Sentenza del 01/02/2019 n. 3071 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell'accisa sul gas naturale utilizzato dalla società per la coltivazione di idrocarburi. La Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto il diritto al rimborso, ritenendo che l'estrazione del gas rientrasse nelle operazioni di fabbricazione di prodotti energetici e che trovasse applicazione l'esenzione prevista dalla direttiva 2003/96/CE. L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la decisione deducendo, tra l'altro, che la domanda di rimborso non era stata comunicata anche all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, come richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 29, comma 4, della legge n. 428/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la Commissione regionale avesse implicitamente respinto l'eccezione di inammissibilità. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che l'obbligo di comunicare la domanda di rimborso anche all'Agenzia delle Entrate resta vigente e si aggiunge al termine biennale previsto per chiedere il rimborso dell'accisa. Poiché l'accisa aveva costituito un costo rilevante nella formazione del reddito d'impresa, la comunicazione era necessaria. Il terzo motivo, relativo all'applicazione dell'esenzione o dell'aliquota agevolata, è stato dichiarato assorbito. La sentenza favorevole alla società è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice, pur non esaminando espressamente un'eccezione, la respinge implicitamente attraverso una motivazione incompatibile con il suo accoglimento.
Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, comma 4
La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza.
Per le domande di rimborso relative, tra l'altro, a imposte di consumo e accise incompatibili con il diritto unionale, la comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente è un requisito autonomo di ammissibilità quando l'imposta ha inciso sul reddito d'impresa.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14
Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento.
Il termine biennale per presentare la domanda non sostituisce l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 29, comma 4, della legge n. 428/1990: i due adempimenti operano congiuntamente.
Direttiva 2003/96/CE, art. 14, par. 1, lett. a), e art. 21, par. 3
Le disposizioni prevedono esenzioni o regimi fiscali favorevoli per determinati consumi di prodotti energetici, ma la Corte non ha deciso nel merito la loro applicabilità concreta perché la questione è stata assorbita dall'accoglimento del motivo procedurale.
Corte di giustizia UE, 9 febbraio 1999, Dilexport
L'obbligo di comunicazione non rende in concreto impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti derivanti dal diritto unionale e non pone il contribuente in una situazione deteriore rispetto alle domande fondate sul diritto interno.
Massime di principio
- Quando si chiede il rimborso di accise o imposte di consumo incompatibili con il diritto unionale, occorre verificare sia il rispetto del termine decadenziale per la domanda sia l'eventuale obbligo aggiuntivo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
- Se l'imposta rimborsabile ha concorso alla formazione del reddito d'impresa, la comunicazione all'ufficio che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi è un requisito di ammissibilità: la sua omissione può comportare il rigetto della domanda.
- Il sopravvenire di una disciplina che stabilisce un termine per chiedere il rimborso non elimina automaticamente ulteriori formalità procedurali previste da una norma precedente; le disposizioni possono applicarsi cumulativamente.
- Il riconoscimento sostanziale dell'esenzione o dell'aliquota agevolata non è sufficiente se la domanda di rimborso è proceduralmente inammissibile.
- Quando la Corte di cassazione accoglie un motivo preliminare o procedurale, può dichiarare assorbite le questioni relative al merito dell'imposta e rinviare la causa al giudice di merito.
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