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Sentenza

Sentenza del 31/10/2019 n. 28057 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la propria responsabilità solidale per il pagamento dell'accisa sul gas naturale, dei relativi conguagli e delle sanzioni per omesso versamento. Con il primo motivo ha sostenuto che l'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997, nella versione applicabile al momento del conferimento dell'azienda, non comprendesse il conferimento tra le forme di cessione d'azienda e che tale estensione fosse stata introdotta soltanto dalla modifica del 2015. Con il secondo motivo ha contestato che fosse sufficiente la generica indicazione, negli atti impugnati, del rispetto del beneficio della preventiva escussione del cedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997, già prima della modifica del 2015, si applicava a qualunque forma di cessione d'azienda, compreso il conferimento, poiché quest'ultimo realizza un fenomeno traslativo dell'azienda o di un ramo autonomo. La modifica legislativa del 2015 ha avuto natura ricognitiva e non costitutiva. La Corte ha inoltre chiarito che il beneficio della preventiva escussione riguarda la fase esecutiva o riscossiva e non incide sulla legittimità della pretesa impositiva né impedisce l'emissione dell'avviso nei confronti della cessionaria. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.000 euro oltre alle spese prenotate a debito, con applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14

    Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo.

    La disposizione si applica a ogni forma di cessione d'azienda, incluso il conferimento di azienda o di ramo d'azienda in una società. La responsabilità della cessionaria è solidale, limitata al valore dell'azienda trasferita e soggetta al beneficio della preventiva escussione del cedente.

  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 16, comma 1, lett. g)

    La modifica che ha esplicitato l'applicazione della responsabilità solidale anche al conferimento d'azienda ha natura ricognitiva, non costitutiva; pertanto non ha introdotto ex novo tale responsabilità, già desumibile dalla disciplina precedente.

  • Codice civile, artt. 2558 e seguenti

    Il conferimento di un'azienda o di un ramo autonomo costituisce un fenomeno traslativo riconducibile alla disciplina generale della cessione d'azienda, e non a una mera trasformazione societaria.

  • Codice civile, art. 2498

    La norma riguarda la continuità dei rapporti giuridici nelle trasformazioni societarie e non trova applicazione al conferimento d'azienda, che comporta invece un trasferimento dell'azienda o del ramo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto integrale o di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della responsabilità tributaria per debiti e sanzioni, il conferimento di un'azienda o di un ramo autonomo è normalmente trattato come una cessione d'azienda, anche se realizzato mediante un'operazione societaria.
  • La cessionaria può essere chiamata in giudizio e destinataria degli atti impositivi per imposte e sanzioni riferibili al periodo previsto dalla legge, anche se il cedente non ha ancora subito l'escussione esecutiva.
  • Il beneficio della preventiva escussione non elimina né sospende la pretesa tributaria: opera principalmente nella fase della riscossione coattiva e dell'esecuzione, prima che il Fisco agisca definitivamente sui beni della cessionaria.
  • La responsabilità della cessionaria è soggetta ai limiti temporali previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997 e, in linea generale, non può eccedere il valore dell'azienda o del ramo trasferito.
  • La successiva modifica legislativa che chiarisce l'applicazione della norma al conferimento può essere considerata confermativa di un'interpretazione già vigente, anziché creare una nuova responsabilità per il futuro.
  • Nelle operazioni di trasferimento d'azienda è quindi opportuno verificare preventivamente le passività fiscali pregresse, il periodo di riferimento, il valore dell'azienda trasferita e l'eventuale certificazione dei debiti tributari.

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