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Circolare

Circolare numero 46 del 14-03-2018

Dal 1° gennaio 2018 viene riconosciuto ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, che hanno svolto operazioni di bonifica dall’amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione individuale contro l'esposizione alle fibre di amianto, il medesimo beneficio previdenziale previsto per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257. INDICE 1. Premessa 2. Normativa di riferimento 3. Destinatari 4. Beneficio 5. Domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio 5.1. Esame preliminare delle istanze a cura delle Strutture territoriali dell’INPS 5.2. Rilascio della certificazione tecnica da parte dell’INAIL 5.3. Monitoraggio 5.4 Certificazione del diritto a pensione 6. Domanda di accesso al beneficio e decorrenza dei trattamenti pensionistici 7. Modalità di trasmissione delle domande 8. Gestione delle domande presentate ai sensi dell’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione della modifica introdotta dalla legge di bilancio 2018 all’originario beneficio previsto per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario esposti alle polveri di amianto durante le operazioni di bonifica del tetto. Vengono indicati i destinatari, la misura del beneficio, la procedura per la domanda, il ruolo istruttorio di INPS e INAIL, i limiti di spesa e le regole sulla decorrenza dei trattamenti. La circolare disciplina anche il riesame delle domande e la gestione delle istanze già presentate ai sensi della precedente normativa.

Istruzioni INPS sul beneficio pensionistico per i lavoratori della produzione di materiale rotabile ferroviario esposti all’amianto

Beneficio pensionistico per i lavoratori della produzione di materiale rotabile ferroviario esposti all’amianto

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione della modifica introdotta dall’articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario impiegati nei siti produttivi durante operazioni di bonifica dall’amianto realizzate mediante sostituzione del tetto.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina si innesta sull’articolo 1, comma 277, della legge n. 208/2015, come modificato dalla legge di bilancio 2018, e si coordina con l’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992, richiamato dalla norma. Tale disposizione prevede, ai fini pensionistici, la moltiplicazione per il coefficiente 1,5 dei periodi di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL, quando superano i dieci anni.

Destinatari e condizioni di accesso

I destinatari sono i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che abbiano:

  • prestato attività nel sito produttivo senza adeguati dispositivi di protezione contro l’esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica effettuate mediante sostituzione del tetto;
  • svolto tale attività sotto copertura dell’assicurazione obbligatoria INAIL contro infortuni e malattie professionali;
  • non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.

La circolare specifica inoltre che, nell’ambito del settore rilevante, è compresa anche l’attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, individuata dal codice ATECO 2007 33.17.00 e dai c.s.c. 10668 o 40668.

Misura e limiti del beneficio

Il beneficio consiste nella rivalutazione:

  • del periodo di lavoro corrispondente alla bonifica, come indicato nella certificazione tecnica INAIL;
  • dei dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione che il rapporto di lavoro fosse in continuità al momento delle operazioni.

La maggiorazione è applicata con il coefficiente 1,5. Ai fini della misura del trattamento pensionistico, il beneficio opera esclusivamente sulla quota calcolata secondo il sistema retributivo. Il riconoscimento avviene una sola volta per il medesimo periodo di lavoro e soltanto al momento del pensionamento, entro il limite necessario a maturare il primo diritto utile a pensione.

Domanda di riconoscimento delle condizioni e documentazione necessaria

Per consentire il monitoraggio annuale dei limiti di spesa, gli assicurati devono presentare all’INPS una domanda telematica di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di esecuzione dei lavori di sostituzione del tetto.

La circolare richiama il messaggio INPS n. 696 del 2018, che ha fissato il termine di presentazione, a pena di decadenza, entro e non oltre il 2 marzo 2018. La domanda di pensione può essere presentata contestualmente alla domanda di riconoscimento oppure nelle more della relativa istruttoria.

Istruttoria delle strutture territoriali INPS e certificazione INAIL

Le strutture territoriali INPS effettuano una verifica preliminare delle istanze e respingono quelle presentate da soggetti non legittimati, in particolare dai titolari di pensione diretta o da lavoratori estranei al settore interessato.

Ai fini dell’individuazione delle imprese del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, la circolare richiama specifiche codifiche ATECO 2007 e relativi c.s.c. previdenziali e assistenziali. È richiesta la trasmissione della documentazione idonea a provare:

  • il periodo di bonifica del tetto, mediante piano di lavoro, fatture o altra documentazione con date di inizio e fine dei lavori;
  • la durata dell’attività del lavoratore presso il sito produttivo durante la rimozione del tetto e la continuità del rapporto di lavoro nei dieci anni successivi, mediante libri paga, libri matricola o altra documentazione utile.

Se il datore di lavoro non produce la dichiarazione e la documentazione richieste, l’istanza è rigettata come improcedibile. Completata l’istruttoria, le strutture territoriali trasmettono la domanda e gli atti all’INAIL, che svolge le verifiche e rilascia la certificazione tecnica attestante la sussistenza dei requisiti oppure l’eventuale insussistenza delle condizioni, anche con riferimento ai requisiti previsti dagli articoli 1 e 4 del D.P.R. n. 1124/1965.

Monitoraggio delle risorse e gestione degli accessi

La circolare evidenzia che il beneficio opera entro i limiti delle risorse stanziate. L’INPS deve quindi monitorare le domande e gli oneri connessi tenendo conto:

  • della data di perfezionamento dei requisiti pensionistici;
  • dell’onere annuo derivante dall’anticipo pensionistico e dall’eventuale incremento di misura;
  • della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Se l’onere, anche in via prospettica, supera lo stanziamento disponibile, l’Istituto individua i soggetti esclusi nell’anno di riferimento e differisce la decorrenza del pensionamento sulla base dei criteri previsti, al fine di non superare la capienza finanziaria annuale.

Esiti della certificazione del diritto a pensione e riesame

All’esito del monitoraggio, l’INPS comunica all’interessato:

  • l’accoglimento con indicazione della prima decorrenza utile, se vi sono requisiti e copertura finanziaria;
  • l’accoglimento con differimento della decorrenza, se i requisiti sussistono ma la copertura è insufficiente, con successiva comunicazione della prima data utile;
  • il rigetto, se mancano requisiti o condizioni o se l’INAIL certifica negativamente.

Contro il provvedimento di rigetto è possibile chiedere riesame alla struttura territoriale entro 30 giorni dalla ricezione.

Domanda di pensione e decorrenza del trattamento

La domanda di accesso al beneficio, che coincide con la domanda di pensione, va presentata all’INPS in via telematica. Se le condizioni sono riconosciute, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Le strutture territoriali, quando la domanda di pensione è presentata in attesa dell’istruttoria sul riconoscimento delle condizioni, non devono adottare provvedimenti di reiezione ma mantenere l’istanza in evidenza per la successiva liquidazione.

In ogni caso, i trattamenti pensionistici riconosciuti non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.

Gestione delle domande già presentate ai sensi della disciplina precedente

La circolare dispone il riesame d’ufficio delle domande già presentate ai sensi dell’articolo 1, comma 277, della legge n. 208/2015, quando risulti la certificazione del datore di lavoro sull’attività svolta per l’intero periodo di bonifica e la certificazione tecnica positiva INAIL, purché il richiedente non sia già titolare di pensione diretta.

Anche per queste istanze, qualora sussistano tutte le condizioni previste dalla nuova disciplina, la decorrenza dell’eventuale trattamento pensionistico non può essere anteriore al 1° febbraio 2018.

Punti principali

Quadro normativo e oggetto dell’intervento

La circolare applica l’articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha modificato l’articolo 1, comma 277, della legge n. 208/2015. La disposizione riconosce specifici benefici previdenziali ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che, durante le operazioni di bonifica dall’amianto realizzate mediante sostituzione del tetto, abbiano prestato attività nel sito produttivo senza adeguati dispositivi di protezione. Il beneficio si collega all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e alle modalità attuative del decreto interministeriale 12 maggio 2016.

Destinatari e requisiti soggettivi

Sono destinatari i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che: abbiano prestato attività nel sito produttivo durante i lavori di sostituzione del tetto con bonifica dall’amianto; siano stati soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL contro infortuni e malattie professionali; non siano titolari di trattamento pensionistico diretto. La circolare precisa inoltre che, ai fini del diritto, rientra nel settore anche l’attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, identificata dal codice ATECO 2007 33.17.00 e dai corrispondenti c.s.c. 10668 o 40668.

Misura del beneficio previdenziale

Il beneficio consiste nella rivalutazione del periodo di lavoro corrispondente alla bonifica e dei dieci anni successivi al termine dei lavori, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento della bonifica. La maggiorazione è pari al coefficiente 1,5 previsto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992. Ai fini della misura, il beneficio incide esclusivamente sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo. Il riconoscimento avviene una sola volta per il medesimo periodo di lavoro e all’atto del pensionamento, entro il limite necessario a maturare il primo diritto utile a pensione.

Domanda di riconoscimento delle condizioni e documentazione

Per consentire il monitoraggio dei limiti di spesa, l’assicurato deve presentare all’INPS una domanda telematica di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo dei lavori di sostituzione del tetto. La circolare richiama il messaggio n. 696/2018, che ha fissato il termine di presentazione, a pena di decadenza, al 2 marzo 2018. La domanda di pensione può essere presentata contestualmente o nelle more dell’istruttoria della domanda di riconoscimento.

Istruttoria INPS e certificazione tecnica INAIL

Le strutture territoriali INPS effettuano un esame preliminare e rigettano le istanze dei titolari di pensione diretta o dei lavoratori non appartenenti al settore interessato. Ai fini dell’istruttoria, rilevano specifici codici ATECO 2007 e c.s.c. indicati nella circolare. Per il rilascio della certificazione tecnica, l’INPS acquisisce dal datore di lavoro la documentazione sul periodo di bonifica e sulla presenza del lavoratore, inclusi piano di lavoro, fatture, libri paga, libri matricola e ogni altro elemento utile a dimostrare le date di inizio e fine dei lavori e la continuità del rapporto. In assenza della documentazione richiesta, l’istanza è rigettata perché improcedibile. L’INAIL svolge le verifiche e trasmette all’INPS la certificazione tecnica positiva o negativa.

Monitoraggio delle risorse e limiti di spesa

Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate da un apposito fondo e l’INPS deve monitorare annualmente gli accessi. Il monitoraggio avviene considerando la data di perfezionamento dei requisiti pensionistici, l’onere annuo connesso all’anticipo pensionistico o all’incremento della prestazione e la data di presentazione della domanda. Se l’onere, anche prospettico, supera lo stanziamento disponibile, l’Istituto individua i soggetti esclusi nell’anno di riferimento e posticipa la decorrenza del pensionamento secondo i criteri indicati.

Esiti della domanda e decorrenza della pensione

All’esito del monitoraggio, l’INPS comunica l’accoglimento con decorrenza immediata utile, l’accoglimento con differimento della decorrenza per insufficiente copertura finanziaria, oppure il rigetto per mancanza dei requisiti o per certificazione INAIL negativa. Avverso il rigetto è possibile chiedere riesame alla struttura territoriale entro 30 giorni. La domanda di pensione è presentata all’INPS e, in caso di accoglimento, il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda; tuttavia, i trattamenti riconosciuti in base alla circolare non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.

Gestione delle domande già presentate in base alla disciplina previgente

Le strutture territoriali devono riesaminare d’ufficio le domande presentate ai sensi dell’articolo 1, comma 277, della legge n. 208/2015, se il datore di lavoro ha certificato l’attività svolta durante l’intero periodo di bonifica e l’INAIL ha rilasciato certificazione tecnica positiva, purché il richiedente non sia già titolare di trattamento pensionistico. Anche in tali casi, la decorrenza dell’eventuale pensione non può essere anteriore al 1° febbraio 2018.

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