Cassazione Civile, Ordinanza n. 09311/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della reciproca rinuncia ai ricorsi, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, con compensazione integrale delle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non è stato quindi esaminato il merito delle censure proposte con il ricorso principale e con quello incidentale.
Esito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia originaria riguardava il rapporto tra una società che utilizzava, quale subconcessionaria, locali adibiti all'attività d'impresa nell'aeroporto di Linate e la società che gestiva gli esercizi aeroportuali. In primo grado era stata accolta la domanda della subconcessionaria, con declaratoria della nullità delle tariffe pattuite tra le parti, sostituzione delle stesse con una tariffa ritenuta dovuta di Euro 256,00 per mq. annui e condanna della convenuta alla restituzione di Euro 35.076,52 oltre interessi. La decisione di appello aveva solo parzialmente accolto l'impugnazione della società concedente. Avverso tale sentenza erano stati proposti ricorso principale e ricorso incidentale, ma prima della decisione di cassazione entrambe le parti hanno depositato atto di reciproca rinuncia ai ricorsi e di accettazione delle rinunce, con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
rinuncia reciproca ai rispettivi ricorsi
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina la cessazione del giudizio di cassazione.
art. 391 c.p.c.
occorr[e] dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese
In presenza di rinuncia accettata, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e può compensare integralmente le spese secondo quanto concordato dalle parti.
Massime di principio
- La rinuncia reciproca ai ricorsi per cassazione, se formalmente accettata da tutte le parti costituite, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza decisione sul merito.
- Quando le parti concordano la compensazione integrale delle spese in sede di rinuncia, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo regolando le spese in conformità all'accordo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non si pronuncia sulle questioni sostanziali dedotte nei ricorsi principali o incidentali.
Come è indicizzato
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