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Parere

Parere del Garante n. 318 del 06/10/2022

Parere sullo schema di regolamento d'esecuzione ai sensi dell’art. 18, comma 2, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, recante “Modalità di attuazione del censimento dei gruppi linguistici e misure idonee ad assicurare modalità anonime di rilevazione dei dati in via telematica” - 6 ottobre 2022

Garante Privacy318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di regolamento d’esecuzione della Provincia di Bolzano, adottato ai sensi dell’art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 752/1976, relativo alle modalità di attuazione del censimento dei gruppi linguistici e alle misure per garantire l’anonimato nella rilevazione telematica. Il parere valorizza la separazione dei ruoli tra Comuni, Consorzio dei Comuni e ASTAT, nonché la previsione di misure tecniche e organizzative idonee a impedire la re-identificazione degli interessati. Resta ferma la necessità di esaminare la valutazione d’impatto che sarà trasmessa successivamente, per verificare l’adeguatezza concreta delle misure adottate.

Parere favorevole sullo schema di regolamento della Provincia autonoma di Bolzano per il censimento dei gruppi linguistici e le modalità anonime di rilevazione telematica

Parere sullo schema di regolamento per il censimento dei gruppi linguistici in provincia di Bolzano

Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR, sullo schema di regolamento d’esecuzione della Provincia autonoma di Bolzano adottato in attuazione dell’art. 18, comma 2, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752. L’atto disciplina le modalità di attuazione del censimento dei gruppi linguistici e introduce misure per consentire la rilevazione telematica in forma anonima.

Contesto e finalità del trattamento

L’art. 18 del d.P.R. n. 752/1976 prevede che ogni dieci anni i cittadini residenti nella provincia di Bolzano, con determinate caratteristiche soggettive, rendano una dichiarazione individuale di appartenenza a uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. La dichiarazione può essere resa anche per via telematica e il decreto provinciale deve definire modalità attuative che garantiscano misure idonee ad assicurare l’anonimato della rilevazione.

Impostazione del trattamento e ripartizione dei ruoli

Lo schema sottoposto al Garante struttura il trattamento in due fasi distinte, collegate a soggetti con ruoli separati:

  • i Comuni trattano i dati personali necessari all’identificazione degli interessati;
  • l’ASTAT tratta i dati relativi all’espressione dell’appartenenza o aggregazione a uno dei gruppi linguistici;
  • il Consorzio dei Comuni svolge la funzione di responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR per il trasferimento dei dati verso l’ASTAT.

Questa articolazione è ritenuta coerente con l’esigenza di separare l’identificativo personale dal dato censuario, così da preservare la segretezza della dichiarazione.

Misure tecniche e organizzative per l’anonimato

Il Garante valorizza la previsione di sistemi informatici distinti, idonei a separare il dato linguistico da ogni riferimento all’identità del soggetto interessato. Lo schema è considerato conforme alle indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante nel corso delle interlocuzioni, anche con riguardo ai principi di minimizzazione dei dati e di privacy by design e by default, richiamati dagli artt. 5, par. 1, lett. c), e 25 GDPR.

Profili di rischio e dati sensibili

L’Autorità sottolinea che il trattamento riguarda dati particolarmente delicati, relativi all’appartenenza o aggregazione a gruppi linguistici, ed è svolto su larga scala. Il fatto che coinvolga anche minori accentua il livello di rischio per i diritti e le libertà degli interessati, imponendo misure adeguate a evitare o rendere impossibile la re-identificazione.

Valutazione d’impatto e riserva sul controllo successivo

Lo schema prevede che la valutazione d’impatto del trattamento sia effettuata a ogni tornata censuaria e trasmessa al Garante ai sensi dell’art. 36, par. 5, GDPR. Pur non ravvisando criticità nello schema regolamentare, l’Autorità precisa di riservarsi l’esame della DPIA quando sarà trasmessa, al fine di verificare in concreto l’adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate in ciascuna fase del trattamento, soprattutto rispetto alla non re-identificazione degli interessati.

Esito del parere

Il parere è favorevole. Il Garante non introduce condizioni ostative allo schema di regolamento, ma richiama l’attenzione sulla necessità di una successiva verifica concreta della valutazione d’impatto e delle misure effettivamente implementate nella gestione telematica anonima del censimento linguistico.

Punti principali

Oggetto del parere e base normativa

Il Garante si pronuncia sullo schema di regolamento d’esecuzione della Provincia autonoma di Bolzano, previsto dall’art. 18, comma 2, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752. La disciplina riguarda il censimento decennale dei gruppi linguistici e la possibilità di effettuare la dichiarazione anche in via telematica, purché con modalità anonime idonee a tutelare la segretezza del dato.

Struttura del trattamento e ruoli privacy

Lo schema distingue il trattamento in due fasi, riconducendole a distinti titolari autonomi: i Comuni per i dati necessari all’identificazione dei soggetti interessati e l’ASTAT per i dati relativi all’appartenenza o aggregazione ai gruppi linguistici. Il Consorzio dei Comuni opera come responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR nel trasferimento dei dati verso l’ASTAT.

Misure per garantire l’anonimato e la sicurezza

Il regolamento prevede sistemi informatici distinti, in grado di separare il dato relativo al gruppo linguistico da ogni riferimento identificativo, così da impedire o non consentire la re-identificazione degli interessati. Il Garante richiama anche i principi di minimizzazione dei dati e di privacy by design e by default di cui agli artt. 5, par. 1, lett. c), e 25 GDPR.

Valutazione del rischio e dati particolari

Il Garante osserva che il trattamento è effettuato su larga scala e riguarda particolari categorie di dati, comprese informazioni riferite anche a minori, con conseguenti rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati. Per questo il trattamento richiede cautele rafforzate e un controllo puntuale sulle misure concretamente adottate.

Valutazione d’impatto e riserva di esame successivo

Lo schema prevede che la valutazione d’impatto sia effettuata a ogni tornata censuaria e trasmessa al Garante ai sensi dell’art. 36, par. 5, GDPR. Pur esprimendo parere favorevole sullo schema, l’Autorità si riserva di esaminare la DPIA per verificare l’adeguatezza delle misure effettivamente implementate in ciascuna fase del trattamento, soprattutto quanto alla non re-identificazione degli interessati.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionestatistica pubblicaminimizzazione dei datiprivacy by design e by defaultinteroperabilità di banche dati

Testo integrale

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