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Parere

Parere del Garante n. 333 del 20/10/2022

Parere sullo schema di decreto del MEF, di modifica del decreto del MEF del 1° settembre 2016, con il quale si prevedono, nell’ambito della trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie a fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nuove modalità di verifica degli esercenti l’arte ausiliaria di ottico - 20 ottobre 2022

Garante Privacy333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina lo schema di decreto MEF che aggiorna il decreto 1° settembre 2016 per adeguare, nel contesto della trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati sulle spese sanitarie, le modalità di verifica degli esercenti l’arte ausiliaria di ottico. L’intervento si rende necessario alla luce del regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici, che incide sull’inquadramento delle lenti a contatto e degli occhiali da vista e, quindi, sugli obblighi di iscrizione degli ottici negli elenchi ministeriali. Il Garante ritiene lo schema coerente con il quadro normativo già consolidato e non formula ulteriori rilievi, ma subordina il parere favorevole all’inserimento, nell’art. 2, comma 2, di tempi di conservazione dei dati personali conformi al principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), GDPR. Il provvedimento valorizza anche la necessità che gli elenchi mantenuti nel Sistema TS siano conservati solo per il tempo strettamente necessario alle finalità di legge.

Parere favorevole con condizione sullo schema di decreto MEF che modifica le modalità di verifica degli ottici per l’invio al Sistema TS delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione precompilata

Parere sullo schema di decreto MEF relativo alla verifica degli ottici nel Sistema TS

Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che modifica il d.m. 1° settembre 2016. L’intervento riguarda le modalità di verifica degli esercenti l’arte ausiliaria di ottico nell’ambito della trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi del d.lgs. 175/2014 e della disciplina collegata.

Quadro normativo di riferimento

Il parere si colloca nel contesto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003. Il Garante richiama in particolare:

  • l’art. 1, comma 1, del d.lgs. 175/2014, che disciplina la dichiarazione precompilata;
  • l’art. 3, comma 3, del medesimo decreto, relativo alla trasmissione al Sistema TS dei dati delle prestazioni sanitarie;
  • l’art. 3, comma 4, che demanda a un decreto MEF l’individuazione di termini e modalità per la trasmissione dei dati relativi a spese che danno diritto a deduzioni o detrazioni;
  • il d.m. 1° settembre 2016, già oggetto di precedenti pareri favorevoli del Garante;
  • il regolamento (UE) 2017/745, che ha modificato l’inquadramento dei dispositivi medici e inciso sulla posizione degli ottici.

Contenuto dello schema di decreto esaminato

Lo schema interviene sul decreto MEF del 1° settembre 2016 per aggiornare il sistema di verifica degli ottici abilitati alla trasmissione dei dati:

  • fino al 30 settembre 2022, il Ministero della salute rende disponibili al Sistema TS gli elenchi degli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione ministeriale;
  • dal 1° ottobre 2022, quando l’ottico richiede al Sistema TS le credenziali per l’invio dei dati delle spese sanitarie, il Sistema acquisisce dall’Agenzia delle entrate l’informazione puntuale sulla registrazione in Anagrafe tributaria con codice attività Ateco 2007 47.78.20, primario o secondario, relativo al commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
  • la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell’anno 2022 deve avvenire entro il 31 gennaio 2023;
  • per gli anni successivi si applica la scadenza prevista dall’art. 7 del d.m. 19 ottobre 2020, come modificato dal d.m. 31 gennaio 2022;
  • gli elenchi degli ottici acquisiti dal Ministero della salute fino al 30 settembre 2022 restano conservati nel Sistema TS per le finalità del decreto del 1° settembre 2016.

Valutazioni del Garante

Il Garante ritiene che il provvedimento si inserisca in un quadro consolidato di garanzie a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, già valutato in precedenti occasioni. Non formula rilievi ulteriori sullo schema nel suo complesso.

Tuttavia, osserva che, con riferimento alla previsione dell’art. 2, comma 2, relativa al mantenimento degli elenchi nel Sistema TS, i dati personali devono essere conservati in forma tale da consentire l’identificazione degli interessati solo per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità di trattamento, in conformità all’art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR.

Esito del parere e condizione richiesta

Il Garante, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR, esprime parere favorevole con condizione sullo schema di decreto MEF. La condizione è che all’art. 2, comma 2, vengano indicati espressamente i tempi di conservazione dei dati personali, in modo da garantire il rispetto del principio di limitazione della conservazione.

Punti principali

Oggetto dello schema di decreto

Lo schema di decreto del MEF modifica il d.m. 1° settembre 2016 per introdurre nuove modalità di verifica degli esercenti l’arte ausiliaria di ottico nell’ambito della trasmissione al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie, funzionali alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Contesto normativo e motivo dell’intervento

L’aggiornamento è collegato al regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici, che ridefinisce l’inquadramento di lenti a contatto e occhiali da vista come dispositivi adattabili e incide sull’obbligo di iscrizione degli ottici negli elenchi del Ministero della salute.

Nuove modalità di verifica degli ottici

Lo schema prevede che, fino al 30 settembre 2022, il Ministero della salute renda disponibili al Sistema TS gli elenchi degli ottici che hanno effettuato la comunicazione ministeriale; dal 1° ottobre 2022, invece, il Sistema TS acquisisce dall’Agenzia delle entrate l’informazione puntuale che il richiedente sia registrato in Anagrafe tributaria con codice Ateco 2007 47.78.20, primario o secondario.

Termini di trasmissione e gestione degli elenchi

Per le spese sanitarie sostenute nel 2022 la trasmissione è prevista entro il 31 gennaio 2023; per gli anni successivi vale la scadenza già fissata dalla disciplina del Sistema TS. Gli elenchi degli ottici acquisiti dal Ministero della salute fino al 30 settembre 2022 restano mantenuti nel Sistema TS per le finalità del decreto del 1° settembre 2016.

Valutazione del Garante e condizione posta

Il Garante considera lo schema inserito in un quadro già vagliato e non solleva ulteriori criticità, ma richiede che l’art. 2, comma 2, indichi espressamente i tempi di conservazione dei dati personali. La condizione è motivata dal rispetto dell’art. 5, par. 1, lett. e), GDPR sul principio di limitazione della conservazione.

Come è indicizzato

Materiefiscalità e tributisanità digitaledati sanitaripubblica amministrazionebasi giuridiche del trattamento

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