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Circolare

Circolare numero 43 del 09-03-2018

Con la presente circolare l’Istituto comunica, relativamente all’anno 2018, le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca e rammenta le modalità e termini per il versamento della contribuzione. Comunica, inoltre, che tali categorie di soggetti hanno diritto, ai sensi dell’articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di usufruire dello sgravio contributivo pari al 45,07%. INDICE 1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali 2. Aliquota contributiva dovuta al FPLD 3. Sgravio contributivo ex articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Conferma dell’agevolazione per l’anno 2018 in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari 4. Riscossione del contributo di maternità 5. Modalità di versamento

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per il 2018 la retribuzione convenzionale dei pescatori autonomi soggetti alla legge n. 250/1958 e determina la relativa contribuzione FPLD, confermata al 14,90%. Conferma inoltre, per le imprese della pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, la fruizione dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 457/1997, con beneficio ridotto al 45,07% dal 2018. Infine richiama la riscossione del contributo di maternità, pari a 0,62 euro mensili, e ribadisce le modalità ordinarie di versamento con scadenza il giorno 16 di ogni mese.

Contributi 2018 per pescatori autonomi, sgravio pesca costiera e contributo maternità

Contributi 2018 per i pescatori autonomi e agevolazioni per la pesca

La circolare disciplina l’adeguamento per il 2018 della retribuzione convenzionale e della contribuzione dovuta dai pescatori autonomi soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Inoltre conferma la prosecuzione, per le imprese della pesca costiera e delle acque interne e lagunari, dello sgravio contributivo previsto dalla normativa speciale, precisandone la misura applicabile dal 2018. Vengono infine richiamate le regole sul contributo di maternità e sulle modalità di versamento.

Adeguamento della retribuzione convenzionale

I lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, anche se non associati in cooperativa, sono tenuti a versare un contributo mensile commisurato al salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

L’ISTAT ha comunicato una variazione dell’1,1% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo gennaio 2016-dicembre 2016 e gennaio 2017-dicembre 2017. In conseguenza di tale aggiornamento, per il 2018 la retribuzione convenzionale è fissata in:

  • misura giornaliera: 26,78 euro;
  • misura mensile (25 giornate): 670,00 euro.

Su tale base devono essere calcolati i contributi dovuti dai pescatori autonomi per l’anno 2018.

Aliquota contributiva FPLD e importo dovuto

La circolare richiama il decreto interministeriale 21 febbraio 1996, attuativo dell’articolo 3, comma 23, della legge n. 335/1995 e dell’articolo 27, comma 2-bis, della legge n. 30/1997. Il meccanismo di incremento dell’aliquota contributiva per i pescatori autonomi, pari complessivamente a 4,29 punti percentuali, è stato applicato gradualmente a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento dello 0,29% dal 1° gennaio 2013.

Per effetto di tale disciplina, dal 1° gennaio 2014 e per l’intero anno 2018 l’aliquota contributiva per la gestione FPLD resta fissata al 14,90%, articolata come segue:

  • base: 0,11 con coefficiente di ripartizione 0,007383;
  • adeguamento: 14,79 con coefficiente di ripartizione 0,992617;
  • totale: 14,90 con coefficiente di ripartizione 1,000000.

Applicando l’aliquota alla retribuzione convenzionale mensile, il contributo mensile per il 2018 risulta pari a 99,83 euro, così suddiviso:

  • base: 0,74 euro;
  • adeguamento: 99,09 euro;
  • totale: 99,83 euro.

Sgravio contributivo per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari

La circolare ricostruisce il quadro normativo relativo allo sgravio contributivo previsto dall’articolo 6 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. L’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha esteso alle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, nella misura del 70%, le agevolazioni fiscali e contributive previste dagli articoli 4 e 6 del citato decreto-legge.

La legge di bilancio 2018, articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone che, a decorrere dal 2018, i benefici dell’articolo 6 siano corrisposti nel limite del 45,07%.

Sulla base delle note ministeriali richiamate nella circolare, le imprese che esercitano la pesca costiera e quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari possono continuare a fruire dello sgravio con le stesse modalità degli anni precedenti, senza soluzione di continuità rispetto al passato. Il beneficio si applica a partire dal periodo "gennaio 2018".

Il contributo mensile dovuto al netto dell’agevolazione è quindi pari a 54,84 euro, con la seguente ripartizione:

  • base: 0,41 euro;
  • adeguamento: 54,43 euro;
  • totale: 54,84 euro.

Contributo di maternità

La circolare richiama la precedente disciplina sull’estensione dell’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, già illustrata con la circolare n. 130 del 16 settembre 2013.

Ai sensi dell’articolo 82, comma 1-bis, del d.lgs. n. 151/2001, la copertura degli oneri derivanti dal beneficio avviene tramite un contributo a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’articolo 12, comma 3, della legge n. 250/1958. Tale contributo è pari a quello previsto per gli iscritti all’assicurazione IVS delle gestioni coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ed è fissato in 0,62 euro mensili.

Il contributo di maternità viene riscosso congiuntamente al contributo IVS.

Modalità di versamento e comunicazioni

Resta invariato il sistema di versamento: il contributo deve essere corrisposto in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ogni mese.

L’Istituto provvede a inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per il 2018. Tuttavia, in applicazione dell’articolo 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 1 del D.P.C.M. 4 ottobre 2006, non viene inviato il modello F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

Punti principali

Aggiornamento della retribuzione convenzionale 2018

Per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, anche se non associati in cooperativa, si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250. La retribuzione convenzionale per il 2018 è stata adeguata sulla base della variazione ISTAT dell’1,1% dell’indice dei prezzi al consumo tra gennaio-dicembre 2016 e gennaio-dicembre 2017. Ne deriva una misura giornaliera di 26,78 euro e una misura mensile, calcolata su 25 giornate, di 670,00 euro, sulla quale vanno determinati i contributi dovuti dai pescatori autonomi.

Aliquota contributiva FPLD e contributo mensile 2018

In base al D.I. 21 febbraio 1996, l’incremento complessivo dell’aliquota per i pescatori autonomi è pari a 4,29 punti percentuali, applicato gradualmente dal 1° gennaio 1997. Dal 1° gennaio 2014, e per tutto il 2018, l’aliquota contributiva resta ferma al 14,90% per la gestione FPLD. Applicando tale aliquota alla retribuzione convenzionale, il contributo mensile dovuto per il 2018 è pari a 99,83 euro, di cui 0,74 euro per la quota base e 99,09 euro per la quota di adeguamento.

Sgravio contributivo per pesca costiera e acque interne e lagunari

Per le imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari continua ad applicarsi l’agevolazione prevista dall’articolo 11 della legge n. 388/2000, che estende nella misura del 70% le agevolazioni fiscali e contributive degli articoli 4 e 6 del D.L. n. 457/1997. La legge di bilancio 2018 ha però stabilito che, a decorrere dal 2018, i benefici dell’articolo 6 sono corrisposti nel limite del 45,07%. Sulla base delle indicazioni ministeriali richiamate nella circolare, le imprese interessate possono continuare a fruire del beneficio con le stesse modalità degli anni precedenti, dal periodo di paga "gennaio 2018". Il contributo mensile, al netto dello sgravio, scende quindi a 54,84 euro, di cui 0,41 euro base e 54,43 euro adeguamento.

Contributo di maternità per pescatrici autonome

Viene richiamata l’estensione del diritto all’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, già illustrata con la circolare n. 130/2013. A copertura degli oneri derivanti dal beneficio, l’articolo 82, comma 1-bis, del d.lgs. n. 151/2001 prevede un contributo a carico di ciascun iscritto al fondo di cui all’articolo 12, comma 3, della legge n. 250/1958, pari a quello dovuto dagli iscritti IVS delle gestioni coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali. Per il 2018 tale contributo è pari a 0,62 euro mensili e viene riscosso congiuntamente al contributo IVS.

Modalità e termini di versamento

Restano invariate le modalità di versamento: il contributo deve essere pagato in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ogni mese. L’Istituto invierà agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per il 2018. Non viene invece inviato il modello F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA, in applicazione dell’articolo 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 e del D.P.C.M. 4 ottobre 2006.

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