Parere del Garante n. 334 del 20/10/2022
Parere sullo schema di decreto del MEF – Ragioniere generale dello Stato, di modifica dei decreti del MEF – Ragioniere generale dello Stato 16 settembre 2016 e 19 ottobre 2020, per l’adeguamento delle specifiche tecniche e delle modalità operative relative all’acquisizione dei dati relativi agli esercenti l’arte ausiliaria di ottico - 20 ottobre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina uno schema di decreto del MEF - Ragioniere generale dello Stato che aggiorna la disciplina tecnica e operativa del Sistema Tessera sanitaria, con particolare riferimento ai dati trasmessi dagli esercenti l’arte ausiliaria di ottico. La modifica si inserisce nel quadro della dichiarazione dei redditi precompilata e dell’accesso/consultazione dei dati sanitari da parte dei cittadini e dei professionisti abilitati. L’Autorità rileva che l’intervento si limita ad adeguare i flussi e le verifiche alle novità normative, senza incidere sulle garanzie già valutate in precedenza, e conclude per il parere favorevole.
Parere favorevole sullo schema di decreto MEF-RGS che modifica i decreti 16 settembre 2016 e 19 ottobre 2020 per adeguare le specifiche tecniche e le modalità operative di acquisizione dei dati degli esercenti l’arte ausiliaria di ottico nel Sistema TS.
Parere sullo schema di decreto MEF-RGS per l’adeguamento del Sistema TS relativo agli ottici
Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioniere generale dello Stato, volto a modificare i decreti del 16 settembre 2016 e del 19 ottobre 2020. L’intervento riguarda l’adeguamento delle specifiche tecniche e delle modalità operative per l’acquisizione e la trasmissione dei dati degli esercenti l’arte ausiliaria di ottico nel Sistema Tessera sanitaria, in relazione alla dichiarazione dei redditi precompilata.
Contesto normativo di riferimento
Il parere si colloca nel sistema delineato dal d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, in particolare dall’art. 3, commi 3 e 4, che disciplina la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate. Il Garante richiama anche il comma 3-bis del medesimo articolo, che consente a tutti i cittadini la consultazione dei dati delle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema TS mediante i servizi telematici disponibili. Sono inoltre richiamati il GDPR e il Codice privacy.
Precedenti interventi già valutati dall’Autorità
L’Autorità ricorda i precedenti decreti ministeriali e i relativi pareri favorevoli già resi: il decreto MEF 1° settembre 2016, i decreti 31 luglio 2015, 16 settembre 2016 e 27 aprile 2018, nonché il decreto 19 ottobre 2020, tutti concernenti la trasmissione dei dati sanitari e veterinarî al Sistema TS, l’elaborazione della dichiarazione precompilata, la consultazione da parte del cittadino e, da ultimo, l’adeguamento del tracciato del Sistema TS con riferimento alla tracciabilità dei pagamenti e ai dati fiscali di corrispettivi e fatture. Il Garante richiama inoltre il proprio precedente parere favorevole del 10 giugno 2021 sul decreto MEF 16 luglio 2021, relativo ai professionisti sanitari iscritti agli albi e agli elenchi speciali ad esaurimento.
Contenuto delle modifiche allo schema di decreto
Lo schema di decreto sottoposto a parere interviene su due atti preesistenti.
Modifiche al decreto 19 ottobre 2020
Nel modificare l’art. 2 del decreto del 19 ottobre 2020:
- sostituisce integralmente l’allegato A contenente il Disciplinare tecnico per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS;
- introduce la CIE tra le modalità di accesso dell’assistito al Sistema TS per la consultazione dei dati sulle spese sanitarie;
- consente la consultazione dei dati trasmessi al Sistema TS anche ai professionisti sanitari iscritti agli albi e agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al decreto MEF 16 luglio 2021.
Modifiche al decreto 16 settembre 2016
Nel modificare l’art. 3 del decreto del 16 settembre 2016:
- aggiorna la definizione di “ottici fabbricanti” riferita agli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
- armonizza le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS con il decreto del 19 ottobre 2020;
- specifica che, per le verifiche sulle richieste di credenziali di accesso al Sistema TS, dal 1° ottobre 2022 il Sistema acquisisce dall’Agenzia delle entrate l’informazione puntuale che gli esercenti risultino registrati in Anagrafe Tributaria con il codice Ateco 2007 47.78.20, “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.
Valutazione del Garante
Secondo il Garante, lo schema di decreto si limita ad adeguare le specifiche tecniche e le modalità operative dei flussi di dati relativi alle spese sanitarie alle novità introdotte con riguardo alla posizione degli esercenti l’arte ausiliaria di ottico. L’Autorità rileva che tali adeguamenti non incidono sulle garanzie già esaminate e mantengono inalterate le tutele per gli interessati.
Esito del parere
Il Garante ritiene che l’intervento sia conforme ai principi di cui agli artt. 5 e 25 del GDPR, in particolare sotto il profilo della minimizzazione, dell’adeguatezza delle modalità di trattamento e della protezione dei dati fin dalla progettazione. Ne consegue un parere favorevole sullo schema di decreto del MEF-RGS di modifica dei decreti del 16 settembre 2016 e del 19 ottobre 2020.
Punti principali
Oggetto del parere e quadro normativo richiamato
Il Garante esprime il parere, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del GDPR, sullo schema di decreto del MEF-RGS che modifica i decreti del 16 settembre 2016 e del 19 ottobre 2020. Il contesto è quello della trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, nel quadro del d.lgs. 175/2014 e del Codice privacy.
Contenuto delle modifiche allo schema di decreto
Lo schema sostituisce integralmente l’allegato A del decreto 19 ottobre 2020, introduce la CIE tra le modalità di accesso dell’assistito al Sistema TS per la consultazione dei dati sulle spese sanitarie e consente la consultazione anche ai professionisti sanitari iscritti agli albi e agli elenchi speciali ad esaurimento previsti dal decreto MEF 16 luglio 2021. Inoltre, modifica il decreto 16 settembre 2016 aggiornando la definizione di "ottici fabbricanti", armonizzando le modalità di trasmissione dei dati e precisando le verifiche sulle credenziali di accesso per gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico.
Trattamento dei dati degli esercenti l’arte ausiliaria di ottico
Per le verifiche ministeriali sulle richieste di credenziali, dal 1° ottobre 2022 il Sistema TS acquisisce dall’Agenzia delle entrate l’informazione puntuale che gli esercenti risultino registrati in Anagrafe Tributaria con codice attività Ateco 2007 47.78.20, relativo al commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia. La finalità è assicurare l’allineamento delle modalità operative alla disciplina aggiornata della categoria professionale coinvolta.
Valutazione del Garante e esito
Il Garante osserva che lo schema si limita ad adeguare specifiche tecniche e modalità operative del flusso dei dati sanitari alle novità riguardanti gli ottici, senza alterare le garanzie a tutela degli interessati già vagliate in precedenza. Ritiene quindi rispettati i principi di cui agli artt. 5 e 25 del GDPR e rende parere favorevole sullo schema di decreto.
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