Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 12 del 16/01/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione esamina un interpello su una scissione parziale non proporzionale seguita dall’ingresso di un socio terzo in una società beneficiaria. L’Agenzia delle Entrate conclude che, nei limiti dei fatti rappresentati, il progetto non è elusivo ai sensi dell’art. 37-bis del DPR 600/1973, evidenziando la neutralità fiscale della scissione, il trattamento della riserva iscritta dalla scissa e del disavanzo da concambio della beneficiaria, e precisando alcuni limiti applicativi, tra cui l’inapplicabilità dell’affrancamento dei maggiori valori ex art. 173, comma 15-bis, TUIR.

Scissione parziale non proporzionale con patrimonio netto contabile negativo

Scissione parziale non proporzionale con attribuzione di patrimonio netto contabile negativo

La risoluzione esamina un interpello presentato da ALFA S.r.l. in relazione a un progetto di riorganizzazione societaria che prevede una scissione parziale non proporzionale a favore della controllata BETA e, successivamente, l’ingresso di GAMMA nel capitale della beneficiaria. Il tema centrale è la verifica della eventuale natura elusiva dell’operazione ai sensi dell’art. 37-bis del DPR 600/1973.

Fattispecie rappresentata

ALFA opera nel settore degli investimenti e sviluppi immobiliari e possiede un compendio immobiliare comprendente un’area con destinazione direzionale-commerciale, come risulta dalla convenzione urbanistica attuativa del PRG del comune competente. L’area dovrebbe essere destinata alla realizzazione, sviluppo e gestione di un complesso direzionale-commerciale tramite BETA, società interamente partecipata da ALFA.

Nel progetto interviene anche il gruppo GAMMA, specializzato nei centri commerciali e ricreativi, interessato a sviluppare e gestire in joint venture il complesso da realizzare. Sono quindi in definizione un contratto preliminare e gli accordi di joint venture con una società del gruppo GAMMA, soggetto terzo rispetto ad ALFA.

Struttura dell’operazione prospettata

Il progetto di riorganizzazione si articola in due fasi:

  • scissione parziale di ALFA con assegnazione di alcuni elementi patrimoniali a BETA;
  • aumento di capitale di BETA interamente sottoscritto da GAMMA, in misura tale da consentire ad ALFA e GAMMA una partecipazione paritetica; dopo l’ingresso, GAMMA finanzierà BETA per un importo pari al 50% dei debiti presenti in BETA.

La società ritiene che questa seconda operazione sia funzionale a dotare BETA di risorse finanziarie e di know-how specialistico per lo sviluppo del progetto immobiliare.

Elementi patrimoniali oggetto di scissione

Alla beneficiaria BETA sarebbero attribuiti:

  • l’area immobiliare con destinazione direzionale-commerciale;
  • i progetti di realizzazione urbanistica del complesso;
  • debiti diversi.

L’istanza precisa che il patrimonio netto contabile oggetto di scissione risulterà negativo, poiché i debiti iscritti in bilancio sono superiori agli elementi attivi trasferiti. Tuttavia, il valore economico delle attività assegnate coinciderebbe con quello delle passività trasferite.

Effetti contabili e fiscali prospettati dal contribuente

ALFA ritiene che la scissione produca una differenza contabile negativa da iscrivere a riserva di patrimonio netto. Tale riserva, secondo la prospettazione dell’istante, avrebbe natura esclusivamente civilistica e non genererebbe reddito imponibile ai sensi dell’art. 173, comma 1, TUIR; potrebbe quindi essere utilizzata per coprire perdite o distribuita ai soci senza effetti fiscali, in virtù della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti.

Per BETA emergerebbe invece un disavanzo da concambio, imputabile ai valori correnti delle attività ricevute nei limiti della perizia prevista dagli artt. 2343 e 2465 c.c. L’istante richiama l’art. 173, comma 2, TUIR per sostenere che:

  • il disavanzo non concorre alla determinazione del reddito della scissa;
  • i maggiori valori iscritti per effetto dell’imputazione del disavanzo non sono imponibili in capo a BETA;
  • i beni ricevuti restano fiscalmente valorizzati all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi.

Quesito posto all’Agenzia

La società chiede se l’operazione descritta, riconducibile potenzialmente all’art. 37-bis del DPR 600/1973, debba essere considerata elusiva.

Soluzione interpretativa del contribuente

ALFA sostiene che il progetto non sia elusivo, poiché sorretto da valide ragioni economiche e non finalizzato a conseguire indebite riduzioni d’imposta.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama i presupposti dell’elusione ai sensi dell’art. 37-bis del DPR 600/1973, che richiede congiuntamente:

  • la presenza di una delle operazioni indicate nel terzo comma della norma;
  • l’aggiramento di obblighi o divieti dell’ordinamento;
  • il conseguimento di un risparmio d’imposta indebito;
  • l’assenza di valide ragioni economiche.

L’operazione viene ricostruita come una scissione parziale di ALFA a favore di BETA, seguita da un aumento di capitale riservato a GAMMA e dal relativo finanziamento. L’Agenzia osserva che il patrimonio assegnato presenta saldo contabile negativo, ma valore effettivo pari a zero, perché il valore economico delle attività equivale a quello delle passività trasferite.

Neutralità fiscale della scissione

Viene richiamato l’art. 173, comma 1, TUIR, secondo cui la scissione totale o parziale non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società scissa, comprese rimanenze e avviamento. Il comma 2 prevede che i beni assegnati alla beneficiaria siano valutati fiscalmente all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi.

Pertanto:

  • la beneficiaria BETA dovrà riferirsi ai valori fiscali dei beni ricevuti quando li realizzerà;
  • l’eventuale disavanzo di scissione non rileva ai fini della determinazione del reddito, nei limiti previsti dalla norma.

Profili sul capitale sociale e sulle partecipazioni

L’Agenzia rileva che, nel caso concreto, non sembrerebbe necessario procedere all’aumento di capitale di BETA con assegnazione di partecipazioni, poiché il valore economico delle attività è pari al valore economico delle passività trasferite.

Qualora invece BETA emettesse quote per effetto del rapporto di cambio, esse dovrebbero essere assegnate ai soci della società scissa. In tale ipotesi, la struttura prospettata dall’istante – che vede ALFA come unica titolare delle partecipazioni di BETA anche dopo la scissione – imporrebbe un ulteriore passaggio: i soci di ALFA dovrebbero trasferire ad ALFA le quote di BETA ricevute. Tale trasferimento sarebbe fiscalmente rilevante secondo le ordinarie regole sul realizzo oneroso o sul conferimento di partecipazioni.

Trattamento della riserva iscritta da ALFA

Per ALFA, la differenza tra attività e passività trasferite deve essere iscritta come riserva di patrimonio netto. L’Agenzia afferma che tale riserva non costituisce componente positivo di reddito ai sensi dell’art. 173 TUIR; tuttavia, se distribuita ai soci sul piano civilistico, essa ricade nell’art. 89 TUIR e viene tassata come riserva di utili.

La ragione è che tale posta non esprime un apporto dei soci e non rappresenta una riserva richiamata dall’art. 47, comma 5, TUIR.

Trattamento del disavanzo da concambio in BETA

Per BETA, la differenza tra patrimonio contabile trasferito e aumento di capitale dà luogo alla c.d. “differenza da scissione”, qualificabile come avanzo o disavanzo da concambio a seconda del segno. Nel caso esaminato si tratta di un disavanzo.

Ai sensi dell’art. 2506-quater c.c., il disavanzo deve essere imputato, se possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo e, per l’eventuale eccedenza, ad avviamento nel rispetto dell’art. 2426 n. 6 c.c. Sul piano fiscale, l’art. 173, comma 2, TUIR dispone che l’avanzo o disavanzo conseguenti al rapporto di cambio o all’annullamento di azioni o quote non rilevano nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione.

Ragioni economiche dell’operazione

L’Agenzia attribuisce rilievo alle finalità economico-imprenditoriali dichiarate dall’istante: valorizzare il patrimonio immobiliare attraverso la realizzazione e gestione del complesso direzionale-commerciale in joint venture con un soggetto del gruppo GAMMA, dotato di solidità finanziaria e know-how specifico. Questo giustifica anche l’aumento di capitale riservato a GAMMA, finalizzato a creare una compagine paritetica tra ALFA e GAMMA in BETA.

L’operazione di aumento di capitale sarà comunque soggetta alle ordinarie norme fiscali sul conferimento di somme di denaro o, se del caso, di beni in natura.

Ulteriori precisazioni interpretative

La risoluzione richiama il parere n. 50 del 20 dicembre 2005 del soppresso Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, secondo cui la scissione non è elusiva se non segue il trasferimento della maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie della scissa e della beneficiaria. In tale prospettiva, la scissione non deve essere usata come operazione strumentale per finalità fiscalmente più onerose di altri atti o negozi.

Si precisa inoltre che BETA non potrà beneficiare dell’affrancamento dei maggiori valori emersi in sede di scissione previsto dall’art. 173, comma 15-bis, TUIR, poiché il rinvio al comma 2-ter dell’art. 176 consente il regime sostitutivo solo quando in sede di scissione siano attribuiti compendi aziendali e non singoli beni.

Conclusione dell’Agenzia

Sulla base dei fatti esposti nell’istanza, l’Agenzia conclude che il progetto di riorganizzazione non presenta profili elusivi ai sensi dell’art. 37-bis del DPR 600/1973, poiché non emergono comportamenti diretti ad aggirare obblighi o divieti dell’ordinamento né un risparmio d’imposta indebito, risultando invece prevalenti le concrete esigenze economico-aziendali.

La risposta è resa nei limiti dei fatti rappresentati e sulla base della loro veridicità, completezza e concreta realizzazione. Resta comunque impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria su eventuali ulteriori atti o collegamenti non rappresentati dall’istante, se inseriti in un più ampio disegno elusivo.

Effetti della soppressione del Comitato Consultivo

La risoluzione ricorda infine che il Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive è stato soppresso dal D.L. n. 223 del 2006 e che, per effetto di tale soppressione, devono considerarsi implicitamente abrogate le disposizioni dell’art. 21 della legge n. 413/1991 che ne disciplinavano l’attività, come chiarito dalla circolare n. 40/E del 27 giugno 2007. Di conseguenza, se il contribuente non si uniforma alla risposta dell’Agenzia, non può più rivolgersi al predetto organo consultivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.