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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06456/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Non ha pronunciato sulle spese perché gli intimati non si sono difesi. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2012, della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte intimata)

La controversia

La ricorrente ha proposto revocazione contro l'ordinanza della Corte di cassazione n. 14629/2023, che aveva dichiarato improcedibile il suo precedente ricorso avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione da lei proposta contro due intimati. Nell'atto introduttivo la ricorrente ha sostenuto, in sintesi, di non essere attualmente cassazionista, di avere comunque diritto ad agire per la tutela dei propri diritti e di dover censurare l'asserita erroneità dell'ordinanza impugnata; ha poi reiterato tali argomenti in successive istanze, prospettando anche questioni di legittimità costituzionale. La Corte ha ritenuto che il ricorso di revocazione fosse inammissibile, poiché l'art. 395 c.p.c. non è un mezzo per contestare una pronuncia passata in giudicato deducendone la pretesa illegittimità costituzionale, ma è utilizzabile solo per le tassative ipotesi ivi previste. La Corte ha inoltre richiamato che, nell'ordinanza revocanda, l'improcedibilità/inammissibilità del precedente ricorso era stata fondata su più ragioni, tra cui la mancanza di abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    È richiamato per evidenziare che la ricorrente si era costituita personalmente nel precedente giudizio, pur non risultando autorizzata al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

  • art. 395 c.p.c.

    La revocazione è ritenuta inammissibile perché questo rimedio è utilizzabile solo per le tassative ipotesi previste dalla norma e non per censurare in via generale una pronuncia passata in giudicato sotto il profilo della pretesa illegittimità costituzionale.

  • art. 360 c.p.c.

    È menzionato solo per indicare che il precedente ricorso era stato disatteso per una pluralità di ragioni; non viene attribuita alla norma una specifica interpretazione decisoria nel presente giudizio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2012

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2012

    Richiamato come base del meccanismo dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315

    È richiamato come precedente conforme in tema di attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. è un rimedio a critica vincolata: può essere proposto solo nei casi tassativamente previsti e non può essere utilizzato come strumento generale per contestare il merito o la legittimità costituzionale di una decisione passata in giudicato.
  • Quando la decisione impugnata è sorretta da una pluralità di rationes autonome, la censura deve confrontarsi con tutte le ragioni poste a base del provvedimento, poiché la persistenza di una sola ratio idonea è sufficiente a sorreggere l'esito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso e di mancata costituzione degli intimati, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
  • Ai fini del contributo unificato, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2012.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRevocazione
IstitutiGiudicato

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