Sentenza n. 1953/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del 30 marzo 2026, con cui è stata disposta l’esclusione del raggruppamento ricorrente dalla procedura di gara (C.I.G. B9E3845FDF), finalizzata all’affidamento dell’incarico di «progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della piscina comunale, nel comune di Luserna San Giovanni»; - del bando e del disciplinare di gara; - di tutti i verbali delle di gara; - di ogni altro atto preordinato, connesso o collegato a quelli impugnati ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha definito il giudizio senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione. Ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite per ragioni di equità.
Atto impugnato: esclusione del raggruppamento dalla gara per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativi alla ristrutturazione e all’efficientamento energetico della piscina comunale di Luserna San Giovanni, nonché bando, disciplinare e verbali di gara
Esito
La controversia
Il raggruppamento ha proposto ricorso per l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara adottato il 30 marzo 2026 e degli atti di gara presupposti e connessi, deducendone l’illegittimità. La sentenza non riporta né descrive i singoli motivi di illegittimità. Con memoria del 23 settembre 2026 le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Considerato che le ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimi ma, il successivo 23 settembre 2026, hanno rinunciato al ricorso e di questo il Collegio deve dare atto.
La rinuncia al ricorso è recepita dal giudice quale ragione per definire il giudizio senza una decisione sul merito.
art. 84 c.p.a.
Considerato che le ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimi ma, il successivo 23 settembre 2026, hanno rinunciato al ricorso e di questo il Collegio deve dare atto.
La dichiarazione di rinuncia al ricorso, presentata dalle ricorrenti, è presa in considerazione dal Collegio ai fini della definizione del giudizio.
art. 85 c.p.a.
Ritenuto di dover disporre l'integrale compensazione delle spese di lite per ragioni di equità.
Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione di equità.
Come è indicizzato
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