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Circolare

Circolare numero 45 del 09-03-2018

La circolare individua l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli enti che in forza di disposizioni normative svolgono funzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, assoggettati al controllo ed al finanziamento pubblico, tra cui quelli disciplinati dai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96. Vengono individuate, inoltre, le disposizioni normative in merito agli obblighi contributivi dei professionisti che svolgono attività libero professionale e vengono fornite indicazioni in merito alle istanze di trasferimento della contribuzione indebitamente versata. Indice: Premessa Il trasferimento dei contributi erroneamente versati ad ente diverso da quello creditore La nozione di ente previdenziale L’obbligo contributivo La domanda di trasferimento diretto di contribuzione indebitamente versata all’INPS

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quando sia possibile il trasferimento diretto dei contributi previdenziali versati per errore a un ente diverso da quello effettivamente creditore, richiamando il principio di effetto liberatorio per il contribuente in buona fede. Estende l’ambito applicativo anche alle Casse privatizzate e riepiloga gli obblighi contributivi dei professionisti, dei pensionati delle Casse e dei parasubordinati, precisando chi può presentare l’istanza e quali contributi possono essere trasferiti. Vengono inoltre indicati i dati essenziali da inserire nella domanda telematica, da presentare con il modello che sarà reso noto con successivo messaggio.

Trasferimento diretto dei contributi previdenziali versati erroneamente a un ente diverso dal creditore effettivo

Trasferimento diretto dei contributi previdenziali versati per errore a ente diverso

La circolare ricostruisce il quadro normativo e operativo relativo al trasferimento diretto dei contributi previdenziali indebitamente versati a un ente diverso da quello effettivamente creditore. L’obiettivo è semplificare la correzione dell’errore contributivo, evitando al contribuente l’onere di richiedere un rimborso e poi effettuare un nuovo versamento, con possibili conseguenze sanzionatorie.

Quadro normativo e principio di effetto liberatorio

La base normativa è individuata nell’art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che attribuisce efficacia liberatoria al pagamento effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso dal creditore effettivo. In tal caso, l’ente che ha incassato le somme deve trasferirle all’ente titolare della contribuzione, senza aggravio di interessi.

La circolare richiama inoltre le precedenti istruzioni dell’Istituto in materia di rimborsi alla Gestione separata, contenute nelle circolari n. 83 del 28 marzo 1997 e n. 193 del 1998. Tali documenti avevano già distinto le diverse ipotesi di contribuzione indebita e individuato i soggetti legittimati a presentare domanda di rimborso o ripetizione dell’indebito, con particolare riferimento al superamento del massimale e alle ipotesi di contribuzione indebita generica.

Condizioni per il trasferimento diretto

Il trasferimento diretto è ammesso quando ricorrono congiuntamente alcune condizioni:

  • il versamento è stato effettuato erroneamente a favore di un ente diverso da quello legittimato a riceverlo;
  • il contributo ha natura previdenziale;
  • il contributo è certo;
  • il debitore era in buona fede, cioè convinto di adempiere verso il soggetto che appariva creditore.

La norma viene considerata applicabile anche nei casi in cui, per effetto di una disposizione normativa o di un orientamento giurisprudenziale, sia venuta meno la titolarità della riscossione in capo all’ente presso cui il pagamento è stato eseguito.

Ambito soggettivo: enti previdenziali e Casse privatizzate

La circolare affronta il tema della nozione di ente previdenziale, osservando che il riferimento testuale dell’art. 116, comma 20, alla contribuzione versata a un ente previdenziale pubblico avrebbe potuto far ritenere esclusi gli enti privatizzati ai sensi dei d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996.

Tuttavia, viene richiamata la giurisprudenza di legittimità e amministrativa secondo cui, ai fini dell’applicazione della norma, non rileva la natura pubblica o privata dell’ente, bensì la natura dell’attività svolta, che nel caso di specie è l’assicurazione obbligatoria. In questa prospettiva, la circolare ritiene che tutti gli enti che svolgono funzioni di previdenza e assistenza obbligatoria, soggetti a controllo e finanziamento pubblico, debbano rientrare nell’ambito applicativo del meccanismo di trasferimento diretto.

Ne discende che il trasferimento è possibile sia dalla contribuzione indebitamente versata all’INPS verso le Casse professionali, sia in senso inverso. Le Casse interessate possono stipulare apposite convenzioni con l’INPS per disciplinare le modalità operative dei trasferimenti.

Obbligo contributivo dei professionisti

La circolare riepiloga poi le regole sull’obbligo contributivo dei professionisti verso la Gestione separata INPS e verso le rispettive Casse di categoria.

Per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, l’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 prevede l’iscrizione alla Gestione separata. Il D.M. n. 281/1996 stabilisce che non sono soggetti a tale contribuzione i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.

Di conseguenza, i liberi professionisti devono versare alla Gestione separata solo i redditi professionali non assoggettati a contribuzione obbligatoria presso la Cassa di appartenenza. Rientrano nel campo di applicazione della disciplina anche i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibile ad Albi professionali, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo alla Cassa oppure hanno esercitato facoltà statutarie o regolamentari di non iscrizione o non contribuzione.

La circolare richiama, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi già evidenziate in sede di operazione Poseidone:

  • presenza di altra copertura contributiva contestuale all’attività professionale, con esclusione del contributo soggettivo da parte della Cassa;
  • facoltà di non contribuzione in caso di contemporanea iscrizione presso altra Cassa previdenziale obbligatoria;
  • facoltà di iscrizione alla Cassa nel caso di praticanti abilitati.

Inoltre, l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, è richiamato come norma di interpretazione autentica della disciplina: sono obbligati alla Gestione separata i professionisti che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo non subordinata a iscrizione ad apposito Albo, oppure, se iscritti, quando il reddito prodotto non è assoggettato a contribuzione obbligatoria presso la Cassa di appartenenza secondo statuto o regolamento.

Pensionati delle Casse professionali

Per effetto dell’art. 18, comma 11, del d.l. n. 98/2011, i professionisti titolari di pensione erogata da una Cassa professionale privata, se continuano a svolgere l’attività professionale soggetta a iscrizione all’Albo, sono tenuti dal 1° gennaio 2012 al versamento del contributo soggettivo minimo previsto dallo statuto o regolamento della Cassa adeguato alla normativa. Tali soggetti restano invece esclusi dall’obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata.

Parasubordinati e contributi alla Cassa di appartenenza

La circolare precisa che i professionisti per i quali l’iscrizione all’Albo e alla Cassa di cui al d.lgs. n. 103/1996 è obbligatoria devono versare la contribuzione alla propria Cassa anche sui redditi di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, nonché su eventuali ulteriori redditi, secondo quanto stabilito dal rispettivo regolamento.

Poiché tali soggetti risultano obbligatoriamente iscritti alla Cassa di appartenenza, eventuali contributi versati dal committente alla Gestione separata possono essere trasferiti direttamente all’ente corretto ai sensi dell’art. 116, comma 20, della legge n. 388/2000.

Domanda di trasferimento diretto: soggetti legittimati, oggetto e modalità

L’istanza di trasferimento della contribuzione indebitamente versata all’INPS può essere presentata:

  • dal professionista;
  • dal collaboratore;
  • direttamente dall’ente previdenziale, a seguito di accertamento d’ufficio o di sentenza.

Il trasferimento ha ad oggetto tutta la contribuzione previdenziale indebitamente versata all’INPS, con esclusione della contribuzione assistenziale. La circolare precisa che il meccanismo opera a prescindere dal periodo assicurativo e dalla data dei versamenti, fatta salva la contribuzione riferita a periodi anteriori all’iscrizione all’Albo professionale.

Gli enti previdenziali privati devono poi attivare le procedure per l’eventuale restituzione delle somme indebite eccedenti gli importi dovuti.

La domanda dovrà essere presentata online con il modello specifico, la cui pubblicazione sarà comunicata con successivo messaggio. Nell’istanza dovranno essere indicati:

  • il periodo di riferimento;
  • la motivazione della richiesta;
  • l’ente destinatario della contribuzione;
  • l’importo del contributo da trasferire.

Il trasferimento diretto è ammesso esclusivamente nei confronti degli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

Punti principali

Principio generale e precedenti istruzioni sul rimborso

La legge n. 388/2000, art. 116, comma 20, prevede che il pagamento in buona fede della contribuzione previdenziale a un ente pubblico diverso da quello creditore abbia effetto liberatorio per il contribuente, con obbligo per l’ente ricevente di trasferire le somme all’ente titolare senza interessi. La circolare richiama le precedenti istruzioni sulla Gestione separata (circolari n. 83/1997 e n. 193/1998) e distingue tra ipotesi di contribuzione indebitamente versata per massimale superato e contribuzione indebita generica, individuando i soggetti legittimati a chiedere il rimborso.

Ambito di applicazione del trasferimento diretto

Il trasferimento diretto si applica quando i contributi sono stati versati erroneamente a un ente previdenziale pubblico diverso da quello legittimato a riceverli, purché il contributo sia previdenziale, certo e il debitore abbia agito in buona fede, cioè convinto di adempiere verso il creditore apparente. La norma si applica anche se, per effetto di una disposizione normativa o di un orientamento giurisprudenziale, sia venuta meno la titolarità della riscossione in capo all’ente che ha ricevuto il pagamento.

Nozione di ente previdenziale e inclusione delle Casse privatizzate

In base all’orientamento giurisprudenziale richiamato, la natura pubblica o privata dell’ente è irrilevante rispetto all’art. 116, comma 20, se l’attività svolta è quella di assicurazione obbligatoria. La circolare ritiene quindi applicabile il trasferimento diretto anche alle Casse privatizzate ex d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996, essendo enti che svolgono previdenza e assistenza obbligatoria sotto controllo e finanziamento pubblico. È conseguentemente possibile il trasferimento diretto della contribuzione indebitamente versata all’INPS e dovuta alle Casse, e viceversa, anche tramite apposite convenzioni operative.

Obblighi contributivi dei professionisti

Per i professionisti iscritti ad Albi, l’obbligo verso la Gestione separata INPS sussiste per i redditi professionali non assoggettati ad altra contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Cassa di categoria. Sono richiamate diverse ipotesi in cui la Cassa non richiede il contributo soggettivo o consente la non contribuzione/iscrizione, ad esempio per altra copertura contributiva, per contemporanea iscrizione ad altra Cassa o per praticanti abilitati. È richiamata inoltre l’interpretazione autentica dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, secondo cui l’obbligo verso la Gestione separata sussiste per attività professionali non subordinate ad Albo oppure per i redditi sui quali la Cassa non calcola contribuzione obbligatoria.

Pensionati delle Casse professionali e parasubordinati

I professionisti titolari di pensione della Cassa privata, se continuano a svolgere attività professionale soggetta a iscrizione all’Albo, dal 1° gennaio 2012 devono versare il contributo soggettivo minimo previsto dalla Cassa e restano esclusi dall’obbligo verso la Gestione separata. Per i professionisti che svolgono attività per le quali l’iscrizione all’Albo e alla Cassa ex d.lgs. n. 103/1996 è obbligatoria, la contribuzione deve essere versata alla propria Cassa anche per i redditi di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR; se il committente ha versato somme alla Gestione separata, queste possono essere trasferite diretto all’ente competente.

Domanda di trasferimento diretto e contenuto minimo

L’istanza può essere presentata dal professionista, dal collaboratore oppure direttamente dall’ente previdenziale, a seguito di accertamento d’ufficio o di sentenza. Il trasferimento riguarda tutta la contribuzione previdenziale indebitamente versata all’INPS, esclusa quella assistenziale, indipendentemente dal periodo assicurativo e dalla data dei versamenti, salvo i contributi riferiti a periodi anteriori all’iscrizione all’Albo professionale. La domanda deve essere presentata online con il modello specifico e indicare periodo di riferimento, motivazione, ente destinatario e importo da trasferire; il trasferimento è ammesso solo verso enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

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