Circolare numero 42 del 08-03-2018
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP) dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti. INDICE 1. Modalità di riscossione 2. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa 3. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa 4. Costi 5. Clausola di salvaguardia 6. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 7. Durata e recesso 8. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 12 gennaio 2018 tra INPS e FISALP per la riscossione, tramite F24, dei contributi associativi degli artigiani e commercianti iscritti. Vengono disciplinate le modalità di adesione e revoca delle deleghe, i termini di trasmissione delle deleghe, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e protezione dati, la durata della convenzione e le relative istruzioni contabili. Sono inoltre istituiti specifici conti per la rilevazione e la ripartizione degli importi riscossi.
Convenzione INPS-FISALP per la riscossione dei contributi associativi degli iscritti
Convenzione INPS-FISALP per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà conto della convenzione stipulata il 12 gennaio 2018 tra INPS e Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati (FISALP), fondata sullo schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015. L’accordo disciplina la riscossione, da parte dell’INPS, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Modalità di riscossione
L’INPS provvede alla riscossione del contributo associativo insieme ai contributi obbligatori in cifra fissa trimestrale, secondo le modalità e la periodicità previste dall’articolo 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche e integrazioni. Sull’avviso di pagamento messo a disposizione dei contribuenti sono indicati l’ammontare della quota associativa e l’associazione destinataria.
Le relative informazioni sono consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni:
- "Posizione Assicurativa" > "Dati del modello F24"
- "Comunicazione bidirezionale" > "Modelli F24"
La circolare precisa che la riscossione congiunta con i contributi obbligatori non modifica la natura volontaria del contributo associativo; ne consegue che l’INPS non è tenuto ad alcuna esazione coattiva del contributo stesso.
Gestione delle deleghe alla riscossione
La FISALP, sotto la propria responsabilità, trasmette all’INPS - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi i flussi telematici con i dati identificativi dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione del contributo sulla base delle deleghe ricevute. Deve inoltre inviare i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta revoca della delega alle seguenti date:
- 30 settembre e 15 novembre dell’anno precedente;
- 18 gennaio e 12 febbraio dell’anno stesso.
Parallelamente, l’associazione presenta alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe alla riscossione, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e corredata da copia di un documento di identità valido, entro le seguenti scadenze:
- 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente;
- 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno stesso.
La delega presentata dopo il 19 febbraio produce effetti per l’INPS dal successivo anno. Se nel corso dell’anno pervengono all’INPS due o più deleghe riferite a due o più associazioni sindacali distinte, nessuna di esse è presa in considerazione ai fini della riscossione.
La Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi rende disponibili alle strutture territoriali i contenuti dei flussi telematici, affinché possano procedere alla convalida delle deleghe dei singoli associati. L’INPS declina ogni responsabilità nei casi in cui i flussi o le deleghe non trovino riscontro nei propri archivi.
Revoca della delega
La circolare ribadisce che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra associato e associazione; pertanto, ogni comunicazione inerente a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dal singolo associato la revoca della delega alla riscossione della quota associativa, procede alla sua acquisizione in procedura e ne dà contestuale comunicazione all’associazione interessata tramite posta elettronica certificata. La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile. Resta salva l’ipotesi in cui, prima di tale tariffazione, lo stesso associato comunichi la revoca della revoca già presentata; in questo caso l’INPS informa tempestivamente l’associazione.
Costi della convenzione
I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e commercianti, già attualizzati per l’anno 2017 con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono i seguenti:
- € 2,57 per la gestione della nuova delega sindacale ed emissione code line, importo una tantum annuale;
- € 2,35 per la gestione della revoca della delega sindacale;
- € 0,24 per la gestione del singolo modello F24.
Le variazioni annuali dei costi saranno oggetto di apposita comunicazione scritta; successivamente a tale comunicazione, l’associazione potrà esercitare il recesso entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti delle imprese aderenti all’associazione e dei terzi derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate sulle somme oggetto della convenzione, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data della stipula.
L’INPS è inoltre estraneo ai rapporti tra associati e associazione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale. L’associazione si impegna a rimborsare all’Istituto, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute qualora l’INPS sia convenuto o chiamato in giudizio in controversie connesse a tali rapporti; le spese sono quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico se sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure se l’associazione perda i requisiti di legge richiesti per la convenzione o intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza di richiesta, la convenzione perde efficacia alla scadenza senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Resta comunque salva la facoltà di recesso per entrambe le parti, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto.
La circolare indica anche la sede della FISALP in Via Benvenuto Grafeo n. 14, Salerno (SA).
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e commercianti versati congiuntamente ai contributi obbligatori tramite F24 per conto della FISALP, è istituito il conto GPA25669, destinato all’imputazione dei contributi associativi riscossi.
Sono inoltre istituiti i seguenti conti:
- GPA35669, per l’accreditamento alla FISALP dei contributi associativi riscossi per suo conto;
- GPA11669, per la rilevazione del debito verso la FISALP per i contributi associativi riscossi per suo conto.
I conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni; la Direzione Generale cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione. Nell’allegato n. 2 sono riportate le denominazioni dei conti istituiti.
Punti principali
Modalità di riscossione
L’INPS riscuote il contributo associativo, per le associazioni in regola con gli obblighi contributivi, unitamente ai contributi in cifra fissa trimestrale e con le stesse modalità e periodicità previste dalla legge n. 233/1990. Nell’avviso di pagamento sono evidenziati l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria. Le informazioni sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo, per cui l’INPS non ha alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe
La FISALP invia all’INPS i flussi telematici con i dati dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione, oltre ai nominativi di coloro per i quali è intervenuta revoca della delega nelle date indicate dalla convenzione. Le deleghe devono essere presentate anche alla struttura territoriale INPS competente, singolarmente sottoscritte e corredate da documento di identità, entro precise scadenze annuali. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti solo dall’anno successivo. Se l’INPS riceve, nello stesso anno, più deleghe a favore di associazioni sindacali diverse, nessuna viene considerata ai fini della riscossione. La convalida avviene tramite le strutture territoriali sulla base dei flussi resi disponibili dalla Direzione centrale, senza responsabilità dell’INPS in caso di non corrispondenza con gli archivi.
Revoca della delega
Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e associazione; le comunicazioni relative devono quindi essere indirizzate all’associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega, la registra e la comunica all’associazione via PEC. La revoca produce effetti dalla prima tariffazione utile, salvo che prima di tale tariffazione l’associato comunichi la revoca della revoca; in tal caso l’INPS informa tempestivamente l’associazione.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione, già attualizzati per il 2017 con Determinazione presidenziale n. 55/2017, per la convenzione in oggetto sono fissati in: € 2,57 per la gestione della nuova delega sindacale ed emissione code line (una tantum annuale); € 2,35 per la gestione della revoca della delega; € 0,24 per la gestione del singolo modello F24. Le variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto e, dopo tale comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da qualsiasi responsabilità verso le imprese aderenti, i terzi e in particolare in caso di pignoramento presso terzi relativo alle somme oggetto della convenzione, anche se già in corso o già eseguito alla data di stipula. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e associazione, inclusi quelli relativi a eventuali restituzioni di somme versate per contributi di assistenza contrattuale. L’associazione deve rimborsare all’INPS le spese sostenute se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti associativi. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sulla legittimità dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per nuove disposizioni normative; può inoltre recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti con comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione richiesta. Viene inoltre indicata la sede della FISALP in Via Benvenuto Grafeo n. 14, Salerno.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi riscossi tramite F24 per conto della FISALP è istituito il conto GPA25669. Sono inoltre istituiti i conti GPA35669, per l’accreditamento alla FISALP delle somme riscosse, e GPA11669, per la rilevazione del debito verso l’associazione. I conti sono movimentati dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici e dalla Direzione Generale, che cura i rapporti finanziari con l’associazione; le denominazioni dei conti sono riportate nell’allegato n. 2.
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