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Sentenza

Sentenza n. 1953/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento del 30 marzo 2026, con cui è stata disposta l’esclusione del raggruppamento ricorrente dalla procedura di gara (C.I.G. B9E3845FDF), finalizzata all’affidamento dell’incarico di «progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della piscina comunale, nel comune di Luserna San Giovanni»; - del bando e del disciplinare di gara; - di tutti i verbali delle di gara; - di ogni altro atto preordinato, connesso o collegato a quelli impugnati ancorché non conosciuti;

Giustizia amministrativa202600759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha definito il giudizio senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione. Ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite per ragioni di equità.

TAR Piemonte, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione del raggruppamento dalla gara per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativi alla ristrutturazione e all’efficientamento energetico della piscina comunale di Luserna San Giovanni, nonché bando, disciplinare e verbali di gara

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il raggruppamento ha proposto ricorso per l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara adottato il 30 marzo 2026 e degli atti di gara presupposti e connessi, deducendone l’illegittimità. La sentenza non riporta né descrive i singoli motivi di illegittimità. Con memoria del 23 settembre 2026 le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.

    Considerato che le ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimi ma, il successivo 23 settembre 2026, hanno rinunciato al ricorso e di questo il Collegio deve dare atto.

    La rinuncia al ricorso è recepita dal giudice quale ragione per definire il giudizio senza una decisione sul merito.

  • art. 84 c.p.a.

    Considerato che le ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimi ma, il successivo 23 settembre 2026, hanno rinunciato al ricorso e di questo il Collegio deve dare atto.

    La dichiarazione di rinuncia al ricorso, presentata dalle ricorrenti, è presa in considerazione dal Collegio ai fini della definizione del giudizio.

  • art. 85 c.p.a.

    Ritenuto di dover disporre l'integrale compensazione delle spese di lite per ragioni di equità.

    Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione di equità.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici

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