Ordinanza n. 99/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza Prot. 0007473 del 15.12.2025, emessa in pari data dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale, Amministrativa, Messo Comunale e SUAP dell'Unione Comuni della Presolana, notificata via p.e.c. in data 15.12.2025, avente ad oggetto “Attività di allevamento animali da cortile esercitata presso i locali in Songavazzo – località Falecchio n. snc. Ordinanza di cessazione immediata dell’attività”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali di sopralluogo richiamati nell’ordinanza, non a mani del ricorrente, con conseguente declaratoria del diritto del ricorrente a proseguire l'attività di allevamento di animali da cortile, legittimamente intrapresa a seguito di S.C.I.A. Prot. 6826 del 22.12.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di cessazione immediata dell'attività di allevamento di animali da cortile esercitata presso la sede dell'azienda agricola
Esito
Favorevole al ricorrente (imprenditore agricolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui l'Unione Comuni della Presolana ha ordinato la cessazione immediata dell'attività di allevamento di galline per la produzione di uova destinate alla vendita a terzi, attività intrapresa a seguito di SCIA. L'ordinanza era motivata dalla mancanza dei requisiti essenziali per il mantenimento operativo della sede legale, ritenuta area di cantiere edile, nonché dalla detenzione di numerosi animali in condizioni incompatibili con la loro natura, sulla base di tre sopralluoghi della polizia locale effettuati a partire da maggio 2021. Il ricorrente ha dedotto: travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, per il generico richiamo a sopralluoghi non messi a disposizione; violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, del giusto procedimento e del principio di proporzionalità, per omessa instaurazione del contraddittorio e mancata valutazione di prescrizioni conformative volte a rimuovere le criticità; violazione e falsa applicazione dell'art. 109 d.lgs. 81/2008, in relazione all'asserita presenza di collaboratori dell'impresa agricola nell'area di cantiere.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, quantomeno con riguardo alla violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, al difetto di istruttoria e all'insufficienza della motivazione. Anche ammettendo le criticità risultanti dai sopralluoghi del 2021 e la loro eventuale persistenza, il mero richiamo ad accertamenti risalenti a circa quattro anni prima non è stato ritenuto sufficiente a giustificare l'immediata e totale cessazione dell'attività. Il giudice ha rilevato l'omessa fase amministrativa monitoria, da articolare in analogia con l'art. 19, comma 3, l. 241/1990, mediante l'eventuale formulazione di prescrizioni, la concessione di un termine ragionevole per l'adeguamento e la successiva verifica. Ha quindi sospeso l'ordinanza e ordinato all'Amministrazione di riaprire il procedimento, con conclusione mediante provvedimento espresso e puntualmente motivato; ove il nuovo esito confermi la cessazione dell'attività, dovrà essere preceduto dall'avviso ex art. 10-bis l. 241/1990. Il nuovo provvedimento dovrà essere depositato entro il 1° ottobre 2026. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 14 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha accolto la domanda cautelare sospendendo l'atto impugnato e impartendo prescrizioni per la riedizione del potere.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato quale fondamento della censura relativa alla mancata comunicazione di avvio e alla violazione della partecipazione procedimentale; il giudice ha ordinato la riapertura del procedimento.
art. 10-bis l. 241/1990
Il nuovo provvedimento dovrà essere preceduto dall'avviso dei motivi ostativi qualora l'Amministrazione intenda confermare l'ordine di cessazione dell'attività.
art. 19, comma 3, l. 241/1990
Utilizzato come modello analogico per la fase monitoria: prima della misura più afflittiva devono essere valutate e, ove possibile, impartite prescrizioni, con successiva verifica dell'adeguamento.
art. 109 d.lgs. 81/2008
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presenza di collaboratori dell'impresa agricola sull'area di cantiere; l'ordinanza non definisce nel merito tale censura nella fase cautelare.
Massime di principio
- L'ordine di cessazione immediata e totale di un'attività amministrativamente intrapresa non può fondarsi soltanto sul richiamo a sopralluoghi risalenti nel tempo, senza un'adeguata verifica attuale della situazione e delle criticità che legittimerebbero la misura repressiva.
- Quando le irregolarità dell'attività siano astrattamente suscettibili di rimozione, il principio di proporzionalità impone all'amministrazione di procedere secondo gradualità, valutando previamente prescrizioni conformative, assegnando un termine ragionevole per l'adeguamento e verificandone l'esito prima di adottare la cessazione dell'attività.
- La riedizione del potere successiva alla sospensione cautelare deve concludersi con un provvedimento espresso e puntualmente motivato, che dia conto dell'istruttoria aggiornata, delle criticità accertate e della valutazione della misura concretamente necessaria.
- Qualora il nuovo provvedimento amministrativo confermi l'ordine di cessazione dell'attività, esso deve essere preceduto dall'avviso dei motivi ostativi previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990.
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