Cassazione Penale, Sentenza n. 17508/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi principali: 1) censura della mancata motivazione della Corte di appello circa il rigetto della proposta di concordato (ex art. 599-bis c.p.p.) e la conseguente negazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 4 c.p.; si denunciava la mancanza di esplicitazione delle ragioni per cui l'attenuante non è stata concessa; 2) censura sulla motivazione relativa all'elemento soggettivo del reato (rapina), sostenendo che la motivazione della Corte di appello fosse apodittica e priva di riferimento a prove concrete e che non fosse stata adeguatamente dimostrata la coscienza e la volontà del mezzo violento o minaccioso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il provvedimento di rigetto della proposta di concordato, adottato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., abbia natura ordinatoria e non sia sindacabile in sede di Cassazione; ha richiamato la giurisprudenza della Sez. U. (n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira) secondo cui non sussiste interesse a impugnare tale provvedimento in Cassazione, essendo la decisione idonea solo a determinare la prosecuzione del giudizio ordinario con la espansione delle prerogative difensive. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e reiterativa dell'appello, non confrontata criticamente con la motivazione di merito, e manifestamente infondata: ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in tema di rapina, l'elemento psicologico specifico può realizzarsi anche per effetto di un dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la volontà della violenza o della minaccia esista prima dell'azione iniziale; i giudici di merito hanno applicato correttamente tale principio alla luce delle risultanze processuali (con motivazioni congruenti in primo e secondo grado). Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizio di motivazione
utilizzata come parametro per valutare le censure di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
art. 599-bis cod. proc. pen.
norma che disciplina la proposta di concordato in sede di giudizio abbreviato
la Corte ha interpretato il provvedimento di rigetto della proposta come un atto di natura ordinatoria non sindacabile in Cassazione
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
attenuante oggetto della proposta di concordato
la mancata concessione dell'attenuante è stata ritenuta parte della decisione di merito, non autonoma rispetto al provvedimento di rigetto del concordato sindacabile in Cassazione
Giurisprudenza: Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025 (Bira)
fonte interpretativa che afferma la non sindacabilità in Cassazione dell'ordinanza che rigetta la proposta di concordato e la mancanza di interesse a impugnare tale provvedimento in Cassazione
Giurisprudenza su elemento soggettivo della rapina
Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023 (Popescu), Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016 (Paolicchi), Sez. 1, n. 10097 del 09/01/1974 (Acquaviva)
principio consolidato secondo cui il dolo specifico nella rapina può essere concomitante o sopravvenuto e non deve necessariamente esistere prima del primo atto
Massime di principio
- Il provvedimento di rigetto della proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. ha natura ordinatoria e, di norma, non è sindacabile in sede di Cassazione; la via corretta per impugnare questioni attinenti al concordato resta il merito del prosieguo del giudizio
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi criticamente con la motivazione di merito; i motivi generici o meramente reiterativi dell'impugnazione di grado sono destinati al rigetto
- In tema di rapina, per la configurazione dell'elemento psicologico specifico non è indispensabile che la coscienza e la volontà del mezzo violento o della minaccia siano preesistenti all'azione: il dolo può formarsi anche contestualmente o successivamente
- Se la motivazione dei giudici di merito risulta congruente e ancorata alle risultanze processuali, la Cassazione non interviene sulla valutazione di merito se le censure non indicano profili specifici di illogicità o contraddittorietà
- Il rigetto del ricorso comporta, come regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
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