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Circolare

Circolare numero 141 del 24-6-1999

Contributi dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai professionisti iscritti alla Gestione Separata, a titolo di saldo1998 e primo acconto 1999. Termine di pagamento.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per l’anno 1999, la maggiorazione dello 0,40% sugli importi dovuti in dichiarazione non si applica ai versamenti effettuati entro il 30 giugno per la generalità dei contribuenti e, per i soggetti interessati agli studi di settore, entro il 20 luglio. Vengono richiamati in particolare gli effetti per artigiani, esercenti attività commerciali e professionisti iscritti alla Gestione separata, con indicazione dei termini per saldo 1998 e primo acconto 1999. Restano invariati i termini e le regole del pagamento rateale, con esempi pratici sugli interessi dovuti.

Differimento dei termini di versamento 1999 senza maggiorazione dello 0,40% per alcuni contribuenti

Differimento dei termini di versamento 1999 senza maggiorazione dello 0,40%

La circolare interviene sui termini di versamento per l’anno 1999, precisando l’ambito di applicazione della disciplina che esclude la maggiorazione dello 0,40% prevista dall’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 81/1999. Il chiarimento riguarda sia i versamenti delle somme risultanti dalla dichiarazione dei redditi, sia alcuni contributi previdenziali dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata.

Ambito normativo e termini generali

Per il 1999 la maggiorazione dello 0,40% non si applica ai versamenti effettuati entro il 30 giugno per la generalità dei contribuenti. Per i contribuenti interessati agli studi di settore approvati con i decreti del Ministero delle Finanze del 30 marzo 1999, il termine agevolato senza maggiorazione è invece esteso al 20 luglio 1999.

Artigiani ed esercenti attività commerciali

Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali possono versare, senza alcun aggravio, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale relativi:

  • al saldo 1998;
  • al primo acconto 1999;
  • eventualmente ad annualità pregresse.

Il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno 1999. La circolare evidenzia che ciò comporta il differimento di nove giorni rispetto al termine del 21 giugno 1999 originariamente previsto dal D.P.C.M. 1 aprile 1999.

Professionisti iscritti alla Gestione separata

La medesima disciplina viene estesa ai professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 della legge n. 335/1995. Anche questi contribuenti possono versare entro il 30 giugno 1999, senza la maggiorazione dello 0,40%, i contributi nella misura del 10% o del 12% relativi a:

  • saldo 1998;
  • primo acconto 1999.

Studi di settore

Se gli stessi contribuenti svolgono, in forma singola o associata, attività per le quali risultano approvati gli studi di settore dai decreti ministeriali del 30 marzo 1999 e non sussistono cause di esclusione o inapplicabilità, il termine per il pagamento dei contributi dovuti per saldo 1998 e primo acconto 1999, sempre senza applicazione della maggiorazione dello 0,40%, è fissato al 20 luglio 1999.

Ulteriori precisazioni sui termini di versamento

Per gli altri termini di versamento non viene introdotta alcuna modifica. In particolare:

  • i contribuenti non interessati agli studi di settore possono versare le somme dovute a saldo e primo acconto anche entro il 20 luglio 1999, ma con la maggiorazione dello 0,40%, come previsto dall’art. 1 del D.P.C.M. 1 aprile 1999;
  • restano fermi i termini di effettuazione dei versamenti rateali;
  • restano fermi i criteri di calcolo degli interessi già previsti per il pagamento rateale dei contributi.

Pagamento rateale e interessi

La circolare riporta esempi applicativi per chiarire che la disciplina agevolata non modifica il regime della rateazione. In particolare, un artigiano titolare di partita IVA che opti per il pagamento rateale dei contributi sulla quota eccedente il minimale versa:

  • la prima rata entro il 30 giugno, senza aggravio;
  • la seconda rata entro il 16 luglio, con maggiorazione degli interessi dello 0,42%.

Se il contribuente non è titolare di partita IVA, e quindi ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997 deve versare le rate entro la fine di ciascun mese, la seconda rata va corrisposta insieme alla prima, alla scadenza del 30 giugno, con interessi nella misura dello 0,15%.

La circolare rinvia infine alle istruzioni del modello Unico 1999 per il dettaglio delle scadenze rateali e della misura degli interessi applicabili.

Punti principali

Esclusione della maggiorazione dello 0,40% per il 1999

Per l’anno 1999 la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, prevista dall’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997 come modificato dal D.Lgs. n. 81/1999, non si applica ai versamenti delle somme risultanti dalla dichiarazione dei redditi eseguiti entro il 30 giugno per la generalità dei soggetti e entro il 20 luglio per i contribuenti interessati dagli studi di settore approvati con decreti ministeriali del 30 marzo 1999.

Artigiani ed esercenti attività commerciali

Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali possono versare, entro il 30 giugno 1999 e senza alcun aggravio, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, relativi al saldo 1998, al primo acconto 1999 ed eventualmente ad annualità pregresse. Il termine ordinario del 21 giugno 1999, fissato dal D.P.C.M. 1 aprile 1999, viene quindi differito di nove giorni.

Professionisti iscritti alla Gestione separata

La stessa disciplina si applica ai professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 della legge n. 335/1995. Anche per tali soggetti i contributi del 10% o del 12%, relativi al saldo 1998 e al primo acconto 1999, possono essere versati entro il 30 giugno 1999 senza la maggiorazione dello 0,40%.

Soggetti interessati agli studi di settore

Se i medesimi contribuenti svolgono, singolarmente o in forma associata, attività per le quali sono stati individuati gli studi di settore di cui ai decreti ministeriali citati, e non ricorrono cause di esclusione o inapplicabilità, il termine per il pagamento dei contributi dovuti per saldo 1998 e primo acconto 1999, sempre senza la maggiorazione dello 0,40%, è fissato al 20 luglio 1999.

Regime per gli altri contribuenti e per il versamento rateale

Per tutti gli altri termini di versamento nulla cambia. I contribuenti non interessati agli studi di settore possono comunque versare saldo e primo acconto entro il 20 luglio 1999 applicando la maggiorazione dello 0,40%, secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.P.C.M. 1 aprile 1999. Restano fermi anche i termini e i criteri di calcolo degli interessi per il pagamento rateale dei contributi, già previsti per la generalità dei contribuenti.

Esempi di rateazione e interessi

La circolare richiama due esempi: un artigiano titolare di partita IVA che rateizza i contributi sulla quota eccedente il minimale versa la prima rata entro il 30 giugno senza aggravio e la seconda entro il 16 luglio con interessi dello 0,42%; se invece il contribuente non è titolare di partita IVA, la seconda rata va pagata insieme alla prima entro il 30 giugno, con interessi dello 0,15%. Le scadenze rateali e la misura degli interessi sono indicate nelle istruzioni del modello Unico 1999.

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