Parere del Garante n. 357 del 24/10/2022
Parere su istanza di accesso civico - 24 ottobre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante si pronuncia, su richiesta del RPCT del Comune di Taranto, nell’ambito di un riesame ex art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013 relativo a un’istanza di accesso civico generalizzato sui dati e documenti concernenti l’attività del centro antiviolenza donne per gli anni 2018-2022. Il parere richiama la necessità di valutare non solo il profilo privacy, ma anche gli ulteriori limiti all’accesso civico connessi alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla conduzione di indagini e perseguimento dei reati. Per la parte attinente alla protezione dei dati personali, il Garante invita l’amministrazione a svolgere una valutazione concreta e a motivare in modo congruo e completo l’eventuale accoglimento o diniego, tenendo conto della particolare delicatezza dei dati, della tutela della riservatezza e dell’anonimato delle persone coinvolte e della natura pubblica dei dati eventualmente ostensibili.
Parere su istanza di accesso civico generalizzato del Comune di Taranto relativa ai dati e documenti sull’attività del centro antiviolenza donne (anni 2018-2022)
Parere su istanza di accesso civico relativa al centro antiviolenza del Comune di Taranto
Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta del RPCT del Comune di Taranto in un procedimento di riesame di un’istanza di accesso civico generalizzato concernente dati e documenti sull’attività del centro antiviolenza donne per gli anni 2018-2022. Il parere viene reso nel quadro della disciplina sull’accesso civico e della tutela dei dati personali ai sensi del GDPR e del Codice privacy.
Contesto procedimentale
Dagli atti emerge che l’istanza di accesso civico generalizzato riguardava "dati e documenti detenuti dal Comune di Taranto" relativi all’attività del centro antiviolenza, con particolare riferimento a:
- attività di rendicontazione;
- avvocati e responsabili legali coinvolti;
- attività giudiziaria.
L’amministrazione non aveva fornito riscontro nel termine di trenta giorni previsto dalla disciplina applicabile; per questo il richiedente ha presentato richiesta di riesame al RPCT. Quest’ultimo ha quindi investito il Garante, trasmettendo anche le osservazioni del Comune e l’opposizione dell’associazione convenzionata, qualificata come controinteressata e affidataria, a seguito di gara pubblica, della gestione operativa del centro antiviolenza.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- l’art. 154, comma 1, lett. g), del d.lgs. 196/2003;
- l’art. 5 del d.lgs. 33/2013 sull’accesso civico;
- le Linee guida ANAC adottate d’intesa con il Garante (determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016);
- il provvedimento del Garante n. 521 del 15 dicembre 2016 sull’intesa relativa alle linee guida.
Vengono inoltre richiamate le disposizioni della legge regionale Puglia n. 29/2014 e del regolamento regionale n. 4/2007, che disciplinano centri antiviolenza e case rifugio, ponendo al centro la riservatezza e l’anonimato delle ospiti.
Valutazioni del Garante sui limiti dell’accesso civico
Il parere sottolinea che la vicenda non coinvolge solo la protezione dei dati personali, ma anche altri limiti all’accesso civico previsti dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013, in particolare quelli relativi a:
- sicurezza e ordine pubblico;
- conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento.
Il Garante osserva inoltre che, in base agli atti trasmessi, alcuni dati e documenti richiesti potrebbero non essere nella disponibilità del Comune. Per la parte attinente alla privacy, precisa di non aver preso visione dei documenti non trasmessi dal RPCT e invita quindi l’amministrazione a svolgere una valutazione concreta e puntuale.
Indicazioni operative per l’amministrazione
Il Garante chiede al Comune di Taranto di:
- effettuare le valutazioni richieste dalla disciplina sull’accesso civico;
- adottare un provvedimento motivato in modo "congruo e completo", come indicato al paragrafo 5.3 delle Linee guida ANAC;
- tenere conto della particolare delicatezza dei dati e delle informazioni riferite al centro antiviolenza, anche per il lungo arco temporale considerato;
- valorizzare l’esigenza di proteggere la riservatezza e l’anonimato delle persone coinvolte e delle attività del centro.
Criteri sostanziali per ostensione o diniego
Il parere ricorda che l’accesso civico va escluso nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013. Inoltre, l’ostensione deve essere rifiutata quando possa arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a).
Nel compiere la ponderazione, l’amministrazione deve considerare che i documenti acquisiti tramite accesso civico diventano pubblici e conoscibili da chiunque, con possibilità di uso e riuso, a differenza di quanto avviene nell’accesso documentale ex l. 241/1990. Devono essere valutate anche:
- le ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati;
- la non prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla conoscibilità dei dati da parte di terzi.
Conclusione
Il Garante esprime parere nei termini sopra indicati, senza entrare nel merito dei singoli documenti non trasmessi, ma richiedendo all’amministrazione una valutazione autonoma, completa e motivata dei limiti all’accesso civico, in particolare sotto il profilo della protezione dei dati personali e della tutela degli interessi pubblici coinvolti.
Punti principali
Oggetto della richiesta di parere
Il RPCT del Comune di Taranto ha chiesto il parere del Garante ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, nell’ambito di un procedimento di riesame su una richiesta di accesso civico generalizzato avente ad oggetto dati e documenti relativi all’attività del centro antiviolenza donne negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, con riferimento a rendicontazione, avvocati e responsabili legali coinvolti e attività giudiziaria.
Contesto e ruolo del controinteressato
L’amministrazione non aveva riscontrato l’istanza entro il termine di trenta giorni previsto dalla disciplina sull’accesso civico. Il richiedente ha quindi presentato istanza di riesame al RPCT. Nel procedimento è stata coinvolta anche l’associazione convenzionata con il Comune, individuata come controinteressato, che gestisce per affidamento pubblico le attività operative del centro antiviolenza a supporto di donne sole o con figli vittime di violenza.
Riferimenti normativi e quadro di tutela
Il parere richiama il Regolamento (UE) 2016/679, l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice privacy, l’art. 5 del d.lgs. 33/2013 e le Linee guida ANAC sull’accesso civico. Sono richiamate anche le disposizioni regionali pugliesi che disciplinano centri antiviolenza e case rifugio, sottolineando l’esigenza di riservatezza e anonimato delle ospiti e la collaborazione con servizi sociali, sanitari e forze dell’ordine.
Valutazione sui limiti all’accesso civico
Il Garante osserva che alcuni dei dati e documenti richiesti potrebbero non essere nella disponibilità del Comune. Inoltre, i limiti all’accesso civico non riguardano soltanto la protezione dei dati personali, ma anche la tutela di interessi pubblici quali la sicurezza e l’ordine pubblico e la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 1, lett. a) ed f), d.lgs. 33/2013.
Indicazioni sulla protezione dei dati personali
Con riferimento ai profili privacy, il Garante, non avendo esaminato direttamente i documenti non trasmessi dal RPCT, invita l’amministrazione a compiere le valutazioni necessarie secondo la disciplina di settore e a fornire riscontro con un provvedimento sorretto da motivazione congrua e completa, come richiesto dalle Linee guida ANAC. Viene evidenziata la particolare delicatezza dei dati e delle informazioni relative al centro antiviolenza, anche per l’ampio arco temporale richiesto, e la necessità di tutelare riservatezza e anonimato delle persone e delle attività coinvolte.
Criteri per l’eventuale diniego o ostensione
Il parere ricorda che l’accesso civico va comunque escluso nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge. L’ostensione deve essere rifiutata quando possa arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, tenendo conto della natura pubblica dei documenti ottenuti tramite accesso civico, delle aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla conoscibilità da parte di terzi.
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