Sentenza n. 6031/2026 - Napoli, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva della selezione interna per progressione verticale, limitatamente al profilo D102 – Collaboratore Tecnico Professionale, che collocava il ricorrente al 18° posto con 10,35 punti, oltre agli atti valutativi presupposti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato al 18° posto e non compreso tra i candidati utilmente selezionati per la progressione verticale, ha impugnato la graduatoria e gli atti della procedura chiedendo anche l’accertamento del diritto alla rettifica del punteggio, con ulteriori 4,60 punti, collocazione al 14° posto con 14,95 punti e conseguente progressione. Ha contestato: la mancata attribuzione del punteggio per l’assenza di sanzioni disciplinari; la mancata valutazione della performance per le annualità 2018, 2019 e 2020; l’errata valutazione dell’incarico di componente di un gruppo di lavoro; il difetto di istruttoria e di motivazione dei giudizi e dei punteggi. Ha inoltre formulato domanda risarcitoria. ARPAC ha eccepito in via preliminare inammissibilità, tardività, difetto d’interesse e mancata prova di resistenza; nel merito ha sostenuto che nel 2018-2020 il ricorrente operava con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, non come dipendente inserito nel sistema di valutazione della performance applicabile secondo l’Avviso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dalle eccezioni preliminari di ARPAC in applicazione del principio della ragione più liquida, poiché le censure erano manifestamente infondate nel merito. Ha rilevato che le valutazioni delle commissioni selettive sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, travisamento, errore sui presupposti o violazione della lex specialis, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella tecnica della Commissione. Per le annualità 2018-2020 mancava il presupposto per il punteggio di performance, poiché il ricorrente svolgeva attività di collaborazione coordinata e continuativa e non risultava inserito nel sistema di valutazione del personale dipendente; tale circostanza non è stata adeguatamente smentita. Le contestazioni sul punteggio per l’assenza di sanzioni disciplinari e sull’incarico nel gruppo di lavoro si limitavano a proporre una diversa lettura o valutazione dei criteri, senza dimostrare violazioni macroscopiche, disparità applicative, manifesta illogicità o errore valutativo. È stato respinto anche il motivo di difetto di istruttoria e motivazione: nei procedimenti selettivi i giudizi possono essere motivati mediante l’applicazione dei criteri previamente fissati dalla lex specialis, senza una motivazione analitica e discorsiva per ogni titolo; nel caso concreto non emergevano arbitrarietà o incoerenza. Il ricorrente non aveva inoltre dimostrato che i punti rivendicati avrebbero certamente comportato l’inserimento in posizione utile, sicché mancava la prova di resistenza e risultavano infondate anche le domande di rettifica della graduatoria e di attribuzione della progressione. La domanda risarcitoria è stata respinta perché, essendo infondate le censure di illegittimità, mancava il presupposto della responsabilità amministrativa. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dalle eccezioni preliminari di ARPAC in applicazione del principio della ragione più liquida, poiché le censure erano manifestamente infondate nel merito.
La disposizione è indicata quale base della procedura di progressione verticale oggetto di controversia; la decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il risarcimento del danno postula l’accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa e la dimostrazione degli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità, tra cui il danno e il nesso causale.
La domanda risarcitoria richiede l’accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa e la prova degli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità, incluso il danno e il nesso causale; l’infondatezza delle censure esclude il presupposto della responsabilità nel caso concreto.
Massime di principio
- Le valutazioni delle commissioni esaminatrici nelle procedure comparative e selettive, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità o irragionevolezza, travisamento dei fatti, errore sui presupposti o violazione della lex specialis; non è consentito al giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico.
- Il punteggio relativo alla performance può essere riconosciuto solo a chi ricada nell’ambito soggettivo del sistema di misurazione e valutazione richiamato dalla disciplina selettiva; l’attività svolta in regime di collaborazione coordinata e continuativa, in assenza di inserimento nel sistema previsto per il personale dipendente, non integra tale presupposto.
- Nelle procedure concorsuali e selettive, la motivazione dei giudizi e dei punteggi può risultare dall’applicazione dei criteri previamente stabiliti dalla lex specialis e non richiede necessariamente una motivazione analitica e discorsiva per ciascun titolo, salvo che emergano arbitrarietà o incoerenza.
- Chi contesta il punteggio in una procedura selettiva deve dimostrare la concreta incidenza delle voci valutative rivendicate sulla propria posizione finale: la mera allegazione di punteggi ulteriori non prova che il riconoscimento avrebbe determinato con certezza il collocamento in posizione utile.
- La domanda risarcitoria per danno da attività amministrativa richiede l’accertamento dell’illegittimità dell’azione e la prova degli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità, tra cui il danno e il nesso causale.
Come è indicizzato
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