che consente al cliente di ricevere subito un anticipo, restituendolo poi mediante versamenti mensili confluenti in un contratto di risparmio edilizio obbligatorio.
La banca invia:
- una comunicazione annuale relativa al contratto di risparmio edilizio, con indicazione di versamenti, interessi e importo accumulato;
- una comunicazione annuale relativa al mutuo ad erogazione immediata, con informazioni sullo stato del mutuo e sugli interessi corrisposti.
Quando il cliente matura il diritto all’assegnazione del mutuo di risparmio edilizio, il mutuo ad erogazione immediata si estingue e resta una sola comunicazione riferita al nuovo assetto contrattuale.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
ALFA riteneva che:
- le comunicazioni annuali sul contratto di risparmio edilizio non fossero soggette a bollo, perché il contratto sarebbe assimilabile a un libretto di risparmio, esente ai sensi dell’articolo 7 della tabella allegata al DPR 642/1972;
- le comunicazioni relative ai mutui ad erogazione immediata dovessero invece rientrare nell’articolo 13, comma 2, della tariffa, parte prima, allegata al medesimo DPR, con imposta di bollo di euro 1,81 per ciascun esemplare quando la somma supera euro 77,47.
Valutazione della Direzione
La Direzione chiarisce anzitutto che l’imposta di bollo colpisce gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa del DPR 642/1972.
Contratto di risparmio edilizio
Il contratto di risparmio edilizio viene qualificato come prodotto di risparmio che consente al cliente di effettuare versamenti mensili per accumulare somme destinate all’acquisto di immobili abitativi. Tuttavia:
- il cliente non può disporre liberamente delle somme accumulate durante la durata del contratto;
- le somme sono disponibili solo alla scadenza o in caso di risoluzione del contratto.
Per questo motivo il contratto non è assimilabile a un conto corrente bancario, poiché nel conto corrente la banca svolge un servizio di cassa e il saldo resta a disposizione del correntista. La fattispecie viene invece ricondotta a un deposito bancario irregolare ex articolo 1782 c.c., con somme che diventano di proprietà della banca e devono essere restituite alla scadenza.
Di conseguenza:
- non si applica l’esenzione prevista per i libretti di risparmio di cui all’articolo 7 della tabella allegata al DPR 642/1972, perché manca un vero libretto di risparmio;
- non si applica neppure il regime forfetario previsto per l’estratto di conto corrente di corrispondenza.
La comunicazione annuale relativa al contratto di risparmio edilizio, inviata ai sensi dell’articolo 115 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, è quindi soggetta all’articolo 13, comma 2, della tariffa allegata al DPR 642/1972, con imposta di bollo di euro 1,81 per gli estratti di conti, lettere e altri documenti di addebitamento o accreditamento di somme quando l’importo supera euro 77,47.
Mutui di risparmio edilizio immediati
Anche per i mutui a erogazione immediata, la Direzione esclude che si tratti di conto corrente di corrispondenza. Il cliente, infatti, dopo l’anticipazione, deve sottoscrivere un contratto di risparmio edilizio nel quale confluiscono i rimborsi mensili; tali somme non sono liberamente disponibili e non possono essere utilizzate per altre operazioni.
La fattispecie viene pertanto ricondotta alla categoria del contratto di mutuo disciplinato dagli articoli 1813 e seguenti c.c. Anche in questo caso la comunicazione relativa ai versamenti effettuati dal cliente è assoggettata all’articolo 13, comma 2, della tariffa del DPR 642/1972, con bollo di euro 1,81.
Regime sostitutivo sui finanziamenti
Per i contratti di mutuo ad erogazione immediata resta comunque applicabile, se ne ricorrono i presupposti e le condizioni di legge, il regime dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti previsto dagli articoli 15 e seguenti del DPR 26 settembre 1973, n. 601.
In tale regime:
- le operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine;
- tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione;
sono sottratti al trattamento ordinario dell’imposta di registro, bollo, ipotecarie e catastali e della tassa di concessioni governative, e assoggettati al prelievo sostitutivo previsto dall’articolo 18 del DPR 601/1973, con aliquote dello 0,25% oppure del 2% a seconda della sussistenza o meno dei requisiti per il beneficio cosiddetto "prima casa".
Conclusione operativa
La risoluzione conclude che:
- le comunicazioni annuali relative al contratto di risparmio edilizio sono soggette a imposta di bollo di euro 1,81;
- le comunicazioni relative ai mutui di risparmio edilizio immediati sono anch’esse soggette a imposta di bollo di euro 1,81;
- non opera l’esenzione per i libretti di risparmio;
- resta ferma, per i mutui a erogazione immediata, l’eventuale applicazione del regime sostitutivo sui finanziamenti previsto dal DPR 601/1973.
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