Circolare numero 139 del 22-6-1999
Estensibilità delle provvidenze di cui alla Legge n. 96/55 ai lavoratori autonomi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare interviene sulle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, chiarendo che non devono più applicarsi le istruzioni amministrative che escludevano l’accreditamento della contribuzione figurativa per i periodi di persecuzione politica e razziale. La Direzione Generale riconosce, per equità e per analogia con precedenti orientamenti ministeriali su casi assimilabili, che tali gestioni sono branche particolari della stessa Assicurazione Generale Obbligatoria e dispone quindi l’abrogazione delle istruzioni contrastanti. Su richiesta degli interessati, potranno inoltre essere riesaminate e definite positivamente le pratiche già decise in senso sfavorevole.
Abrogazione del divieto di accredito figurativo per i periodi di persecuzione politica e razziale nelle gestioni autonome
Accredito figurativo nei casi di persecuzione politica e razziale per le gestioni autonome
La circolare interviene sulla disciplina amministrativa relativa agli iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, con riferimento ai periodi di persecuzione politica e razziale. Il provvedimento elimina un precedente divieto contenuto nelle Istruzioni di servizio n. 9, p. 6, ritenuto non più coerente con l’impostazione generale del sistema assicurativo.
Ambito di applicazione
Il chiarimento riguarda gli iscritti alle gestioni assicurative dei lavoratori autonomi, in particolare:
- artigiani,
- commercianti,
- coltivatori diretti,
- mezzadri e coloni.
Il punto oggetto di revisione è la possibilità di accreditare la contribuzione figurativa per i periodi di persecuzione politica e razziale, in precedenza esclusa da specifiche disposizioni amministrative.
Fondamento del nuovo orientamento
La Direzione Generale richiama un criterio di analogia con gli orientamenti già confermati dal Ministero del Lavoro per fattispecie assimilabili, richiamando la circolare n. 1180 C. e V. del 2 luglio 1971. In tale precedente erano considerati, per gli iscritti alle gestioni autonome, i periodi di:
- chiamata alle armi,
- richiamo,
- trattenimento in servizio,
- riconoscimento come partigiano o patriota.
La circolare afferma che, sotto il profilo dell’equità, tali situazioni sono comparabili a quella oggetto del presente intervento.
Qualificazione delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
Viene ribadito che le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi fruiscono di forme assicurative che, in base alle singole leggi istitutive, devono essere considerate particolari branche della stessa Assicurazione Generale Obbligatoria. Su questa base viene giustificata la scelta di non mantenere un trattamento amministrativo differenziato per i periodi di persecuzione politica e razziale.
Effetti operativi e riesame delle pratiche
La Direzione Generale determina l’abrogazione delle disposizioni amministrative contrastanti. Inoltre, è previsto che, su richiesta degli interessati, possano essere riesaminate e definite positivamente anche le posizioni già decise in senso difforme rispetto ai nuovi criteri.
Punti principali
Superamento delle istruzioni di servizio n. 9, p. 6
Viene rilevata la presenza di perplessità sull’applicazione delle disposizioni amministrative che impedivano l’accreditamento della contribuzione figurativa per i periodi di persecuzione politica e razziale degli iscritti alle gestioni assicurative dei lavoratori autonomi. La Direzione Generale dispone l’abrogazione di tali specifiche istruzioni amministrative.
Applicazione per analogia di orientamenti già esistenti
La decisione è motivata dal richiamo agli orientamenti del Ministero del Lavoro già confermati per situazioni assimilabili, indicate nella circolare n. 1180 C. e V. del 2 luglio 1971, relative al riscatto di periodi di chiamata alle armi, richiamo, trattenimento in servizio e ai periodi riconosciuti di partigiano o patriota per gli iscritti alle gestioni autonome.
Riconoscimento della natura delle gestioni autonome
Si ribadisce che gli iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi usufruiscono di forme assicurative che, secondo le rispettive leggi istitutive, devono considerarsi particolari branche della stessa Assicurazione Generale Obbligatoria. Tale qualificazione giustifica l’estensione del trattamento anche ai periodi di persecuzione politica e razziale.
Riesame delle posizioni già definite
Su richiesta degli interessati, è possibile riesaminare e definire positivamente le situazioni che in passato siano state decise in modo difforme rispetto ai nuovi indirizzi amministrativi.
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