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Sentenza

Sentenza del 12/01/2016 n. 42 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRAP- Attività di assicurazione - Attività latenti - Aliquota maggiorata - Applicabilità - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa erariale è stata ritenuta fondata: l'attività imprenditoriale svolta dalla società, pur qualificata formalmente come consulenza, brokeraggio e intermediazione, è stata considerata sufficientemente riconducibile al settore assicurativo ai fini IRAP. Pertanto, è stata ritenuta applicabile l'aliquota maggiorata del 4,82% prevista per i soggetti operanti nel comparto assicurativo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato l'applicazione dell'aliquota IRAP maggiorata del 4,82%, prevista per banche e imprese di assicurazione, sostenendo che la propria attività fosse limitata al brokeraggio, alla consulenza e all'intermediazione assicurativa e che dovesse quindi essere assoggettata all'aliquota IRAP ordinaria. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto invece che l'attività concretamente svolta fosse latamente riconducibile o assimilabile a quella assicurativa e giustificasse l'applicazione dell'aliquota maggiorata.

Norme richiamate

  • Art. 7 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    La norma prevede una disciplina specifica per la determinazione della base imponibile IRAP e, per i soggetti operanti nei settori bancario e assicurativo o in attività assimilabili, consente l'applicazione dell'aliquota maggiorata. L'inquadramento dipende dalla natura sostanziale dell'attività esercitata, non soltanto dalla denominazione formale dell'impresa.

Massime di principio

  • Ai fini dell'aliquota IRAP, assume rilievo l'attività effettivamente esercitata e la sua sostanziale riconducibilità al settore assicurativo, anche quando l'impresa sia formalmente qualificata come società di consulenza, broker o intermediario.
  • L'attività di intermediazione o brokeraggio assicurativo può essere considerata latamente assimilabile all'attività assicurativa quando presenta un collegamento funzionale e strutturale significativo con il comparto assicurativo.
  • La sola esclusione dell'assunzione diretta del rischio assicurativo non è necessariamente sufficiente a escludere l'aliquota maggiorata; occorre valutare concretamente le funzioni svolte, i ricavi prodotti e il ruolo dell'impresa nel mercato assicurativo.
  • In controversie analoghe, il contribuente deve dimostrare con elementi concreti che l'attività prevalente sia meramente consulenziale o amministrativa e non sostanzialmente integrata nell'attività assicurativa; l'Amministrazione deve invece motivare il collegamento tra attività svolta e settore soggetto ad aliquota maggiorata.

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